Art. 17 Norme di coordinamento e transitorie 1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: «servizi socio-sanitari ed educativi», sono inserite le seguenti: «, incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106». 2. Le societa' cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), possono iscriversi all'Albo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all'Albo nazionale di cui al periodo precedente possono in ogni caso svolgere le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). 3. Le imprese sociali gia' costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 4. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace ed operativo dal momento dell'istituzione di tale Consiglio.
Note all'art. 17: - Si riporta l'art. 1, della cita legge n. 381 del 1991, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art.1. (Definizione). - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse anche le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. 3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».». - Si riporta l'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative): «Art. 13. (Albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi). - 1. E' istituito, presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi. 2. Decorsi due anni dall'istituzione dell'albo, le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che intendano ottenere i contributi pubblici dovranno documentare l'iscrizione all'albo medesimo. 3. Le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo sono disposte dal comitato per l'albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di seguito denominato "comitato", composta da: a) il Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede; b) quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre esperti nella materia della cooperazione edilizia; c) un membro designato da ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute; d) un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici; e) tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati, secondo un criterio di rotazione, dai rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per l'edilizia residenziale. 4. Il comitato e' costituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e dura in carica quattro anni. 5. L'attivita' del comitato e' disciplinata dal regolamento adottato dal comitato stesso, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il regolamento stabilisce i criteri per la tenuta degli elenchi regionali degli iscritti all'albo, anche al fine del rilascio della certificazione, nonche' le modalita' degli accertamenti che potranno essere effettuati anche su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 6. Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione di un ufficio per l'amministrazione del comitato e detta norme per il suo funzionamento. Per il predetto ufficio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' avvalersi di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel limite massimo di sei unita'. 7. All'albo possono essere iscritti le societa' cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti nel registro prefettizio di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e nello schedario generale della cooperazione di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che siano disciplinati dai principi di mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una delle seguenti condizioni: a) siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila; b) abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale; c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprieta' gli alloggi ai propri soci. 8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b) e c), le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si trovino nella condizione di cui al comma 7, lettera a), possono ottenere l'iscrizione all'albo a condizione che entro sei mesi da tale data adeguino il capitale sociale secondo quanto disposto dal citato comma 7, lettera a). 9. Possono essere sospesi dall'albo le societa' cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale. 10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) lo schema della domanda di iscrizione all'albo; b) l'elenco della documentazione da allegare alla domanda; c) lo schema della comunicazione che le societa' cooperative iscritte devono trasmettere alla Direzione generale della cooperazione entro il 30 giugno di ciascun anno per documentare l'attivita' svolta nel corso dell'anno precedente. 11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato predispone l'elenco delle societa' cooperative e dei loro consorzi radiati dall'albo perche' privi dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perche' soggetti all'applicazione del comma 9. L'elenco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli da istituire ai sensi dell'articolo 20, comma 1, nel limite massimo del 7 per cento del gettito contributivo di cui al citato comma 1.».