Art. 17 
 
Abrogazione incrementi eta'  pensionabile  per  effetto  dell'aumento
  della speranza di vita per i lavoratori precoci. 
 
  1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui  all'articolo  1,
comma 199,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  non  trovano
applicazione dal 1° gennaio 2019 e  fino  al  31  dicembre  2026  gli
adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n.
232 del 2016 e di cui all'articolo  1,  comma  149,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e gli stessi  soggetti,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza  del  trattamento
pensionistico trascorsi  tre  mesi  dalla  data  di  maturazione  dei
requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di  cui
all'articolo  1,  comma  203,  della  legge  n.  232  del  2016,   e'
incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4  milioni  di
euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  55,3
milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023,
118,1 milioni di euro per l'anno 2024,  164,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni  di
euro per l'anno 2027 e  219,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2028.