Art. 17 
 
 
                      Procedimenti sanzionatori 
 
  1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22  febbraio  2000,
n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di  cui  al  decreto  del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate
dalla  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale   e   la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e  di  quelle  dettate  con  il
presente provvedimento sono perseguite d'ufficio  dall'Autorita'  per
le  garanzie  nelle  comunicazioni,   al   fine   dell'adozione   dei
provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-quinquies  della  legge
n. 28/2000.  Ciascun  soggetto  politico  interessato  puo'  comunque
denunciare tali violazioni  entro  il  termine  perentorio  di  dieci
giorni dal fatto. 
  2. Il Consiglio nazionale  degli  utenti  presso  l'Autorita'  puo'
denunciare, secondo quanto previsto dall'art. 11-quinquies, comma  2,
della legge 22 febbraio 2000,  n.  28,  comportamenti  in  violazione
delle disposizioni di cui al Capo II della medesima legge, di  quelle
contenute nel Codice di autoregolamentazione di cui  al  decreto  del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle  recate
dal presente provvedimento. 
  3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a  mezzo
fax, all'Autorita', all'emittente privata o all'editore presso cui e'
avvenuta la violazione, al Comitato regionale  per  le  comunicazioni
competente, al Gruppo della Guardia di finanza nella  cui  competenza
territoriale rientra il domicilio dell'emittente o  dell'editore.  Il
predetto Gruppo della Guardia di finanza  provvede  al  ritiro  delle
registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorita' o  dalla
denuncia entro le successive dodici ore. 
  4. La denuncia indirizzata all'Autorita'  e'  procedibile  solo  se
sottoscritta  in  maniera   leggibile   e   se   accompagnata   dalla
documentazione comprovante l'avvenuto invio della  denuncia  medesima
anche agli altri destinatari indicati dal comma 3. 
  5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita',  l'indicazione
dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del
giornale o periodico, cui  sono  riferibili  le  presunte  violazioni
segnalate,  completa,  rispettivamente,  di  data  e   orario   della
trasmissione, ovvero di data ed edizione,  nonche'  di  una  motivata
argomentazione. 
  6. Qualora la denuncia  non  contenga  gli  elementi  previsti  dai
precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei  suoi  poteri
d'ufficio, puo' comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base  di
un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere  una
possibile violazione. L'Autorita' esamina in ogni caso con  priorita'
le denunce immediatamente procedibili. 
  7. L'Autorita' provvede direttamente alle istruttorie  sommarie  di
cui al  comma  1  riguardanti  emittenti  radiofoniche  e  televisive
nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione  nazionale,
mediante le proprie strutture, che possono avvalersi,  a  tale  fine,
del  Nucleo  speciale  della  Guardia  di  finanza  istituito  presso
l'Autorita' stessa. L'Autorita' adotta i propri  provvedimenti  entro
le quarantotto ore successive  all'accertamento  della  violazione  o
alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo  agli
obblighi di  legge  da  parte  delle  emittenti  televisive  e  degli
editori, con contestuale informativa all'Autorita'. 
  8.  I  procedimenti  riguardanti  le   emittenti   radiofoniche   e
televisive  locali  sono  istruiti  dal  Comitato  regionale  per  le
comunicazioni   competente   che   formula   le   relative   proposte
all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 10. 
  9. Il Gruppo della Guardia di finanza  competente  per  territorio,
ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni  di  cui  al
comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali  provvede  entro
le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e  alla
trasmissione delle stesse agli uffici del Comitato di cui al comma 8,
dandone immediato avviso, anche a mezzo fax, all'Autorita'. 
  10. Il Comitato di cui  al  comma  8  procede  ad  una  istruttoria
sommaria e instaura il contraddittorio con  gli  interessati:  a  tal
fine contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente  gli  interessati  ed
acquisisce  le  eventuali  controdeduzioni  nelle  ventiquattro   ore
successive alla contestazione. Qualora,  allo  scadere  dello  stesso
termine, non si  sia  pervenuti  ad  un  adeguamento,  anche  in  via
compositiva, agli obblighi di legge,  lo  stesso  Comitato  trasmette
atti e supporti acquisiti,  ivi  incluso  uno  specifico  verbale  di
accertamento,  redatto,  ove  necessario,  in  cooperazione  con   il
competente  Gruppo  della  Guardia  di  finanza,  all'Autorita'   che
provvede, in  deroga  ai  termini  e  alle  modalita'  procedimentali
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro  le  quarantotto
ore successive  all'accertamento  della  violazione,  decorrenti  dal
ricevimento degli stessi atti e supporti  da  parte  della  Direzione
contenuti  audiovisivi  -  Ufficio  pluralismo  interno  e   servizio
pubblico  radiofonico,  televisivo  e   multimediale   dell'Autorita'
medesima. 
  11.  In  ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al  comma  8   segnala
tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di
episodi rilevanti o ripetuti  di  mancata  attuazione  della  vigente
normativa. 
  12. Gli  Ispettorati  territoriali  del  Ministero  dello  sviluppo
economico collaborano, a richiesta, con il Comitato regionale per  le
comunicazioni. 
  13. Le emittenti radiofoniche e televisive private e gli editori di
stampa  sono  tenuti  al  rispetto  delle  disposizioni  dettate  dal
presente   provvedimento,   adeguando   la   propria   attivita'   di
programmazione e pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti. 
  14. L'Autorita' verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti  ai
fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e dall'art. 11-quinquies, comma 3, della  legge  22  febbraio
2000, n.  28.  Accerta,  altresi',  l'attuazione  delle  disposizioni
emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e  la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalita'  di  cui
all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31  luglio  1997,
n. 249. 
  15. Nell'ipotesi in cui il  provvedimento  dell'Autorita'  contenga
una misura ripristinatoria della  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione, come individuata dall'art. 10 della legge  22  febbraio
2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori  di
stampa quotidiana o periodica sono tenuti ad  adempiere  nella  prima
trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine  indicato
nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso. 
  16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in  applicazione
delle  disposizioni   di   attuazione   dettate   con   il   presente
provvedimento non sono evitabili con il pagamento in  misura  ridotta
previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. 
  17.   Nell'ipotesi   di   accertamento   delle   violazioni   delle
disposizioni recate dalla legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  e  dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese  che  agiscono  nei
settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art.  2,
comma 1, lettera s), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,
e che fanno capo ai titolari di cariche di Governo o ai  soggetti  di
cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n.  215,  ovvero
sono  sottoposte  al  controllo  dei  medesimi,  l'Autorita'  procede
all'esercizio della competenza attribuitale  dalla  legge  20  luglio
2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.