Art. 17 
 
Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. A  decorrere  dal  1°
gennaio  2020  i  soggetti  che  effettuano  le  operazioni  di   cui
all'articolo 22  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n.  633,  memorizzano  elettronicamente  e  trasmettono
telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate  i  dati   relativi   ai
corrispettivi  giornalieri.  La  memorizzazione  elettronica   e   la
connessa trasmissione dei dati dei  corrispettivi  sostituiscono  gli
obblighi di registrazione di cui all'articolo 24,  primo  comma,  del
suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui  ai  periodi
precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio  2019  ai  soggetti
con un volume d'affari superiore ad  euro  400.000.  Per  il  periodo
d'imposta 2019  restano  valide  le  opzioni  per  la  memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati  dei  corrispettivi
esercitate entro il  31  dicembre  2018.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  possono  essere  previsti  specifici
esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in  ragione  della
tipologia di attivita' esercitata. »; 
  b) al comma 6 le parole  «  optano  per  »  sono  sostituite  dalla
seguente: « effettuano »; 
  c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti: 
  « 6-ter. Le operazioni di  cui  all'articolo  22  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate  nelle
zone individuate con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
possono essere  documentate,  in  deroga  al  comma  1,  mediante  il
rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge  10
maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge
26 gennaio 1983, n.  18,  nonche'  con  l'osservanza  delle  relative
discipline. 
  (( 6-quater. I  soggetti  tenuti  all'invio  dei  dati  al  Sistema
tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione  dei
redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3,  commi  3  e  4,  del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi  decreti
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono   adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione  elettronica
e  la  trasmissione  telematica  dei  dati,  relativi   a   tutti   i
corrispettivi giornalieri,  al  Sistema  tessera  sanitaria.  I  dati
fiscali  trasmessi  al  Sistema  tessera  sanitaria  possono   essere
utilizzati  solo  dalle  pubbliche  amministrazioni   per   finalita'
istituzionali. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  per   la   pubblica
amministrazione, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, sono definiti, nel rispetto dei  principi  in  materia  di
protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di
cui all'articolo 32 del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti
di utilizzo dei  predetti  dati  e  i  relativi  limiti,  nonche'  le
modalita' tecniche di trasmissione. )) 
  6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o  l'adattamento
degli strumenti mediante i quali effettuare la  memorizzazione  e  la
trasmissione di cui al comma 1, al soggetto e' concesso un contributo
complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta,  per  un
massimo di euro 250 in caso di acquisto e  di  euro  50  in  caso  di
adattamento, per ogni strumento.  Il  contributo  e'  anticipato  dal
fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed e'  a  questo
rimborsato sotto forma di  credito  d'imposta  di  pari  importo,  da
utilizzare in compensazione ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito  d'imposta  di  cui  al
presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di  cui  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione,  sono  definiti  le
modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire del  credito
d'imposta, il regime dei controlli nonche'  ogni  altra  disposizione
necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e  per  il  rispetto
del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto e'  pari  a
euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari ad euro  195,5  milioni  per
l'anno 2020. ». 
  (( 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, la deroga di cui all'articolo 7,
comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto  1994,  n.  489,  si  applica
anche ai registri di cui all'articolo 24, primo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. )) 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2020: 
  a) l'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127 e' abrogato; 
  b) all'articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1. al comma 1, le parole « compresi  coloro  che  hanno  esercitato
l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, » sono soppresse; 
  2. al comma 2, dopo le parole « n. 633 » sono aggiunte le seguenti:
« , fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18,  comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri
secondo le modalita' di cui all'articolo 18, comma 5 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ». 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 26. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato  decreto
          legislativo n. 127 del 2015, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art.  2.  Trasmissione   telematica   dei   dati   dei
          corrispettivi 
              1. A decorrere dal  1°  gennaio  2020  i  soggetti  che
          effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          memorizzano elettronicamente e trasmettono  telematicamente
          all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai  corrispettivi
          giornalieri. La memorizzazione elettronica  e  la  connessa
          trasmissione dei dati dei corrispettivi  sostituiscono  gli
          obblighi di registrazione di  cui  all'articolo  24,  primo
          comma,  del  suddetto  decreto  n.   633   del   1972.   Le
          disposizioni di cui ai periodi precedenti  si  applicano  a
          decorrere dal 1° luglio 2019  ai  soggetti  con  un  volume
          d'affari  superiore  ad  euro  400.000.  Per   il   periodo
          d'imposta  2019  restano   valide   le   opzioni   per   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi  esercitate  entro  il  31  dicembre
          2018.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere previsti  specifici  esoneri  dagli
          adempimenti di cui  al  presente  comma  in  ragione  della
          tipologia di attivita' esercitata. 
