(Statuto-art. 17)
 
                              Art. 17. 
                      Amministrazione centrale 
 
  1. L'Amministrazione centrale ha funzioni di supporto ai Centri  di
ricerca.  Provvede  ai  servizi   generali   del   CREA   di   natura
amministrativa e tecnologica,  ne  assicura  il  coordinamento  delle
attivita' decentrate e l'efficienza e adotta  soluzioni  operative  e
organizzative per l'ottimizzazione della spesa. 
  2. L'amministrazione centrale e' diretta dal Direttore generale  ed
e' articolata in una  direzione  di  livello  generale  e  in  uffici
dirigenziali di secondo livello.