Art. 17. Registro interno delle violazioni e delle misure correttive adottate 1. La decisione sul reclamo ai sensi degli articoli 14 e 15 nonche' l'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 16 dispongono altresi', ricorrendone i presupposti, l'annotazione nel registro interno dell'Autorita' previsto dall'art. 57, paragrafo 1, lettera u), del RGPD, delle violazioni e delle misure adottate in conformita' all'art. 58, paragrafo 2, del RGPD. 2. La conseguente annotazione nel predetto registro interno e' curata dal dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente.