Art. 17 Reclutamento 1. All'articolo 692 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4», dopo le parole: «concorso per titoli» sono inserite le seguenti: «riservato agli appuntati scelti» e le parole: «aggiornamento e» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4», le parole: «esame scritto, riservato agli appuntati scelti,» sono sostituite dalle seguenti: «esami, riservato» e la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; 3) al comma 3, le parole: «L'esame scritto» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esami» e le parole: «, consiste in risposte a un questionario articolato su domande volte» sono sostituite dalle seguenti: «sono volti»; 4) i commi 4-bis e 5 sono abrogati; 5) al comma 6, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) ha prestato servizio come addetto in un comando di stazione o in altro incarico equipollente, individuato con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per almeno due anni, con solo riferimento al concorso previsto dal comma 1.»; 6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e' stabilito nei bandi di concorso di cui ai commi 1 e 2, il numero dei posti da riservare al personale gia' in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non puo' concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.».
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 692 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: Art. 692 (Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti). - 1. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell'articolo 690, comma 4, lettera a), e' bandito un concorso per titoli riservato agli appuntati scelti per l'ammissione al corso di formazione professionale, previsto dall'articolo 775, al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale. 2. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell'articolo 690, comma 4, lettera b), e' bandito un concorso per titoli ed esami, riservato agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio, e il superamento del corso di qualificazione, previsto dall'articolo 776. 3. Gli esami di cui al comma 2 sono volti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti. 4. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali. 4-bis. (abrogato). 5. (abrogato). 6. E' ammesso ai concorsi di cui ai commi 1 e 2 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) e' idoneo al servizio militare incondizionato o e' giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data d'inizio dei relativi corsi; b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente; c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»; d) non e' sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare una sanzione di stato, ne' e' sospeso dal servizio, o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni; e) non e' stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore; e-bis) ha prestato servizio come addetto in un comando di stazione o in altro incarico equipollente, individuato con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per almeno due anni, con solo riferimento al concorso previsto dal comma 1. 6. I posti rimasti scoperti di cui al comma 2, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 7-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e' stabilito nei bandi di concorso di cui ai commi 1 e 2, il numero dei posti da riservare al personale gia' in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non puo' concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.