Art. 17 
 
 
                        Vigilanza sul mercato 
 
  1. Le Amministrazioni competenti sono autorita'  di  vigilanza  sul
mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione  per
i  quali  risulta  rilevante  il  requisito  base  per  le  opere  di
rispettiva competenza. 
  2. La vigilanza si  attua  attraverso  ispezioni,  analisi,  prove,
misurazioni, verifiche e controlli tesi a: 
    a) garantire che i prodotti da costruzione, anche provenienti  da
altri Stati  membri  dello  spazio  economico  europeo  con  medesime
garanzie di prestazione, siano conformi ai  requisiti  stabiliti  nel
regolamento  (UE)  n.  305/2011  e  nelle   pertinenti   disposizioni
nazionali adottate ai fini dell'impiego dei prodotti  nelle  opere  e
non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi  altro  aspetto
della protezione del pubblico interesse, anche mediante verifiche sul
rispetto delle procedure di immissione sul mercato e  dei  prescritti
controlli di produzione, eventualmente effettuate con il  ricorso  ad
ispezioni all'ingresso del territorio nazionale nonche' nei luoghi di
fabbricazione, trasformazione, deposito, vendita o nei cantieri; 
    b)  esigere  dalle   parti   interessate   l'acquisizione   delle
informazioni e dei documenti necessari all'accertamento; 
    c) prelevare, con le modalita' di cui all'articolo 47 della legge
6 febbraio 1996, n.  52,  e  successive  modificazioni,  campioni  di
prodotti da costruzione da sottoporre  a  prove  ed  esami  volti  ad
accertarne le prestazioni  e  la  rispondenza  ai  requisiti  tecnici
applicabili; 
    d) ritirare o sospendere la commercializzazione  di  prodotti  da
costruzione  che  siano  suscettibili  di  mettere  in  pericolo   la
sicurezza delle persone, a seguito degli accertamenti svolti; 
    e) ordinare e coordinare o, se  del  caso,  organizzare  con  gli
operatori economici il richiamo dal mercato dei prodotti suscettibili
di mettere in pericolo la sicurezza delle persone. 
  3. Le funzioni di controllo  alle  frontiere  esterne  sono  svolte
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli  articoli
da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le Amministrazioni competenti
possono avvalersi della collaborazione dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli  e,  in  attuazione  dell'articolo  36  della  legge  12
dicembre 2002, n. 273, del Corpo della Guardia di Finanza,  le  quali
hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite
dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II del decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, e agiscono secondo le norme e le facolta'  ad
esse  attribuite  dall'ordinamento  e  secondo   appositi   atti   di
indirizzo. 
  5. Per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle  attivita'  di
cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica: 
    a)  il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  presso   il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' avvalersi  anche
dei  Provveditorati  interregionali  per  le  opere  pubbliche,   del
medesimo Ministero; 
    b) il Ministero dell'interno puo' avvalersi anche delle strutture
territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    c) il Ministero dello sviluppo  economico  puo'  avvalersi  anche
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
 
          Note all'art. 17: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'articolo 47 della legge 6 febbraio  1996,
          n. 52, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 47. (Procedure di certificazione e/o attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure   di   certificazione   e/o   attestazione    per
          l'apposizione della marcatura CE, previste dalla  normativa
          comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle  procedure  di
          riesame delle istanze presentate per le  stesse  finalita',
          sono a carico del  fabbricante  o  del  suo  rappresentante
          stabilito nell'Unione europea. 
              2.  Le  spese  relative  alle   procedure   finalizzate
          all'autorizzazione  degli  organismi   ad   effettuare   le
          procedure di cui al comma 1 sono a carico dei  richiedenti.
          Le spese relative ai successivi controlli  sugli  organismi
          autorizzati  sono  a  carico   di   tutti   gli   organismi
          autorizzati per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti.  I
          controlli  possono  avvenire  anche  mediante   l'esame   a
          campione dei prodotti certificati. 
              3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
          1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale  o
          periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere  successivamente  riassegnati,   con   decreto   del
          Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
          interessati sui capitoli  destinati  al  funzionamento  dei
          servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
          ai  citati  commi  e  per  l'effettuazione  dei   controlli
          successivi sul mercato che possono essere effettuati  dalle
          autorita' competenti mediante l'acquisizione  temporanea  a
          titolo  gratuito  dei  prodotti  presso  i  produttori,   i
          distributori ed i rivenditori. 
              4. Con uno o piu' decreti dei Ministri  competenti  per
          materia, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e  per  le
          attivita' di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione centrale  o  periferica  dello  Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'  di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e   dei
          proventi a copertura delle spese relative ai  controlli  di
          cui al comma  2.  Con  gli  stessi  decreti  sono  altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in   base   alla   vigente    normativa,    al    personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto alle attivita' di cui ai  medesimi  commi  1  e  2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la successiva eventuale restituzione dei prodotti  ai  fini
          dei controlli sul mercato effettuati dalle  amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente. L'effettuazione dei  controlli  dei  prodotti  sul
          mercato, come disciplinati dal  presente  comma,  non  deve
          comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato. 
              5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi  del
          presente   articolo,   sono   abrogate   le    disposizioni
          incompatibili   emanate   in   attuazione   di    direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE. 
              6. I decreti di cui  al  comma  4  sono  emanati  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti di recepimento delle direttive che  prevedono
          l'apposizione della marcatura CE; trascorso  tale  termine,
          si provvede con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio   e    della    programmazione    economica;    le
          amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire  i  dati
          di rispettiva competenza.". 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (CE)  n.
          765/2008 si veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'articolo 36 della legge 12 dicembre 2002,
          n. 273, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 36. (Misure per il controllo  della  destinazione
          d'uso  di  materie  prime  e  semilavorati).   -   1.   Per
          l'effettuazione dei  controlli  e  del  monitoraggio  sulla
          corretta destinazione ed utilizzazione di materie  prime  e
          di semilavorati il cui impiego  e'  soggetto  a  specifiche
          tipologie di qualificazione per la tutela  della  salute  e
          della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate
          possono  avvalersi  dei  reparti  speciali  dell'Arma   dei
          carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza competenti
          per materia,  previa  intesa  con  i  Ministeri  dai  quali
          dipendono funzionalmente i predetti reparti. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  i
          reparti di cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso
          e di verifica, secondo le disposizioni  vigenti,  presso  i
          produttori,  gli  importatori,   i   distributori   e   gli
          utilizzatori dei prodotti di cui  al  citato  comma  1,  da
          individuare con direttiva del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate.". 
              L'allegato II del decreto legislativo 6 settembre 2005,
          n.  206,  citato  nelle  note  alle  premesse,   e'   cosi'
          rubricato: 
                "Allegato II (previsto dall'articolo  107,  comma  3)
          (riproduce  l'allegato  II  della   direttiva   2001/95/CE)
          Procedure per l'applicazione del RAPEX  delle  linee  guida
          per le notifiche ".