Art. 17 Ripetizione degli esami analitici e/o organolettici in caso di assemblaggio e dolcificazione di partite DO 1. Fatte salve le limitazioni connesse all'indicazione in etichetta della menzione «riserva», della menzione «gran selezione» e dell'annata di produzione delle uve di cui all'art. 31, rispettivamente commi 3, 6 e 12, della legge e fatte salve le misure piu' restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, in caso di assemblaggio di partite gia' certificate della medesima tipologia di DO, appartenenti o meno alla stessa annata, per la partita coacervata deve essere prodotta, a cura del detentore entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'assemblaggio, per via telematica, all'organismo di controllo apposita autocertificazione, corredata dall'attestazione dell'enologo di cui alla legge n. 129/1991, o di altro tecnico abilitato, responsabile del processo di assemblaggio, sulla conformita' della partita assemblata ai parametri chimico - fisici stabiliti dall'art. 26 del regolamento CE n. 607/2009 e di quelli previsti dallo specifico disciplinare di produzione. 2. Fatte salve le misure piu' restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, per le partite di vini DO che successivamente alla certificazione sono state oggetto della pratica di dolcificazione, si applicano le seguenti disposizioni: a) la partita ottenuta dalla dolcificazione deve rientrare nell'ambito di uno dei tipi di prodotto relazionati al tenore zuccherino residuo previsti dallo specifico disciplinare; b) la partita deve essere sottoposta ad un nuovo esame analitico; a tal fine puo' essere seguita l'analoga procedura di autocertificazione prevista al comma 1; c) nel caso in cui l'entita' della dolcificazione della partita sia tale da determinare una variazione del tipo di prodotto relazionato al tenore zuccherino residuo, tenendo conto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, la stessa partita, oltre ad essere sottoposta ad un nuovo esame analitico con le modalita' di cui alla lettera b), deve essere sottoposta ad un nuovo esame organolettico. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili soltanto nei casi in cui non sia scaduta la validita' della certificazione, cosi' come stabilita all'art. 3, comma 7, delle singole partite DO destinate all'assemblaggio o alla dolcificazione; altrimenti sono applicabili le ordinarie disposizioni in materia di esami analitici ed organolettici previste dal presente decreto.