(Regolamento-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
Registro interno delle violazioni e delle misure correttive adottate 
 
    1. La decisione sul reclamo ai  sensi  degli  articoli  14  e  15
nonche' l'ordinanza ingiunzione  ai  sensi  dell'art.  16  dispongono
altresi', ricorrendone  i  presupposti,  l'annotazione  nel  registro
interno dell'Autorita' previsto dall'art. 57,  paragrafo  1,  lettera
u), del RGPD, delle violazioni e delle misure adottate in conformita'
all'art. 58, paragrafo 2, del RGPD. 
    2. La conseguente annotazione nel predetto  registro  interno  e'
curata  dal  dipartimento,  servizio  o  altra  unita'  organizzativa
competente.