Art. 17
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Responsabile per la
transizione digitale e difensore civico digitale»;
b) al comma 1:
1) all'alinea, secondo periodo, le parole «ciascuno del predetti
soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna pubblica
amministrazione»;
2) alla lettera j), dopo le parole «dei sistemi di» sono inserite
le seguenti: «identita' e domicilio digitale,» e dopo le parole «e
fruibilita'» sono aggiunte le seguenti: «nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis»;
3) dopo la lettera j) e' inserita la seguente: «j-bis)
pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi
informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne
la compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).»;
c) al comma 1-quater:
1) i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «1-quater. E'
istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il
digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso di adeguati
requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque puo'
presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita
area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative
a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in
materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica
amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata,
invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio
tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del
difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito
Internet istituzionale.»;
2) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«di ciascuna amministrazione»;
d) al comma 1-sexies le parole «ai commi» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma» e le parole «e 1-quater» sono soppresse;
e) dopo il comma 1-sexies e' aggiunto il seguente: «1-septies. I
soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di
cui al medesimo comma anche in forma associata.».
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con
le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine,
ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio
dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo
di tali uffici, la transizione alla modalita' operativa
digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione
finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione
digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di
qualita', attraverso una maggiore efficienza ed
economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i
compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da
assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e)
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di
soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita'
con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in
particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
1-bis) Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione alla
modalita' digitale, direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la
segnalazione il difensore civico, se la ritiene fondata,
invita il soggetto responsabile della violazione a porvi
rimedio tempestivamente, e comunque non oltre trenta
giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate
in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il
difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari di ciascuna
amministrazione.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
al cittadino di riepilogo dei diritti di cittadinanza
digitali previsti dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono
esercitare le funzioni di cui al comma 1 anche in forma
associata.».