(( Art. 17-quater 
 
            Sostegno alla progettazione degli enti locali 
 
  1. All'articolo 41-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni,
compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al  comma
2, nelle zone  a  rischio  sismico  1  ai  sensi  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519  del  28  aprile  2006,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  108  dell'11  maggio  2006,
contributi soggetti a rendicontazione  a  copertura  delle  spese  di
progettazione definitiva ed esecutiva,  relativa  ad  interventi  per
opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per
gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo  precedente  sono
assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e  2  per
spese  di  progettazione  definitiva  ed   esecutiva,   relativa   ad
interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di  immobili
pubblici  e  messa  in  sicurezza   del   territorio   dal   dissesto
idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e  di
30 milioni di euro per l'anno 2019 »; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al  comma  1
non puo' essere superiore all'importo della progettazione individuato
ai sensi del decreto del Ministro della  giustizia  17  giugno  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174  del  27  luglio  2016,  e
successive  modificazioni,   ai   fini   della   determinazione   dei
corrispettivi »; 
  c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I comuni comunicano le richieste  di  contributo  al  Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno
2017 e del 15  giugno  per  ciascuno  degli  anni  2018  e  2019.  La
richiesta  deve  contenere  le  informazioni  riferite   al   livello
progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di
progetto  (CUP)  valido  dell'opera  che  si  intende  realizzare.  A
decorrere dal 2018: 
  a) la richiesta  deve  contenere  le  informazioni  necessarie  per
permettere  il   monitoraggio   complessivo   degli   interventi   di
miglioramento e adeguamento antisismico di  immobili  pubblici  e  di
messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso
di contributo per la relativa progettazione; 
  b) ciascun comune puo' inviare fino ad un massimo di tre  richieste
di contributo per la stessa annualita'; 
  c)   la   progettazione   deve   riferirsi,    nell'ambito    della
pianificazione comunale, a un  intervento  compreso  negli  strumenti
programmatori  del  medesimo  comune  o   in   altro   strumento   di
programmazione »; 
  d) al comma 3, alinea, dopo le  parole:  «  tenendo  conto  »  sono
inserite le seguenti: « , per l'anno 2017, »; 
  e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorita'  ai  fini  della
determinazione dell'ammontare del contributo e' il seguente: 
  a)  progettazione  per  investimenti  riferiti  ad  interventi   di
miglioramento e di adeguamento antisismico  degli  immobili  pubblici
costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante.  In
tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di  verifica  della
vulnerabilita'   sismica,   da   effettuare   contestualmente    alla
progettazione; 
  b)  progettazione  per  investimenti  riferiti  ad  interventi   di
miglioramento e di adeguamento antisismico  degli  immobili  pubblici
sulla base di verifica della vulnerabilita' sismica gia' effettuata; 
  c)  progettazione  per  interventi  di  messa  in   sicurezza   del
territorio dal dissesto idrogeologico »; 
  f) al comma 4, dopo le parole: « del comma 3  »  sono  inserite  le
seguenti: « per l'anno 2017 e alle lettere a),  b)  e  c)  del  comma
3-bis per gli anni 2018 e 2019 »; 
  g) al secondo periodo del comma 5, le parole: « banca dati l'ultimo
» sono sostituite dalle seguenti: « banca dati i documenti  contabili
di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e),  e  all'articolo  3
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  12  maggio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio  2016,
riferiti all'ultimo »; 
  h) al comma 10, dopo la  parola:  «  statali  »  sono  inserite  le
seguenti: « e dello stesso Comune »; 
  i) al comma 11, le parole: « a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e
a 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
  « a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di  euro  per
l'anno 2019 »; 
  l) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «  Fondo  per  la
progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico  e
per la messa in sicurezza del territorio dal  dissesto  idrogeologico
». 
  2. La rubrica del titolo III del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
e' sostituita dalla seguente: « Ulteriori interventi in favore  delle
zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal  dissesto
idrogeologico». 
  3. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis)  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  di  investimenti
finalizzati al miglioramento della dotazione  infrastrutturale  o  al
recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per  la
popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione ». 
  4.  Al  fine  di  migliorare  la  capacita'  di  programmazione   e
progettazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti  di
partenariato pubblico-privato, il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti  puo'  stipulare  apposita  convenzione  con  la  Cassa
depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale  di  promozione  ai
sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, che disciplina le attivita' di  supporto  e  assistenza  tecnica
connesse all'utilizzo del Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1,
lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo. 
