Art. 17 
 
Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal  1°
gennaio  2020  i  soggetti  che  effettuano  le  operazioni  di   cui
all'articolo 22  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n.  633,  memorizzano  elettronicamente  e  trasmettono
telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate  i  dati   relativi   ai
corrispettivi  giornalieri.  La  memorizzazione  elettronica   e   la
connessa trasmissione dei dati dei  corrispettivi  sostituiscono  gli
obblighi di registrazione di cui all'articolo 24,  primo  comma,  del
suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui  ai  periodi
precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio  2019  ai  soggetti
con un volume d'affari superiore ad  euro  400.000.  Per  il  periodo
d'imposta 2019  restano  valide  le  opzioni  per  la  memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati  dei  corrispettivi
esercitate entro il  31  dicembre  2018.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  possono  essere  previsti  specifici
esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in  ragione  della
tipologia di attivita' esercitata.»; 
    b) al comma 6  le  parole  «optano  per»  sono  sostituite  dalla
seguente: «effettuano»; 
    c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «6-ter. Le operazioni  di  cui  all'articolo  22  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate  nelle
zone individuate con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
possono essere  documentate,  in  deroga  al  comma  1,  mediante  il
rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge  10
maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge
26 gennaio 1983, n.  18,  nonche'  con  l'osservanza  delle  relative
discipline. 
  6-quater. I soggetti che effettuano  cessioni  di  farmaci,  tenuti
all'invio  dei  dati  al   Sistema   tessera   sanitaria,   ai   fini
dell'elaborazione della dichiarazione dei  redditi  precompilata,  ai
sensi dell'articolo 3, commi  3  e  4,  del  decreto  legislativo  21
novembre  2014,  n.  175,  e  dei  relativi  decreti   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo  di  cui
al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e  la  trasmissione
telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al  Sistema
tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati
dall'Agenzia   delle   entrate   anche    per    finalita'    diverse
dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 
  6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o  l'adattamento
degli strumenti mediante i quali effettuare la  memorizzazione  e  la
trasmissione di cui al comma 1, al soggetto e' concesso un contributo
complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta,  per  un
massimo di euro 250 in caso di acquisto e  di  euro  50  in  caso  di
adattamento, per ogni strumento.  Il  contributo  e'  anticipato  dal
fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed e'  a  questo
rimborsato sotto forma di  credito  d'imposta  di  pari  importo,  da
utilizzare in compensazione ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito  d'imposta  di  cui  al
presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di  cui  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita'
attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni  altra  disposizione  necessaria
per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di
spesa previsto. Il limite di spesa  previsto  e'  pari  a  euro  36,3
milioni per l'anno 2019 e pari  ad  euro  195,5  milioni  per  l'anno
2020.». 
  2. A decorre dal 1° gennaio 2020: 
    a) l'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127 e' abrogato; 
    b) all'articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1. al comma 1, le parole «compresi coloro che hanno  esercitato
l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1,» sono soppresse; 
      2. al comma 2,  dopo  le  parole  «n.  633»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, fatta salva la tenuta del registro di  cui  all'articolo
18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai  fini  dell'imposta
sul valore aggiunto permane per i soggetti che optano per  la  tenuta
dei registri secondo le modalita' di cui all'articolo 18, comma 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.». 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 26.