Art. 17 
 
 
          Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Responsabile  per  la
transizione digitale e difensore civico digitale»; 
  b) al comma 1: 
  1) all'alinea, secondo periodo, le parole  «ciascuno  del  predetti
soggetti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «ciascuna   pubblica
amministrazione»; 
  2) alla lettera j), dopo le parole «dei sistemi di»  sono  inserite
le seguenti: «identita' e domicilio digitale,» e dopo  le  parole  «e
fruibilita'» sono aggiunte le  seguenti:  «nonche'  del  processo  di
integrazione  e   interoperabilita'   tra   i   sistemi   e   servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis»; 
  3)  dopo  la  lettera  j)  e'   inserita   la   seguente:   «j-bis)
pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e  sistemi
informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di  garantirne
la  compatibilita'  con  gli  obiettivi  di  attuazione   dell'agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano  triennale
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).»; 
    c) al comma 1-quater: 
  1) i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «1-quater.  E'
istituito  presso  l'AgID  l'ufficio  del  difensore  civico  per  il
digitale, a cui e' preposto  un  soggetto  in  possesso  di  adeguati
requisiti di terzieta',  autonomia  e  imparzialita'.  Chiunque  puo'
presentare al difensore civico per il digitale,  attraverso  apposita
area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative
a presunte violazioni del presente Codice e di ogni  altra  norma  in
materia   di   digitalizzazione   ed   innovazione   della   pubblica
amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata,
invita il soggetto responsabile  della  violazione  a  porvi  rimedio
tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni  del
difensore  civico  sono  pubblicate  in  un'apposita  area  del  sito
Internet istituzionale.»; 
  2) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«di ciascuna amministrazione»; 
    d) al comma 1-sexies le parole «ai commi» sono  sostituite  dalle
seguenti: «al comma» e le parole «e 1-quater» sono soppresse; 
    e) dopo il comma 1-sexies e' aggiunto il seguente: «1-septies.  I
soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le  funzioni  di
cui al medesimo comma anche in forma associata.». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 17 (Responsabile per la  transizione  digitale  e
          difensore   civico   digitale).   -   1.    Le    pubbliche
          amministrazioni  garantiscono  l'attuazione   delle   linee
          strategiche per la riorganizzazione e  la  digitalizzazione
          dell'amministrazione definite dal Governo in  coerenza  con
          le regole tecniche di cui  all'articolo  71.  A  tal  fine,
          ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio
          dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo
          di tali uffici, la  transizione  alla  modalita'  operativa
          digitale  e  i  conseguenti  processi  di  riorganizzazione
          finalizzati  alla   realizzazione   di   un'amministrazione
          digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e  di
          qualita',   attraverso   una   maggiore    efficienza    ed
          economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i
          compiti relativi a: 
              a) coordinamento strategico dello sviluppo dei  sistemi
          informativi, di  telecomunicazione  e  fonia,  in  modo  da
          assicurare anche la coerenza con  gli  standard  tecnici  e
          organizzativi comuni; 
              b)  indirizzo  e  coordinamento  dello   sviluppo   dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
              c)   indirizzo,   pianificazione,    coordinamento    e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; 
              d)  accesso  dei  soggetti  disabili   agli   strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
              e)    analisi    periodica    della    coerenza     tra
          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'
          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi
          dell'azione amministrativa; 
              f) cooperazione alla revisione  della  riorganizzazione
          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e) 
              g)  indirizzo,  coordinamento  e   monitoraggio   della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
              h)  progettazione  e  coordinamento  delle   iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
              i) promozione delle iniziative  attinenti  l'attuazione
          delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei
          Ministri o dal Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie; 
              j)  pianificazione  e  coordinamento  del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  identita'  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,
          protocollo informatico, firma digitale o firma  elettronica
          qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
          di accessibilita' e fruibilita'  nonche'  del  processo  di
          integrazione e interoperabilita' tra i  sistemi  e  servizi
          dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis; 
              j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di
          soluzioni  e   sistemi   informatici,   telematici   e   di
          telecomunicazione al fine di garantirne  la  compatibilita'
          con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e,  in
          particolare, con quelli stabiliti nel  piano  triennale  di
          cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). 
              1-bis) Per lo svolgimento dei compiti di cui  al  comma
          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'
          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri
          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli
          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 
              1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al  comma  1
          e'  dotato  di   adeguate   competenze   tecnologiche,   di
          informatica  giuridica  e  manageriali  e   risponde,   con
          riferimento  ai  compiti  relativi  alla  transizione  alla
          modalita'  digitale,  direttamente  all'organo  di  vertice
          politico. 
              1-quater. E'  istituito  presso  l'AgID  l'ufficio  del
          difensore civico per il digitale,  a  cui  e'  preposto  un
          soggetto in possesso di adeguati  requisiti  di  terzieta',
          autonomia e  imparzialita'.  Chiunque  puo'  presentare  al
          difensore civico per il digitale, attraverso apposita  area
          presente sul  sito  istituzionale  dell'AgID,  segnalazioni
          relative a presunte violazioni del  presente  Codice  e  di
          ogni  altra  norma  in  materia  di   digitalizzazione   ed
          innovazione della pubblica  amministrazione  da  parte  dei
          soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2.  Ricevuta  la
          segnalazione il difensore civico, se  la  ritiene  fondata,
          invita il soggetto responsabile della  violazione  a  porvi
          rimedio  tempestivamente,  e  comunque  non  oltre   trenta
          giorni. Le decisioni del difensore civico  sono  pubblicate
          in un'apposita area del  sito  Internet  istituzionale.  Il
          difensore segnala le  inadempienze  all'ufficio  competente
          per    i    procedimenti    disciplinari    di     ciascuna
          amministrazione. 
              1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito  una  guida
          al cittadino  di  riepilogo  dei  diritti  di  cittadinanza
          digitali previsti dal presente Codice. 
              1-sexies.  Nel   rispetto   della   propria   autonomia
          organizzativa, le pubbliche amministrazioni  diverse  dalle
          amministrazioni dello Stato individuano  l'ufficio  per  il
          digitale  di  cui  al  comma  1  tra  quelli   di   livello
          dirigenziale oppure, ove ne  siano  privi,  individuano  un
          responsabile per  il  digitale  tra  le  proprie  posizioni
          apicali. In assenza del vertice politico,  il  responsabile
          dell'ufficio per il digitale di cui  al  comma  1  risponde
          direttamente a quello amministrativo dell'ente. 
              1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies  possono
          esercitare le funzioni di cui al comma  1  anche  in  forma
          associata.».