  5. Al fine di garantire la coerenza dei  progetti  di  fattibilita'
delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari  con  i  Piani
Strategici delle Citta' Metropolitane e con i  Piani  urbani  per  la
mobilita' sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo
istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a),del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere  utilizzate
anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 41-bis  del  citato
          decreto-legge  n.  50  del  2017,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 41-bis. Fondo per la progettazione definitiva  ed
          esecutiva nelle zone a rischio sismico e per  la  messa  in
          sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico 
              1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati
          ai comuni,  compresi,  alla  data  di  presentazione  della
          richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1
          ai sensi dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio  2006,  contributi
          soggetti a  rendicontazione  a  copertura  delle  spese  di
          progettazione  definitiva   ed   esecutiva,   relativa   ad
          interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni  di
          euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi
          di cui al  periodo  precedente  sono  assegnati  ai  comuni
          compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2  per  spese  di
          progettazione  definitiva   ed   esecutiva,   relativa   ad
          interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di
          immobili pubblici e messa in sicurezza del  territorio  dal
          dissesto idrogeologico, nel limite di 25  milioni  di  euro
          per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019. 
              1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo  di  cui
          al comma 1 non  puo'  essere  superiore  all'importo  della
          progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro
          della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  174  del  27  luglio  2016,   e   successive
          modificazioni,   ai   fini   della    determinazione    dei
          corrispettivi. 
              2. I comuni comunicano le richieste  di  contributo  al
          Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del  15
          settembre per l'anno 2017 e  del  15  giugno  per  ciascuno
          degli anni 2018 e 2019.  La  richiesta  deve  contenere  le
          informazioni riferite al livello progettuale per  il  quale
          si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP)
          valido dell'opera che si intende  realizzare.  A  decorrere
          dal 2018: 
              a)  la  richiesta  deve   contenere   le   informazioni
          necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli
          interventi di miglioramento e  adeguamento  antisismico  di
          immobili pubblici e di messa in  sicurezza  del  territorio
          dal dissesto idrogeologico, in caso di  contributo  per  la
          relativa progettazione; 
              b) ciascun comune puo' inviare fino ad  un  massimo  di
          tre richieste di contributo per la stessa annualita'; 
              c) la progettazione deve riferirsi,  nell'ambito  della
          pianificazione comunale, a  un  intervento  compreso  negli
          strumenti programmatori del  medesimo  comune  o  in  altro
          strumento di programmazione. 
              3. L'ammontare  del  contributo  attribuito  a  ciascun
          comune e' determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017
          e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019,  con
          decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto, per
          l'anno 2017, del seguente ordine prioritario: 
              a) progettazione esecutiva dei comuni  con  popolazione
          inferiore a 3.000 abitanti; 
              b) progettazione definitiva dei comuni con  popolazione
          inferiore a 3.000 abitanti; 
              c)   progettazione   per   investimenti   riferiti   ad
          interventi di miglioramento e  di  adeguamento  antisismico
          degli  immobili  pubblici  a   seguito   di   verifica   di
          vulnerabilita'; 
              d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad
          interventi di miglioramento e  di  adeguamento  antisismico
          degli immobili pubblici; 
              e) progettazione definitiva per  investimenti  riferiti
          ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico
          degli immobili pubblici. 
              3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine  di  priorita'  ai
          fini della determinazione dell'ammontare del contributo  e'
          il seguente: 
              a)   progettazione   per   investimenti   riferiti   ad
          interventi di miglioramento e  di  adeguamento  antisismico
          degli immobili pubblici costruiti  con  calcestruzzo  prima
          del  1971  o  in  muratura  portante.  In   tal   caso   il
          finanziamento riguarda anche le  spese  di  verifica  della
          vulnerabilita' sismica, da effettuare contestualmente  alla
          progettazione; 
              b)   progettazione   per   investimenti   riferiti   ad
          interventi di miglioramento e  di  adeguamento  antisismico
          degli  immobili  pubblici  sulla  base  di  verifica  della
          vulnerabilita' sismica gia' effettuata; 
              c) progettazione per interventi di messa  in  sicurezza
          del territorio dal dissesto idrogeologico. 
              4. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere  a),
          b), c), d) ed e) del comma 3 per l'anno 2017 e alle lettere
          a), b) e c) del comma 3-bis  per  gli  anni  2018  e  2019,
          qualora  l'entita'   delle   richieste   pervenute   superi
          l'ammontare delle risorse  disponibili,  l'attribuzione  e'
          effettuata a favore dei comuni che presentano  la  maggiore
          incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre  dell'esercizio
          precedente  rispetto  al   risultato   di   amministrazione
          risultante  dal  rendiconto  della  gestione  del  medesimo
          esercizio. 
