Art. 17 
 
 
                      Modifiche all'articolo 26 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo n.  175  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo le parole: «31 dicembre  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2017»; 
    b) al comma 2, dopo le parole: «delle regioni» sono aggiunte,  in
fine, le seguenti: «, ovvero la realizzazione di progetti di  ricerca
finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea»; 
    c) al comma 4, la parola: «dodici» e' sostituita dalla  seguente:
«diciotto»; 
    d) al comma 6, le parole: «e 19» sono sostituite dalle  seguenti:
«, 17, 19 e 25»; 
    e) al comma 10, le parole: «entro sei mesi dalla data di  entrata
in vigore del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro il 31 luglio 2017»; 
    f) dopo il comma 12, sono  aggiunti  i  seguenti:  «12-bis.  Sono
escluse  dall'applicazione   del   presente   decreto   le   societa'
destinatarie dei  provvedimenti  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nonche' la societa' di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 
  12-ter. Per  le  societa'  di  cui  all'articolo  4,  comma  8,  le
disposizioni dell'articolo 20 trovano  applicazione  decorsi  5  anni
dalla loro costituzione. 
  12-quater. Per le societa' di cui all'articolo 4, comma 7, solo  ai
fini della prima applicazione del criterio di  cui  all'articolo  20,
comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei  cinque  esercizi
successivi all'entrata in vigore del presente decreto. 
  12-quinquies.  Ai  fini  dell'applicazione  del  criterio  di   cui
all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante  e'
il triennio  2017-2019.  Nelle  more  della  prima  applicazione  del
suddetto criterio relativo  al  triennio  2017-2019,  si  applica  la
soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il
triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai  fini
dell'adozione  dei  piani   di   revisione   straordinaria   di   cui
all'articolo 24 e  per  i  trienni  2015-2017  e  2016-2018  ai  fini
dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20. 
  12-sexies. In deroga all'articolo 4, le  amministrazioni  pubbliche
possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle societa' che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano
gia' costituite e autorizzate alla gestione delle case  da  gioco  ai
sensi della legislazione vigente. Con riguardo a  tali  societa',  le
disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed  e),  non
trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14,  comma
5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'art. 26 del  citato  decreto
          legislativo n. 175 del 2016, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 26 (Altre  disposizioni  transitorie).  -  1.  Le
          societa' a  controllo  pubblico  gia'  costituite  all'atto
          dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  adeguano  i
          propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro
          il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'art. 17,  comma
          1, il termine per l'adeguamento e' fissato al  31  dicembre
          2017. 
              2. L'art. 4 del presente  decreto  non  e'  applicabile
          alle  societa'  elencate  nell'allegato  A,  nonche'   alle
          societa' aventi come oggetto sociale esclusivo la  gestione
          di fondi europei per conto dello  Stato  o  delle  regioni,
          ovvero la realizzazione di progetti di  ricerca  finanziati
          dalle istituzioni dell'Unione europea. 
              3.  Le  pubbliche  amministrazioni   possono   comunque
          mantenere le partecipazioni in societa' quotate detenute al
          31 dicembre 2015. 
              4. Nei diciotto mesi successivi  alla  sua  entrata  in
          vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in
          partecipazione   pubblica   che   abbiano   deliberato   la
          quotazione delle proprie azioni  in  mercati  regolamentati
          con provvedimento comunicato  alla  Corte  dei  conti.  Ove
          entro il suddetto termine  la  societa'  interessata  abbia
          presentato  domanda  di  ammissione  alla  quotazione,   il
          presente decreto continua  a  non  applicarsi  alla  stessa
          societa'  fino  alla  conclusione   del   procedimento   di
          quotazione. 
              5. Nei dodici  mesi  successivi  alla  sua  entrata  in
          vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in
          partecipazione pubblica che, entro la data  del  30  giugno
          2016,  abbiano  adottato  atti   volti   all'emissione   di
          strumenti finanziari,  diversi  dalle  azioni,  quotati  in
          mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla
          Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in vigore del  presente  decreto.  Ove  entro  il  suddetto
          termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia
          concluso, il presente decreto  continua  a  non  applicarsi
          alla stessa societa'. Sono comunque fatti salvi,  anche  in
          deroga  all'art.  7,   gli   effetti   degli   atti   volti
          all'emissione  di  strumenti  finanziari,   diversi   dalle
          azioni, quotati in mercati  regolamentati,  adottati  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto. 
              6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si
          applicano alle societa' a partecipazione pubblica derivanti
          da  una  sperimentazione  gestionale  costituite  ai  sensi
          dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 502. 
              7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi
          progetti,  le  partecipazioni  pubbliche   nelle   societa'
          costituite per il coordinamento e  l'attuazione  dei  patti
          territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale,
          ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997. 
              8. Ove alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  non  sia  stato  adottato  il   decreto   previsto
          dall'art. 1, comma 672, della legge 28  dicembre  2015,  n.
          208, il decreto di cui all'art. 11,  comma  6  e'  adottato
          entro trenta giorni dalla suddetta data. 
