Art. 17 
 
Inquadramento del personale di Agecontrol S.p.A. nei ruoli dell'AGEA 
 
  1. Il personale a tempo  indeterminato  di  Agecontrol  S.p.A.,  in
servizio alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  per
effetto della soppressione di cui all'articolo 16, previo superamento
di  una   procedura   di   selezione   finalizzata   all'accertamento
dell'idoneita' in relazione al profilo professionale di destinazione,
nonche' alla valutazione delle capacita' in ordine alle  funzioni  da
svolgere  anche  sulla  base  della  esperienza  maturata  presso  la
societa' di provenienza, anche allo scopo di garantire la continuita'
delle funzioni trasferite ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  4,  e'
inquadrato presso l'Agenzia. La procedura di selezione, da  svolgersi
secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro,  di  concerto
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
su proposta del Direttore dell'Agenzia, in  conformita'  ai  principi
stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  e'  completata  entro  tre  mesi  dalla  data  della
pubblicazione del  decreto  di  cui  al  comma  2.  Con  decreto  del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura  di
selezione e' inquadrato nei relativi ruoli sulla base  della  tabella
di comparazione di cui al comma 2. 
  2. La tabella di comparazione e' definita con decreto del Ministro,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, su proposta del Direttore dell'Agenzia. 
  3.  La  spesa  massima  pro-capite  sostenuta  per   il   personale
proveniente dall'Agecontrol S.p.A. non eccede  quella  prevista  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le  dotazioni  di  bilancio  relative  alla  corresponsione  del
trattamento  economico  fondamentale  ed  accessorio  in  favore  del
personale  dell'Agecontrol  S.p.A.  sono   trasferite   al   bilancio
dell'Agenzia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 
  5. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma  1,  al  personale
proveniente dall'Agecontrol S.p.A. si applica: 
    a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante
personale dipendente dell'Agenzia; 
    b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi  titolo  conseguiti,  anche  determinati  dalla
contrattazione  collettiva  nazionale  e  decentrata,  in   caso   di
trattamento economico fondamentale  percepito  in  Agecontrol  S.p.A.
alla data di entrata in vigore della legge delega  n.  154  del  2016
maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in  godimento
al personale dipendente dell'Agenzia; 
    c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della
eventuale  differenza  tra  il  trattamento   economico   complessivo
spettante, a parita' di inquadramento, al personale  di  Agea  ed  il
valore complessivo dei trattamenti economici di cui alla lettera a) e
b); 
    d) il regime previdenziale previsto per il personale  degli  enti
pubblici non economici. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario: 
              «Art. 35 - (Reclutamento del personale (Art. 36,  commi
          da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993,  come  sostituiti  prima
          dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  22
          del  D.Lgs  n.  80  del  1998,  successivamente  modificati
          dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno  1999,
          n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269  del
          1999; Art. 36-bis  del  D.Lgs  n.  29  del  1993,  aggiunto
          dall'art. 23 del D.Lgs n. 80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del  D.Lgs  n.
          267 del 2000)). 
              (Omissis). 
              3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                a) adeguata pubblicita' della selezione  e  modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione; 
                b) adozione di meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
                c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
          lavoratori; 
                d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
                e) composizione delle commissioni esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
                e-bis) facolta',  per  ciascuna  amministrazione,  di
          limitare nel bando il  numero  degli  eventuali  idonei  in
          misura non superiore al venti per cento dei posti  messi  a
          concorso, con arrotondamento  all'unita'  superiore,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 400, comma  15,  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297  e  dal  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59; 
                e-ter) possibilita' di richiedere,  tra  i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli di  inquadramento,
          il possesso del titolo di  dottore  di  ricerca,  che  deve
          comunque essere valutato,  ove  pertinente,  tra  i  titoli
          rilevanti ai fini del concorso.». 
              - La legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e
          ulteriori  disposizioni  in  materia  di   semplificazione,
          razionalizzazione e competitivita' dei settori  agricolo  e
          agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di   pesca
          illegale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10  agosto
          2016, n. 186.