              5. Le informazioni sul fondo di cassa e  sul  risultato
          di amministrazione sono desunte dal prospetto  dimostrativo
          del risultato di  amministrazione  allegato  al  rendiconto
          della gestione trasmesso ai sensi dell'articolo  18,  comma
          2, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  alla
          banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche.  Non   sono
          considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni
          che, alla data di presentazione della  richiesta  medesima,
          non  hanno  ancora  trasmesso  alla  citata  banca  dati  i
          documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
          b) ed  e),  e  all'articolo  3  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 12  maggio  2016,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  26  maggio  2016,
          riferiti all'ultimo rendiconto  della  gestione  approvato.
          Nel caso di comuni per i quali sono sospesi  i  termini  ai
          sensi dell'articolo  44,  comma  3,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di  cui  al
          primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto
          consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno. 
              6. Il comune beneficiario  del  contributo  di  cui  al
          comma 1 e' tenuto ad affidare la progettazione,  anche  con
          le modalita' di cui al comma 8, entro tre  mesi  decorrenti
          dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3.  In
          caso contrario, il contributo e' recuperato  dal  Ministero
          dell'interno secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129
          dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
              7. Il monitoraggio delle attivita' di progettazione  di
          cui al presente articolo  e  dei  relativi  adempimenti  e'
          effettuato attraverso  il  sistema  di  monitoraggio  delle
          opere  pubbliche   della   banca   dati   delle   pubbliche
          amministrazioni  ai  sensi  del  decreto   legislativo   29
          dicembre  2011,  n.  229,   classificato   come   "Sviluppo
          capacita'  progettuale  dei  comuni".  L'affidamento  della
          progettazione ai sensi del comma 6 del presente articolo e'
          verificato  tramite  il  predetto  sistema  attraverso   le
          informazioni correlate al relativo codice identificativo di
          gara (CIG). 
              8. Al fine di sostenere le attivita'  di  progettazione
          da parte dei comuni di cui al comma 1, gli  stessi  possono
          avvalersi, nell'ambito di una  specifica  convenzione,  con
          oneri  a  carico  del  contributo  concesso  ai  sensi  del
          presente articolo, del supporto  della  societa'  Invitalia
          Spa o della societa' Cassa depositi e  prestiti  Spa  o  di
          societa' da essa controllate. 
              9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un
          controllo  a  campione  sulle  attivita'  di  progettazione
          oggetto del contributo di cui al comma 1. 
              10.  Gli  interventi  la  cui   progettazione   risulta
          finanziata   ai   sensi   del   presente   articolo    sono
          prioritariamente   considerati   ai   fini   di   eventuali
          finanziamenti statali e  dello  stesso  Comune  nell'ambito
          delle risorse allo scopo finalizzate. 
              11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a
          5 milioni di euro per l'anno 2017, a 25 milioni di euro per
          l'anno 2018 e a 30 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione, per i  medesimi
          anni, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma
          2, per l'accelerazione delle attivita' di  ricostruzione  a
          seguito di eventi sismici.". 
              - Il riferimento al testo del comma 492 dell'articolo 1
          della legge  n.  232  del  2016  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 2-bis. 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   826
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "826.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  ha  la
          qualifica  di  istituto  nazionale  di   promozione,   come
          definito dall'articolo 2, numero 3), del citato regolamento
          (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo  quanto  previsto
          nella  comunicazione   (COM   (2015)   361   final)   della
          Commissione, del 22 luglio 2015.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          202 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              "Art.  202.  Finanziamento  e  riprogrammazione   delle
          risorse per le infrastrutture prioritarie 
              1. Al fine di migliorare la capacita' di programmazione
          e riprogrammazione della spesa per la  realizzazione  delle
          infrastrutture  di  preminente  interesse  nazionale  e  in
          coerenza con l'articolo  10,  commi  2  e  4,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello
          stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti: 
              a) il Fondo per la progettazione di fattibilita'  delle
          infrastrutture  e  degli  insediamenti  prioritari  per  lo
          sviluppo del Paese, nonche' per  la  project  review  delle
          infrastrutture gia' finanziate; 
              b) il Fondo da ripartire  per  la  realizzazione  delle
          infrastrutture  e  degli  insediamenti  prioritari  per  lo
          sviluppo del Paese. 
              Omissis.".