              1-bis.   A   decorrere   dal   1°   luglio   2018,   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono  obbligatorie
          con riferimento alle  cessioni  di  benzina  o  di  gasolio
          destinati ad essere utilizzati come carburanti per  motori.
          Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
          d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli, sentito il Ministero  dello  sviluppo  economico,
          sono  definiti,  anche  al   fine   di   semplificare   gli
          adempimenti    amministrativi    dei    contribuenti,    le
          informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i  termini
          per la trasmissione  telematica  e  le  modalita'  con  cui
          garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
          medesimo provvedimento possono essere definiti modalita'  e
          termini  graduali   per   l'adempimento   dell'obbligo   di
          memorizzazione elettronica e  trasmissione  telematica  dei
          dati dei corrispettivi, anche in considerazione  del  grado
          di  automazione  degli   impianti   di   distribuzione   di
          carburanti. 
              2. A decorrere dal 1° aprile  2017,  la  memorizzazione
          elettronica e  la  trasmissione  telematica  dei  dati  dei
          corrispettivi di cui al comma 1  sono  obbligatorie  per  i
          soggetti  passivi  che  effettuano  cessioni  di   beni   o
          prestazioni di servizi tramite distributori automatici.  Al
          fine dell'assolvimento dell'obbligo di  cui  al  precedente
          periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate di cui al comma  4,  sono  indicate  soluzioni  che
          consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
          apparecchi distributori e garantiscano,  nel  rispetto  dei
          normali tempi di obsolescenza e rinnovo  degli  stessi,  la
          sicurezza e l'inalterabilita' dei  dati  dei  corrispettivi
          acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
          differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
          dell'obbligo di memorizzazione elettronica  e  trasmissione
          telematica dei dati dei corrispettivi,  in  relazione  alle
          specifiche variabili  tecniche  di  peculiari  distributori
          automatici. 
              3. La  memorizzazione  elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui  al  comma  1  sono  effettuate  mediante
          strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita'  e
          la sicurezza dei dati, compresi  quelli  che  consentono  i
          pagamenti con carta di debito e di credito. 
              4. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, sentite le associazioni di  categoria  nell'ambito
          di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
          in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
          8467, sono definite  le  informazioni  da  trasmettere,  le
          regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
          le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
          3. Con lo stesso provvedimento sono  approvati  i  relativi
          modelli  e   ogni   altra   disposizione   necessaria   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              5. La  memorizzazione  elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
          di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale  dei
          corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della  legge
          30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
          Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta  comunque  fermo
          l'obbligo di  emissione  della  fattura  su  richiesta  del
          cliente. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico   possono   essere   individuate   tipologie   di
          documentazione  idonee  a  rappresentare,  anche  ai   fini
          commerciali, le operazioni. 
              6.  Ai  soggetti  che  effettuano   la   memorizzazione
          elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma
          1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso  di
          mancata memorizzazione o di omissione  della  trasmissione,
          ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione  con  dati
          incompleti o non  veritieri,  le  sanzioni  previste  dagli
          articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo
          18 dicembre 1997, n. 471. 
              6-bis.  Al  fine  di  contrastare  l'evasione   fiscale
          mediante  l'incentivazione  e  la   semplificazione   delle
          operazioni telematiche,  all'articolo  39,  secondo  comma,
          lettera  a),  alinea,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  dopo  le  parole:
          «nell'anno» sono inserite le  seguenti:  «ovvero  riscossi,
          dal 1º gennaio 2017,  con  modalita'  telematiche,  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a)». Agli oneri  derivanti
          dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione  della
          dotazione finanziaria del Fondo  di  cui  all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              6-ter. Le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633
          effettuate nelle zone individuate con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dello sviluppo economico, possono  essere  documentate,  in
          deroga al comma 1,  mediante  il  rilascio  della  ricevuta
          fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10  maggio  1976,
          n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26
          gennaio  1983,  n.  18,  nonche'  con  l'osservanza   delle
          relative discipline. 
              6-quater. I  soggetti  tenuti  all'invio  dei  dati  al
          Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione  della
          dichiarazione   dei   redditi   precompilata,   ai    sensi
          dell'articolo 3, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  21
          novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   possono    adempiere
          all'obbligo di cui al comma 1  mediante  la  memorizzazione
          elettronica e la trasmissione telematica dei dati  relativi
          a tutti i  corrispettivi  giornalieri  al  Sistema  tessera
          sanitaria. I dati  fiscali  trasmessi  al  Sistema  tessera
          sanitaria possono essere utilizzati  solo  dalle  pubbliche
          amministrazioni per finalita'  istituzionali.  Con  decreto
          del Ministro della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
          amministrazione, sentito il Garante per la  protezione  dei
          dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
          materia  di  protezione  dei  dati  personali,  anche   con
          riferimento  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  32  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti  di
          utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonche'  le
          modalita' tecniche di trasmissione. 
