Art. 17 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
  1. L'ammissione alle agevolazioni  del  Fondo  avviene  sulla  base
della presentazione per via telematica, prima della  data  di  inizio
dei lavori, della domanda redatta, a pena di esclusione, secondo  gli
schemi, le modalita' e gli ulteriori parametri economico-finanziari e
requisiti minimi di accesso, proposti  da  INVITALIA  entro  sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e approvati con  i
decreti del  direttore  generale  della  Direzione  generale  per  il
mercato elettrico,  le  rinnovabili  e  l'efficienza  energetica,  il
nucleare del Ministero dello  sviluppo  economico,  e  del  direttore
generale della Direzione generale  clima  ed  energia  del  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  di  cui
all'art. 25, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Per l'accesso alle agevolazioni di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera a), nonche' nel caso di richiesta di accesso contestuale alle
agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), le  domande
di ammissione sono presentate dal  soggetto  richiedente,  per  conto
dell'impresa beneficiaria. 
    3. Gli schemi di cui al comma  1  prevedono  almeno  le  seguenti
informazioni: 
      a) descrizione dettagliata dell'intervento; 
      b) tabella del costi dell'intervento con indicazione di  quelli
ammissibili ai sensi dell'art. 16; 
      c) crono-programma dell'intervento; 
      d)  attestato  di  prestazione  energetica  ante-intervento   o
diagnosi energetica  per  le  domande  che  prevedono  interventi  di
riqualificazione di edifici; 
      e) quantificazione del risparmio conseguibile dall'intervento e
specifica dei parametri impiegati per il calcolo.