(( Art. 17 ter 
 
           Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali 
 
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  diritti  per  l'imbarco   dei
passeggeri di cui all'art. 5 della legge 5 maggio  1976,  n.  324,  i
passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su  voli  aventi  per
destinazione  un  aeroporto  del  Regno  Unito  sono  equiparati   ai
passeggeri imbarcati su voli aventi  per  destinazione  un  aeroporto
dell'Unione europea, a condizioni di reciprocita', fino alla data  di
entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni
di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30
marzo 2020. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge 5
          maggio 1976, n. 324 (Nuove norme in materia di diritti  per
          l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile): 
              "Art. 5. Il diritto per l'imbarco  passeggeri  in  voli
          internazionali e' fissato in L. 2.000 per  ogni  passeggero
          diretto verso aeroporti di Stati esteri. 
              Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni
          e' stabilito con decreto del  Ministro  dei  trasporti;  in
          sede di prima applicazione, tale diritto e' fissato  in  L.
          5.000 per ogni passeggero. 
              Il  diritto  non  e'  dovuto  quando   trattasi   della
          continuazione di un  viaggio  interrotto  e  l'interruzione
          dipenda dalla necessita' di cambiare aeromobile o  comunque
          da una causa estranea alla volonta' del passeggero. 
              Tale diritto non e' dovuto, inoltre, per i bambini fino
          a due anni, mentre e' ridotto alla meta' per i bambini fino
          a dodici anni. Tale diritto non  e'  dovuto  per  i  membri
          degli equipaggi delle  compagnie  aeree  che,  avendo  base
          operativa in un determinato aeroporto,  devono  raggiungere
          un altro aeroporto per prendere servizio  (crew  must  go),
          sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree  che
          hanno terminato il servizio in un determinato  aeroporto  e
          che devono tornare in un altro aeroporto,  assegnato  dalla
          compagnia di  appartenenza  quale  propria  base  operativa
          (crew  returning  to  base),   purche'   in   possesso   di
          attestazione rilasciata dalla propria compagnia  aerea  che
          certifichi che il  viaggio  e'  effettuato  per  motivi  di
          servizio. 
              Il diritto e' dovuto direttamente dal vettore che se ne
          rivale nei confronti del passeggero.".