(( Art. 17-quinquies 
 
               Disposizioni in materia di enti locali 
 
  1. Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo  2004,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004,  n.
140, dopo le parole: « Comune  di  Campomarino  (Campobasso)  »  sono
inserite le seguenti: « e del comune di San Salvo (Chieti) ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2-bis  dell'articolo  6
          del decreto-legge 29 marzo 2004,  n.  80,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  maggio   2004,   n.   140
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  enti  locali),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "6.  Disposizioni  finanziarie  a  favore  dei   Comuni
          sciolti per fenomeni di infiltrazione e di  condizionamento
          di tipo mafioso e di comuni colpiti da eventi calamitosi. 
              1. - 2. Omissis. 
              2-bis.  La  fascia  demaniale  marittima  compresa  nel
          territorio del comune di  Campomarino  (Campobasso)  e  del
          comune di San Salvo (Chieti)  e'  delimitata,  con  effetti
          retroattivi, secondo  la  linea  di  demarcazione  definita
          sulla base delle risultanze catastali alla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          L'attuazione  in  via  amministrativa  della  ridefinizione
          della  predetta   linea   di   demarcazione   e'   delegata
          all'Agenzia del demanio, d'intesa con  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.".