Art. 17 Pubblicita' del sistema della formazione italiana nel mondo 1. Nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 1, comma 136, della legge n. 107 del 2015, e' istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, una sezione dedicata al sistema della formazione italiana nel mondo. 2. Nella sezione di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di continuita' delle relazioni internazionali, sono pubblicati: a) i piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e di quelle paritarie; b) i dati in forma aggregata degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e le iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo; c) i bilanci delle scuole; d) i dati pubblici afferenti al sistema di valutazione; e) i dati, anche curricolari, del personale destinato all'estero; f) i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico all'estero; g) le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero realizzate nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo; h) gli esiti della valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e b).
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 136, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «136. E' istituito il Portale unico dei dati della scuola».