              6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020  per  l'acquisto  o
          l'adattamento degli strumenti mediante i  quali  effettuare
          la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma  1,  al
          soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
          50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di  euro
          250  in  caso  di  acquisto  e  di  euro  50  in  caso   di
          adattamento,  per  ogni   strumento.   Il   contributo   e'
          anticipato dal fornitore sotto forma di sconto  sul  prezzo
          praticato ed e' a questo rimborsato sotto forma di  credito
          d'imposta di pari importo, da utilizzare  in  compensazione
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma
          non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
          34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con  provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   sono   definiti   le   modalita'
          attuative, comprese le modalita' per usufruire del  credito
          d'imposta, il  regime  dei  controlli  nonche'  ogni  altra
          disposizione     necessaria     per     il     monitoraggio
          dell'agevolazione e per il rispetto  del  limite  di  spesa
          previsto. Il limite di spesa previsto e' pari a  euro  36,3
          milioni per l'anno 2019 e pari ad euro  195,5  milioni  per
          l'anno 2020." 
              Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   4-quater
          dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994,  n.  357,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1994,
          n. 489 (Disposizioni tributarie urgenti per  accelerare  la
          ripresa  dell'economia  e  dell'occupazione,  nonche'   per
          ridurre gli adempimenti a carico del contribuente): 
              "7.  Semplificazione  di  adempimenti  e  riduzione  di
          sanzioni per irregolarita' formali. 
              1. - 4-ter. Omissis. 
              4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma  4-ter,
          la tenuta dei registri di cui agli articoli  23  e  25  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, con sistemi elettronici e', in ogni caso,  considerata
          regolare in difetto di trascrizione  su  supporti  cartacei
          nei termini di legge, se in sede di  accesso,  ispezione  o
          verifica  gli  stessi  risultano  aggiornati  sui  predetti
          sistemi elettronici e  vengono  stampati  a  seguito  della
          richiesta avanzata  dagli  organi  procedenti  ed  in  loro
          presenza." 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   primo   comma
          dell'articolo 24 del citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972: 
              "Art. 24 Registrazione dei corrispettivi 
              I commercianti al minuto e gli  altri  contribuenti  di
          cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
          precedente,  possono   annotare   in   apposito   registro,
          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo
          l'aliquota applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale  dei
          corrispettivi delle  operazioni  di  cui  all'articolo  21,
          commi 6 e 6-bis, distintamente per  ciascuna  tipologia  di
          operazioni  ivi   indicata.   L'annotazione   deve   essere
          eseguita, con riferimento al giorno in  cui  le  operazioni
          sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato  decreto
          legislativo n. 127 del 2015, come modificato dalla presente
          legge (a decorrere dal 1° gennaio 2020): 
              "Art. 4. Semplificazioni amministrative e contabili 
              1. Nell'ambito di un programma di  assistenza  on  line
          basato sui dati delle operazioni acquisiti con  le  fatture
          elettroniche  e  con  le  comunicazioni  delle   operazioni
          transfrontaliere  nonche'  sui   dati   dei   corrispettivi
          acquisiti telematicamente,  ai  soggetti  passivi  dell'IVA
          esercenti arti e professioni  e  alle  imprese  ammesse  al
          regime di contabilita' semplificata di cui all'articolo  18
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione: 
              a)  gli   elementi   informativi   necessari   per   la
          predisposizione dei  prospetti  di  liquidazione  periodica
          dell'IVA; 
              b) una bozza di dichiarazione  annuale  dell'IVA  e  di
          dichiarazione  dei  redditi,  con  i   relativi   prospetti
          riepilogativi dei calcoli effettuati; 
              c) le bozze dei modelli F24 di versamento  recanti  gli
          ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere
          a rimborso. 
              2. Per i soggetti di cui al comma 1  che  si  avvalgono
          degli elementi  messi  a  disposizione  dall'Agenzia  delle
          entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui
          agli articoli 23 e 25  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva  la  tenuta
          del registro di cui all'articolo 18, comma 2,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600.
          L'obbligo di tenuta dei registri ai fini  dell'imposta  sul
          valore aggiunto permane per i soggetti che  optano  per  la
          tenuta  dei  registri   secondo   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 18, comma 5 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              3. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate  sono  emanate  le  disposizioni   necessarie   per
          l'attuazione del presente articolo."