Art. 17 
 
 
              Risorse umane, strumentali e finanziarie 
 
  1. I mezzi finanziari per l'espletamento delle  attivita'  del  CIP
sono stabiliti, senza oneri aggiuntivi per la finanza  pubblica,  con
decreto dell'autorita' di vigilanza,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, che determina la parte  delle  risorse
finanziarie, attualmente in disponibilita' o attribuite al  CONI,  da
destinare al CIP. 
  2. Il CIP succede nella titolarita' dei  beni  mobili  e  immobili,
nonche' dei rapporti attivi e passivi gia' facenti capo  al  Comitato
italiano paralimpico nell'ambito del CONI, fatta eccezione per quanto
previsto al successivo comma 4,  con  decorrenza  dalla  stipula  del
primo contratto di servizio di cui al comma 3. 
  3. Il CIP si avvale delle risorse umane e  strumentali  della  CONI
Servizi SpA. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse
umane, tra il CIP e la CONI  Servizi  SpA  sono  disciplinati  da  un
contratto di servizio annuale, ai sensi  dell'articolo  8,  comma  1,
lettera f), della legge 7  agosto  2015  n.  124,  in  senso  analogo
rispetto a quanto previsto, anche  con  riguardo  al  riaddebito  dei
costi, nell'omologo contratto di servizio stipulato tra il CONI e  la
CONI Servizi SpA. Nell'ambito del suddetto contratto di servizio,  il
CIP puo' delegare  alla  CONI  Servizi  spa  specifiche  attivita'  o
servizi. 
  4. Il personale in servizio alla data di entrata  in  vigore  della
legge 7 agosto 2015, n. 124, presso il Comitato italiano  paralimpico
costituito nell'ambito del CONI transita  in  CONI  Servizi  SpA,  ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2112 del  codice  civile,
con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio  di  cui
al comma 3, previo trasferimento dal  Comitato  italiano  paralimpico
alla CONI Servizi SpA degli accantonamenti previsti dalla  legge  per
il trattamento di fine rapporto. Il personale dipendente  della  CONI
Servizi SpA in  posizione  di  aspettativa,  in  servizio  presso  il
Comitato italiano paralimpico,  cessa  dalla  predetta  posizione  di
aspettativa e riprende servizio presso la Societa',  ai  sensi  delle
norme del CCNL di settore, con decorrenza  dalla  stipula  del  primo
contratto di servizio di cui al comma 3. Per il personale di  cui  al
periodo precedente,  il  CIP  provvede  al  trasferimento  alla  CONI
Servizi SpA del trattamento di fine rapporto.  Per  tutti  i  diritti
gia' maturati dal personale di cui al presente comma sino  alla  data
di efficacia del trasferimento risponde in via esclusiva il CIP,  con
esclusione di ogni responsabilita' in capo alla CONI Servizi SpA.  Il
personale transitato in CONI Servizi SpA ai sensi del presente  comma
e' destinato all'attivita' del  CIP,  nell'ambito  del  contratto  di
servizio annuale di cui al precedente comma 3. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per i riferimenti alla legge 7 agosto, 2015, n.  124,
          si veda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2112 del regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del  testo  del  Codice
          civile): 
              «Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori  in
          caso  di   trasferimento   d'azienda).   -   In   caso   di
          trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
          il cessionario ed il lavoratore conserva  tutti  i  diritti
          che ne derivano. 
              Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
          per tutti i crediti che il lavoratore aveva  al  tempo  del
          trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410  e
          411 del codice  di  procedura  civile  il  lavoratore  puo'
          consentire la liberazione del  cedente  dalle  obbligazioni
          derivanti dal rapporto di lavoro. 
              Il cessionario e' tenuto  ad  applicare  i  trattamenti
          economici e normativi  previsti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data  del
          trasferimento, fino alla loro  scadenza,  salvo  che  siano
          sostituiti  da  altri  contratti   collettivi   applicabili
          all'impresa del cessionario. L'effetto di  sostituzione  si
          produce  esclusivamente  fra   contratti   collettivi   del
          medesimo livello. 
              Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso  ai
          sensi della  normativa  in  materia  di  licenziamenti,  il
          trasferimento d'azienda non costituisce di per  se'  motivo
          di licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni  di
          lavoro subiscono una  sostanziale  modifica  nei  tre  mesi
          successivi al trasferimento d'azienda, puo'  rassegnare  le
          proprie dimissioni con gli effetti di  cui  all'art.  2119,
          primo comma. 
              Ai fini e per gli effetti di cui al  presente  articolo
          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
          il mutamento nella titolarita'  di  un'attivita'  economica
          organizzata, con o senza scopo di  lucro,  preesistente  al
          trasferimento e che conserva nel trasferimento  la  propria
          identita' a prescindere dalla  tipologia  negoziale  o  dal
          provvedimento sulla base  del  quale  il  trasferimento  e'
          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
          trasferimento   di   parte   dell'azienda,   intesa    come
          articolazione  funzionalmente  autonoma   di   un'attivita'
          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
          dal cessionario al momento del suo trasferimento. 
              Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
          contratto di appalto la cui esecuzione avviene  utilizzando
          il ramo d'azienda oggetto di  cessione,  tra  appaltante  e
          appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
          29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276».