Art. 17 
 
              Rendiconto e gestione dei beni confiscati 
 
  1. All'articolo 43 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. All'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento  di
confisca  di  primo  grado,  entro  sessanta  giorni  dal   deposito,
l'amministratore giudiziario presenta al giudice  delegato  il  conto
della gestione, tenuto conto dei criteri  fissati  dall'articolo  37,
comma 5»; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis.  L'Agenzia  provvede  al  rendiconto  ai  sensi  dei  commi
precedenti qualora il sequestro sia  revocato.  In  ogni  altro  caso
trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione  dei
beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute  e  il
saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53.
Il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti,
prende atto della relazione». 
  2. Il primo periodo  del  comma  1  dell'articolo  44  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal
decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20
della legge 23 dicembre 1993,  n.  559,  e,  in  quanto  applicabile,
dell'articolo 40 del  presente  decreto,  nonche'  sulla  base  degli
indirizzi e  delle  linee  guida  adottati  dal  Consiglio  direttivo
dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112,  comma  4,  lettera
d)». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo degli articoli 43 e 44 del citato
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 43. (Rendiconto  di  gestione).  -  1.  All'esito
          della  procedura,  e  comunque  dopo  il  provvedimento  di
          confisca  di  primo  grado,  entro  sessanta   giorni   dal
          deposito, l'amministratore giudiziario presenta al  giudice
          delegato il conto della gestione, tenuto conto dei  criteri
          fissati dall'articolo 37, comma 5. 
              2. Il conto della gestione espone in  modo  completo  e
          analitico le modalita'  e  i  risultati  della  gestione  e
          contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme  pagate  e
          riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e  il  saldo
          finale.  Al  conto  sono  essere   allegati   i   documenti
          giustificativi,       le        relazioni        periodiche
          sull'amministrazione  e  il   registro   delle   operazioni
          effettuate. In caso di irregolarita' o di incompletezza, il
          giudice delegato  invita  l'amministratore  giudiziario  ad
          effettuare,  entro  il  termine  indicato,   le   opportune
          integrazioni o modifiche. 
              3. Verificata la  regolarita'  del  conto,  il  giudice
          delegato ne ordina il deposito in  cancelleria,  unitamente
          ai documenti allegati,  assegnando  in  calce  allo  stesso
          termine per la presentazione di  eventuali  osservazioni  e
          contestazioni. Del deposito e' data immediata comunicazione
          agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia. 
              4. Se non sorgono o non permangono  contestazioni,  che
          debbono a pena  di  inammissibilita'  essere  specifiche  e
          riferite a singole voci contabili e  non  possono  in  ogni
          caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di  gestione,
          il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa  l'udienza
          di  comparizione  dinanzi  al  collegio,  che  in  esito  a
          procedimento in camera di  consiglio  approva  il  conto  o
          invita   l'amministratore   giudiziario   a   sanarne    le
          irregolarita'   con   ordinanza    esecutiva,    notificata
          all'interessato e comunicata al pubblico ministero. 
              5. Avverso l'ordinanza di cui al  comma  4  e'  ammesso
          ricorso  per  cassazione  entro  i   dieci   giorni   dalla
          notificazione o comunicazione. 
              5-bis. L'Agenzia provvede al rendiconto  ai  sensi  dei
          commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni
          altro caso trasmette  al  giudice  delegato  una  relazione
          sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate  e
          riscosse,  le  spese  sostenute  e  il  saldo  finale,  con
          l'indicazione dei  limiti  previsti  dall'articolo  53.  Il
          giudice delegato,  all'esito  degli  eventuali  chiarimenti
          richiesti, prende atto della relazione.». 
              «Art.  44.  (Gestione  dei  beni  confiscati).   -   1.
          L'Agenzia gestisce i  beni  confiscati  anche  in  via  non
          definitiva dal decreto di confisca della corte di  appello,
          ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993,  n.
          559,  e,  in  quanto  applicabile,  dell'articolo  40   del
          presente decreto, nonche'  sulla  base  degli  indirizzi  e
          delle  linee  guida  adottati   dal   Consiglio   direttivo
          dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma  4,
          lettera d). Essa provvede al rimborso ed  all'anticipazione
          delle spese, nonche' alla liquidazione dei compensi che non
          trovino  copertura  nelle  risorse  della  gestione,  anche
          avvalendosi di apposite aperture  di  credito  disposte,  a
          proprio  favore,  sui  fondi   dello   specifico   capitolo
          istituito  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  salva,  in  ogni
          caso,  l'applicazione  della  normativa   di   contabilita'
          generale dello Stato e del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
              2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta
          al compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3.».