(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                        Congedi dei genitori 
 
    1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni  in  materia
di tutela della maternita' e della paternita' contenute  nel  decreto
legislativo  n.  151  del  2001,  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, con le specificazioni di cui al presente articolo. 
    2. Nel periodo di congedo per maternita' e per paternita' di  cui
agli articoli 16, 17 e 28, del decreto legislativo n. 151  del  2001,
alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa
mensile, inclusa la retribuzione  di  posizione,  nonche'  quella  di
risultato nella misura in cui  l'attivita'  svolta  risulti  comunque
valutabile a tal fine. 
    3. Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma
1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, per le lavoratrici  madri
o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta  giorni  di
assenza,  computati  complessivamente  per  entrambi  i  genitori   e
fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono  valutati
ai fini dell'anzianita' di servizio  e  sono  retribuiti  per  intero
secondo quanto previsto dal comma 2. 
    4. Successivamente al congedo per maternita' o paternita' di  cui
al comma 2 e fino al compimento del terzo anno di vita  del  bambino,
nei casi previsti dall'art. 47 del decreto  legislativo  n.  151  del
2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti
trenta  giorni  per  ciascun  anno,  computati  complessivamente  per
entrambi i genitori,  di  assenza  retribuita  secondo  le  modalita'
indicate nel comma 3. 
    5. I periodi di assenza di cui ai  commi  3  e  4,  nel  caso  di
fruizione  continuativa,  comprendono  anche  gli  eventuali   giorni
festivi che ricadano all'interno  degli  stessi.  Tale  modalita'  di
computo trova applicazione anche nel caso  di  fruizione  frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati  dal  ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 
    6. Ai fini della fruizione,  anche  frazionata,  dei  periodi  di
astensione dal lavoro, ai sensi  dell'art.  32,  commi  1  e  2,  del
decreto legislativo n. 151  del  2001,  la  lavoratrice  madre  o  il
lavoratore  padre   presentano   la   relativa   comunicazione,   con
l'indicazione della durata,  all'ufficio  di  appartenenza  di  norma
cinque  giorni  prima  della  data  di  decorrenza  del  periodo   di
astensione. La comunicazione puo' essere inviata  anche  a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento o altro  strumento  telematico
idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto  del  suddetto
termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso  di
proroga dell'originario periodo di astensione. 
    7. In presenza di particolari e comprovate  situazioni  personali
che rendono oggettivamente impossibile il rispetto  della  disciplina
di cui al comma 6, la comunicazione puo' essere presentata  entro  le
quarantotto ore precedenti l'inizio del  periodo  di  astensione  dal
lavoro. 
    8. Al dirigente rientrato in servizio a seguito  della  fruizione
dei congedi parentali si applica quanto  previsto  dall'art.  56  del
decreto legislativo n. 151/2001.