Art. 17 
 
Modifiche all'articolo 55-sexies del  decreto  legislativo  30  marzo
                            2001, n. 165 
 
  1. All'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  La  violazione  di
obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato
la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno,  comporta
comunque, nei confronti del dipendente  responsabile,  l'applicazione
della sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione  da
un minimo  di  tre  giorni  fino  ad  un  massimo  di  tre  mesi,  in
proporzione all'entita'  del  risarcimento,  salvo  che  ricorrano  i
presupposti  per  l'applicazione   di   una   piu'   grave   sanzione
disciplinare.»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il mancato  esercizio
o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti  all'omissione  o  al
ritardo, senza  giustificato  motivo,  degli  atti  del  procedimento
disciplinare, inclusa la segnalazione  di  cui  all'articolo  55-bis,
comma  4,  ovvero  a  valutazioni  manifestamente  irragionevoli   di
insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi  oggettiva
e  palese  rilevanza   disciplinare,   comporta,   per   i   soggetti
responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un
massimo di tre mesi, salva la  maggiore  sanzione  del  licenziamento
prevista nei casi di cui all'articolo  55-quater,  comma  1,  lettera
f-ter), e comma 3-quinquies. Tale  condotta,  per  il  personale  con
qualifica  dirigenziale  o   titolare   di   funzioni   o   incarichi
dirigenziali, e' valutata anche ai fini della responsabilita' di  cui
all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione  individua
preventivamente  il  titolare   dell'azione   disciplinare   per   le
infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili
dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'art.  55-sexies  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  55-sexies  (Responsabilita'   disciplinare   per
          condotte   pregiudizievoli    per    l'amministrazione    e
          limitazione   della   responsabilita'    per    l'esercizio
          dell'azione disciplinare). - 1. La violazione  di  obblighi
          concernenti   la   prestazione   lavorativa,   che    abbia
          determinato    la    condanna    dell'amministrazione    al
          risarcimento del danno, comporta  comunque,  nei  confronti
          del   dipendente   responsabile,    l'applicazione    della
          sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
          da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre  mesi,
          in proporzione  all'entita'  del  risarcimento,  salvo  che
          ricorrano i presupposti  per  l'applicazione  di  una  piu'
          grave sanzione disciplinare. 
              2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il  lavoratore,
          quando  cagiona  grave  danno  al   normale   funzionamento
          dell'ufficio   di   appartenenza,   per   inefficienza    o
          incompetenza professionale  accertate  dall'amministrazione
          ai sensi  delle  disposizioni  legislative  e  contrattuali
          concernenti   la   valutazione    del    personale    delle
          amministrazioni pubbliche, e' collocato in  disponibilita',
          all'esito del procedimento disciplinare  che  accerta  tale
          responsabilita', e  si  applicano  nei  suoi  confronti  le
          disposizioni di cui all'art. 33, comma 8,  e  all'art.  34,
          commi 1, 2, 3  e  4.  Il  provvedimento  che  definisce  il
          giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica
          per le  quali  puo'  avvenire  l'eventuale  ricollocamento.
          Durante   il   periodo   nel   quale   e'   collocato    in
          disponibilita', il lavoratore non ha diritto  di  percepire
          aumenti retributivi sopravvenuti. 
              3. Il mancato  esercizio  o  la  decadenza  dall'azione
          disciplinare, dovuti  all'omissione  o  al  ritardo,  senza
          giustificato   motivo,   degli   atti   del    procedimento
          disciplinare,  inclusa  la  segnalazione  di  cui  all'art.
          55-bis,  comma  4,  ovvero  a  valutazioni   manifestamente
          irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a
          condotte aventi oggettiva e palese rilevanza  disciplinare,
          comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della
          sospensione dal servizio fino a un  massimo  di  tre  mesi,
          salva la maggiore sanzione del licenziamento  prevista  nei
          casi di cui all'art. 55-quater, comma 1, lettera f-ter),  e
          comma 3-quinquies. Tale  condotta,  per  il  personale  con
          qualifica dirigenziale o titolare di funzioni  o  incarichi
          dirigenziali,   e'   valutata   anche   ai    fini    della
          responsabilita' di cui all'art. 21  del  presente  decreto.
          Ogni amministrazione individua preventivamente il  titolare
          dell'azione  disciplinare  per  le  infrazioni  di  cui  al
          presente   comma   commesse   da   soggetti    responsabili
          dell'ufficio di cui all'art. 55-bis, comma 4. 
              4.    La    responsabilita'    civile     eventualmente
          configurabile a carico del dirigente in relazione a profili
          di   illiceita'   nelle   determinazioni   concernenti   lo
          svolgimento del procedimento disciplinare e'  limitata,  in
          conformita' ai principi generali, ai casi di dolo  o  colpa
          grave.».