Art. 17 
 
Abrogazione incrementi eta'  pensionabile  per  effetto  dell'aumento
  della speranza di vita per i lavoratori precoci. 
 
  1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui  all'articolo  1,
comma 199,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  non  trovano
applicazione dal 1° gennaio 2019 e  fino  al  31  dicembre  2026  gli
adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n.
232 del 2016 e di cui all'articolo  1,  comma  149,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e gli stessi  soggetti,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza  del  trattamento
pensionistico trascorsi  tre  mesi  dalla  data  di  maturazione  dei
requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di  cui
all'articolo  1,  comma  203,  della  legge  n.  232  del  2016,   e'
incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4  milioni  di
euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  55,3
milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023,
118,1 milioni di euro per l'anno 2024,  164,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni  di
euro per l'anno 2027 e  219,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2028. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 199,  200,  203  della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              «199. A decorrere dal  1°  maggio  2017,  il  requisito
          contributivo  di  cui  all'articolo  24,  comma   10,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  come
          rideterminato ai sensi del comma 12 del  medesimo  articolo
          24 per effetto degli adeguamenti applicati  con  decorrenza
          2013 e 2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori  di  cui
          all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8  agosto  1995,
          n. 335, che hanno  almeno  12  mesi  di  contribuzione  per
          periodi di lavoro effettivo  precedenti  il  raggiungimento
          del diciannovesimo anno di eta' e che  si  trovano  in  una
          delle seguenti condizioni di cui alle lettere da  a)  a  d)
          del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi
          del comma 202 del presente articolo: 
                a) sono in  stato  di  disoccupazione  a  seguito  di
          cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento,  anche
          collettivo,  dimissioni  per  giusta  causa  o  risoluzione
          consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
          7 della legge 15 luglio 1966,  n.  604,  e  hanno  concluso
          integralmente la prestazione  per  la  disoccupazione  loro
          spettante da almeno tre mesi; 
                b) assistono, al momento della richiesta e da  almeno
          sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
          con  handicap  in   situazione   di   gravita'   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, ovvero  un  parente  o  un  affine  di  secondo  grado
          convivente qualora i genitori o il  coniuge  della  persona
          con handicap in situazione di gravita' abbiano  compiuto  i
          settanta anni di eta' oppure  siano  anch'essi  affetti  da
          patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; 
                c) hanno una riduzione  della  capacita'  lavorativa,
          accertata   dalle    competenti    commissioni    per    il
          riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o  uguale
          al 74 per cento; 
                d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni
          indicate all'allegato E annesso  alla  presente  legge  che
          svolgono, al momento del  pensionamento,  da  almeno  sette
          anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi
          sette attivita' lavorative per le  quali  e'  richiesto  un
          impegno tale  da  rendere  particolarmente  difficoltoso  e
          rischioso il loro svolgimento in modo  continuativo  ovvero
          sono  lavoratori  che  soddisfano  le  condizioni  di   cui
          all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo  21
          aprile 2011, n. 67.» 
              «200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma
          199 del presente  articolo  continuano  ad  applicarsi  gli
          adeguamenti alla speranza di vita di  cui  all'articolo  12
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.» 
              «203. Il beneficio dell'anticipo del  pensionamento  ai
          sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda  nel
          limite di 360 milioni di euro per  l'anno  2017,  di  564,4
          milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni  di  euro
          per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno  2020,
          di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1  milioni
          di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui  a
          decorrere dall'anno 2023. Qualora  dal  monitoraggio  delle
          domande presentate ed  accolte  emerga  il  verificarsi  di
          scostamenti,  anche  in  via  prospettica,  del  numero  di
          domande rispetto alle risorse finanziarie di cui  al  primo
          periodo del presente comma, la decorrenza  dei  trattamenti
          e' differita, con criteri di  priorita'  in  ragione  della
          maturazione dei requisiti agevolati di cui  al  comma  199,
          individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
          ragione della data di presentazione della domanda, al  fine
          di garantire un numero di accessi al  pensionamento,  sulla
          base dei predetti requisiti  agevolati,  non  superiore  al
          numero  di  pensionamenti  programmato  in  relazione  alle
          predette risorse finanziarie.». 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  149,  della  citata
          legge, n. 205 del 2017 
              «149. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai
          lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11
          dicembre  2016,  n.  232,  continuano  ad  applicarsi   gli
          adeguamenti previsti ai sensi del comma  200  del  medesimo
          articolo.».