Art. 17 
 
                      Emissione e registrazione 
                  di codici identificativi impianto 
 
  1.  Al  ricevimento  di  una  richiesta  a  norma   dell'art.   16,
l'emittente  di  identificativi  genera  un   codice   identificativo
impianto, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nel
seguente ordine: 
    a) in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono
il codice identificativo dell'emittente di  identificativi  assegnato
in conformita' all'art. 3, comma 4; e 
    b)  in  seconda  posizione,  una  sequenza  alfanumerica  univoca
nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi. 
  2. Entro due giorni  lavorativi  dal  ricevimento  della  richiesta
l'emittente  di  identificativi  trasmette  il  codice  all'operatore
richiedente. 
  3. Tutte le informazioni comunicate all'emittente di identificativi
in conformita'  all'art.  16, comma  2,  e  i  corrispondenti  codici
identificativi formano parte integrante  di  un  registro  istituito,
mantenuto e aggiornato dall'emittente di identificativi competente. 
  4. In casi debitamente giustificati, gli  amministratori  nazionali
possono esigere che l'emittente di identificativi disattivi un codice
identificativo  impianto.  In  tali  casi  l'operatore  economico   o
l'operatore di prima rivendita viene informato della disattivazione e
dei motivi che la hanno determinata. La disattivazione di  un  codice
identificativo impianto comporta  la  disattivazione  automatica  dei
codici identificativi macchinario correlati. 
  5. Gli operatori economici e gli operatori di  prime  rivendite  si
scambiano le informazioni concernenti i  loro  codici  identificativi
operatore  economico  per  consentire  agli  operatori  economici  di
registrare e trasmettere le  informazioni  relative  a  movimenti  di
prodotti conformemente all'art. 32.