              9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  all'art.  11-quater,  comma  1,  le  parole:  "Si
          definisce"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "Ai   fini
          dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce"; 
                b) all'art. 11-quinquies, comma 1,  le  parole:  "Per
          societa' partecipata" sono sostituite dalle  seguenti:  "Ai
          fini  dell'elaborazione  del  bilancio   consolidato,   per
          societa' partecipata". 
              10. Le societa' a controllo pubblico si  adeguano  alle
          previsioni dell'art. 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017. 
              11. Salva  l'immediata  applicazione  della  disciplina
          sulla revisione straordinaria  di  cui  all'art.  24,  alla
          razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a
          partire dal 2018, con riferimento  alla  situazione  al  31
          dicembre 2017. 
              12.   Al   fine   di   favorire   il   riordino   delle
          partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione  alla
          previsione di cui all'art. 9, comma  1,  ove  entro  il  31
          ottobre 2016 pervenga la proposta  dei  relativi  ministri,
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  la
          titolarita' delle  partecipazioni  societarie  delle  altre
          amministrazioni  statali   e'   trasferita   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in  deroga   alla
          previsione normativa originaria riguardante la costituzione
          della societa' o l'acquisto della partecipazione. 
              12-bis. Sono  escluse  dall'applicazione  del  presente
          decreto le societa' destinatarie dei provvedimenti  di  cui
          al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' la
          societa' di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 2016,
          n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno
          2016, n. 119. 
              12-ter. Per le societa' di cui all'art. 4, comma 8,  le
          disposizioni  dell'art.  20  trovano  applicazione  decorsi
          cinque anni dalla loro costituzione . 
              12-quater. Per le societa' di cui all'art. 4, comma  7,
          ai soli fini della prima applicazione del criterio  di  cui
          all'art.  20,  comma  2,  lettera  e),  si  considerano   i
          risultati dei cinque  esercizi  successivi  all'entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di
          cui all'art. 20, comma 2, lettera  d),  il  primo  triennio
          rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more della  prima
          applicazione del suddetto  criterio  relativo  al  triennio
          2017-2019, si applica la  soglia  di  fatturato  medio  non
          superiore  a  cinquecentomila   euro,   per   il   triennio
          precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini
          dell'adozione dei piani di revisione straordinaria  di  cui
          all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018  ai  fini
          dell'adozione  dei  piani  di  razionalizzazione   di   cui
          all'art. 20. 
              12-sexies. In deroga  all'art.  4,  le  amministrazioni
          pubbliche  possono  acquisire  o  mantenere  partecipazioni
          nelle societa' che, alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo, risultano gia'  costituite  e
          autorizzate alla gestione delle  case  da  gioco  ai  sensi
          della legislazione vigente. Con riguardo a  tali  societa',
          le disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, lettere a)  ed
          e), non trovano  applicazione  e  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 14, comma 5,  si  applicano  a  decorrere  dal  31
          maggio 2018.". 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  226  del  28
          settembre 2011. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del  decreto-legge  3
          maggio 2016, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 giugno  2016,  n.  119  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di procedure esecutive  e  concorsuali,  nonche'  a
          favore degli investitori in banche in liquidazione): 
              «Art. 7. (Societa' per la Gestione di Attivita'  S.G.A.
          S.p.a.).  -  1.  Le  azioni   rappresentative   dell'intero
          capitale  sociale  della  Societa'  per  la   Gestione   di
          Attivita'  S.G.A.  S.p.A.,  istituita  nel   quadro   degli
          interventi    di    risanamento,     ristrutturazione     e
          privatizzazione del Banco di Napoli di cui al decreto-legge
          24  settembre  1996,  n.  497,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n.
          588 (di seguito anche «SGA»), per le quali e' attribuito al
          Ministero dell'economia e delle finanze il diritto di pegno
          ai sensi dell'art. 3, comma  6-bis,  del  decreto-legge  24
          settembre  1996,  n.  497,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n.
          588, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia
          e  delle  finanze.  A  fronte  del   trasferimento,   sara'
          riconosciuto un corrispettivo non superiore ad euro 600.000
          pari  al   valore   nominale   delle   azioni   trasferite,
          determinato sulla base di una relazione  giurata  di  stima
          prodotta da uno o piu' soggetti di  adeguata  esperienza  e
          qualificazione   professionale   nominati   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              2.  Successivamente  all'acquisizione  da   parte   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la  SGA  puo'
          acquistare sul  mercato  crediti,  partecipazioni  e  altre
          attivita'  finanziarie,  nonche'  compiere   le   ulteriori
          attivita' previste dallo statuto,  fermo  il  rispetto  dei
          requisiti  e  degli  obblighi  previsti   dalla   normativa
          applicabile allo svolgimento di  determinate  tipologie  di
          servizi nei confronti del pubblico. Dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto-legge sono abrogati i  commi
          6 e 6-bis dell'art. 3 del decreto-legge 24 settembre  1996,
          n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
          della legge 19 novembre 1996, n. 588. Lo statuto della  SGA
          e' adeguato alle disposizioni del presente articolo.».