(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
 
                         Fascicolo personale 
 
    1. Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la
gestione delle risorse  umane  conserva,  in  un  apposito  fascicolo
personale, anche digitale, tutti gli atti  e  i  documenti,  prodotti
dall'amministrazione o dallo  stesso  dipendente,  che  attengono  al
percorso professionale, all'attivita'  svolta  ed  ai  fatti  che  lo
riguardano. 
    2.  Relativamente  agli  atti  e  ai  documenti  conservati   nel
fascicolo personale e' assicurata la riservatezza dei dati  personali
secondo le disposizioni vigenti in materia. 
    3. Il dipendente ha diritto  a  prendere  visione  degli  atti  e
documenti inseriti nel proprio fascicolo personale.