Art. 17 
 
Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di  autoveicoli  per
               finalita' di prevenzione del terrorismo 
 
  1. Per le finalita' di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di
cui all'articolo 1 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  19
dicembre 2001,  n.  481,  comunicano,  per  il  successivo  raffronto
effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8  della
legge 1° aprile 1981, n. 121, i  dati  identificativi  riportati  nel
documento di identita' esibito dal soggetto che richiede il  noleggio
di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285. La comunicazione e'  effettuata  contestualmente
alla stipula del contratto di noleggio  e  comunque  con  un  congruo
anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. 
  2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico  dei
dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in  esso  conservati,
concernenti provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria o dell'Autorita'
di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite,  a  norma  delle
vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita' di prevenzione e
repressione del terrorismo. Nel caso in cui  dal  raffronto  emergano
situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita' di cui al  comma
l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta
all'ufficio o comando delle  Forze  di  polizia  per  le  conseguenti
iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo  4,  primo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
  3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono  conservati  per  un
periodo di tempo non  superiore  a  sette  giorni.  Con  decreto  del
Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono
definite le modalita' tecniche dei collegamenti  attraverso  i  quali
sono effettuate le comunicazioni previste dal  comma  l,  nonche'  di
conservazione dei dati. Il predetto decreto e' adottato,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati personali,  il  quale  esprime  il
proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i
quali il decreto puo' essere comunque emanato. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Il Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.