Art. 17 Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria 1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilita' e professionalita' (( e non si trovino in condizioni )) ostative al rilascio del Documento unico di regolarita' contributiva (DURC). 2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve ricoprire ne' aver ricoperto negli ultimi tre anni le funzioni, di legale rappresentante, titolare, socio ovvero direttore tecnico, nelle imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' avere in corso o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente trasmettendone altresi' copia al Commissario. I Commissari possono effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita' di quanto dichiarato. 3. Il contributo massimo, a carico dei Commissari, che vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella misura del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, il contributo massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti puo' essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. 4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 puo' assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi. (( 5. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. )) 6. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8 del presente decreto.