Art. 17 
 
                            Reclutamento 
 
  1. All'articolo 692 del codice dell'ordinamento militare di cui  al
decreto legislativo  n.  66  del  2010  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    1) al comma  1,  le  parole:  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 4», dopo  le  parole:  «concorso  per  titoli»  sono
inserite le seguenti: «riservato agli appuntati scelti» e le  parole:
«aggiornamento e» sono soppresse; 
    2) al comma  2,  le  parole:  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma  4»,  le  parole:  «esame  scritto,  riservato  agli
appuntati scelti,» sono sostituite dalle seguenti: «esami, riservato»
e la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; 
    3) al comma 3, le parole: «L'esame scritto» sono sostituite dalle
seguenti: «Gli esami» e le parole:  «,  consiste  in  risposte  a  un
questionario articolato  su  domande  volte»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono volti»; 
    4) i commi 4-bis e 5 sono abrogati; 
    5) al comma 6, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
    «e-bis) ha prestato  servizio  come  addetto  in  un  comando  di
stazione  o  in  altro   incarico   equipollente,   individuato   con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per
almeno due anni, con solo riferimento al concorso previsto dal  comma
1.»; 
    6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e
tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e' stabilito nei bandi
di concorso di cui ai commi 1 e 2, il numero dei posti  da  riservare
al personale gia' in possesso  delle  relative  specializzazioni,  in
misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti. Il  personale
specializzato che  concorre  per  tale  riserva  di  posti  non  puo'
concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente  parte
di posti disponibili.». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  692  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              Art. 692 (Alimentazione del ruolo dei  sovrintendenti).
          - 1. Per  il  reclutamento  dei  sovrintendenti,  ai  sensi
          dell'articolo 690, comma  4,  lettera  a),  e'  bandito  un
          concorso per titoli riservato  agli  appuntati  scelti  per
          l'ammissione al corso di formazione professionale, previsto
          dall'articolo 775, al  quale  sono  ammessi  gli  aspiranti
          utilmente collocati nella  graduatoria  finale  di  merito,
          approvata con decreto ministeriale. 
              2. Per il reclutamento  dei  sovrintendenti,  ai  sensi
          dell'articolo 690, comma  4,  lettera  b),  e'  bandito  un
          concorso per titoli ed esami, riservato agli appuntati,  ai
          carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio  permanente
          con almeno quattro anni di servizio, e il  superamento  del
          corso di qualificazione, previsto dall'articolo 776. 
              3. Gli esami di cui al comma 2 sono volti ad  accertare
          il grado di preparazione culturale  e  professionale  degli
          aspiranti. 
              4. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, la  nomina
          delle commissioni, l'individuazione e  la  valutazione  dei
          titoli, il numero dei  posti  da  mettere  a  concorso  nel
          limite delle vacanze nell'organico del ruolo  e  i  criteri
          per la formazione  delle  graduatorie  sono  stabiliti  con
          decreti ministeriali. 
              4-bis. (abrogato). 
              5. (abrogato). 
              6. E' ammesso ai concorsi di cui ai  commi  1  e  2  il
          personale che, alla data di scadenza  dei  termini  per  la
          presentazione delle domande: 
              a) e' idoneo al servizio militare incondizionato  o  e'
          giudicato permanentemente non idoneo in  modo  parziale  al
          servizio d'istituto; coloro che  temporaneamente  non  sono
          idonei  sono  ammessi  con  riserva  di  accertamento   del
          possesso della suddetta idoneita' alla  data  d'inizio  dei
          relativi corsi; 
              b)  ha  riportato,  nell'ultimo  biennio,  in  sede  di
          valutazione caratteristica, una qualifica non  inferiore  a
          «nella media» o giudizio equivalente; 
              c) non  ha  riportato,  nell'ultimo  biennio,  sanzioni
          disciplinari piu' gravi della «consegna»; 
              d) non e' sottoposto a procedimento disciplinare da cui
          puo' derivare una sanzione di stato,  ne'  e'  sospeso  dal
          servizio, o si trova in aspettativa  per  qualsiasi  motivo
          per una durata non inferiore a 60 giorni; 
              e) non e' stato  giudicato,  nell'ultimo  biennio,  non
          idoneo all'avanzamento al grado superiore; 
              e-bis) ha prestato servizio come addetto in un  comando
          di stazione o in altro incarico  equipollente,  individuato
          con determinazione del Comandante  generale  dell'Arma  dei
          carabinieri, per almeno due anni, con solo  riferimento  al
          concorso previsto dal comma 1. 
              6. I posti rimasti scoperti di cui  al  comma  2,  sono
          devoluti, fino alla data di inizio del relativo  corso,  ai
          partecipanti del concorso di  cui  al  comma  1,  risultati
          idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 
              7-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia  di
          sicurezza e tutela ambientale, forestale e  agroalimentare,
          e' stabilito nei bandi di concorso di cui ai commi 1  e  2,
          il numero dei posti  da  riservare  al  personale  gia'  in
          possesso  delle  relative   specializzazioni,   in   misura
          comunque non  inferiore  al  4  per  cento  dei  posti.  Il
          personale specializzato che concorre per  tale  riserva  di
          posti  non  puo'   concorrere,   nel   medesimo   anno   di
          riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.