Art. 17 
 
         Ambito di applicazione e Commissario straordinario 
 
  1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare  gli
interventi per la riparazione, la  ricostruzione,  l'assistenza  alla
popolazione e la  ripresa  economica  nei  territori  dei  Comuni  di
Casamicciola  Terme,  Forio,  Lacco  Ameno   dell'Isola   di   Ischia
interessati dagli eventi sismici verificatisi  il  giorno  21  agosto
2017. 
  2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un  Commissario
straordinario il cui compenso e' determinato con lo  stesso  decreto,
nella misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3,
del decreto-legge n. 98 del 2011, con oneri a  carico  delle  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo  19.  Con
il  medesimo  decreto  e'  fissata  la   durata   dell'incarico   del
Commissario  straordinario,  fino  ad  un  massimo  di  12  mesi  con
possibilita'  di  rinnovo.  La  gestione  straordinaria,  finalizzata
all'attuazione delle misure oggetto del presente decreto cessa  entro
la data del 31 dicembre 2021. Alla data di adozione  del  decreto  di
cui al presente comma cessano gli effetti del decreto del  Presidente
della Repubblica del 9 agosto 2018. 
  3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria
e  omogenea  nei  territori  colpiti  dal  sisma,  anche   attraverso
specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, e a  tal
fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le  direttive
necessarie per  la  progettazione  ed  esecuzione  degli  interventi,
nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e  di  costi
parametrici.