Art. 17 
 
 
                   Ambito di applicazione e durata 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e  successive  modificazioni,  il
presente decreto si applica al  personale  dei  ruoli  dell'Arma  dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione  dei
rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il presente decreto  si
applica ai  maggiori  e  tenenti  colonnelli  esclusivamente  per  il
periodo dal 1° gennaio 2016 al 31  dicembre  2017  e  cessa,  per  il
predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017. 
  2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio  2016  al
31 dicembre 2018. 
  3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione  dei
benefici complessivi che saranno attribuiti  dal  nuovo  decreto  del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma
1, lettera b), del decreto legislativo  n.  195  del  1995,  pari  al
trenta per  cento  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  armonizzato
(I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi  dei  beni  energetici
importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori
tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al  cinquanta
per cento del  predetto  indice  e  cessa  di  essere  erogato  dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma
1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995.  La  predetta
anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti  dalla
legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali. 
 
          Note all'art. 17: 
              Per il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera  b)  del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195  si  vedano  le
          note alle premesse.