Art. 17 Ambito di applicazione e durata 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il presente decreto si applica ai maggiori e tenenti colonnelli esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017. 2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
Note all'art. 17: Per il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse.