Art. 17 Vigilanza sul mercato 1. Le Amministrazioni competenti sono autorita' di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione per i quali risulta rilevante il requisito base per le opere di rispettiva competenza. 2. La vigilanza si attua attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli tesi a: a) garantire che i prodotti da costruzione, anche provenienti da altri Stati membri dello spazio economico europeo con medesime garanzie di prestazione, siano conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 305/2011 e nelle pertinenti disposizioni nazionali adottate ai fini dell'impiego dei prodotti nelle opere e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse, anche mediante verifiche sul rispetto delle procedure di immissione sul mercato e dei prescritti controlli di produzione, eventualmente effettuate con il ricorso ad ispezioni all'ingresso del territorio nazionale nonche' nei luoghi di fabbricazione, trasformazione, deposito, vendita o nei cantieri; b) esigere dalle parti interessate l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari all'accertamento; c) prelevare, con le modalita' di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, campioni di prodotti da costruzione da sottoporre a prove ed esami volti ad accertarne le prestazioni e la rispondenza ai requisiti tecnici applicabili; d) ritirare o sospendere la commercializzazione di prodotti da costruzione che siano suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone, a seguito degli accertamenti svolti; e) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con gli operatori economici il richiamo dal mercato dei prodotti suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone. 3. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le Amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e, in attuazione dell'articolo 36 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, del Corpo della Guardia di Finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e agiscono secondo le norme e le facolta' ad esse attribuite dall'ordinamento e secondo appositi atti di indirizzo. 5. Per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle attivita' di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: a) il Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' avvalersi anche dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, del medesimo Ministero; b) il Ministero dell'interno puo' avvalersi anche delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi anche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Note all'art. 17: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 47. (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.". Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 36 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 36. (Misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati). - 1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati il cui impiego e' soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai quali dipendono funzionalmente i predetti reparti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i reparti di cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al citato comma 1, da individuare con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate.". L'allegato II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse, e' cosi' rubricato: "Allegato II (previsto dall'articolo 107, comma 3) (riproduce l'allegato II della direttiva 2001/95/CE) Procedure per l'applicazione del RAPEX delle linee guida per le notifiche ".