Art. 17 Rifacimenti totali e parziali 1. Il GSE avvia specifiche procedure d'asta e registro, con le medesime tempistiche previste per le altre tipologie di intervento. Sono ammessi alla procedura gli impianti che rispettano i seguenti requisiti: a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto; b) non beneficiano, alla data di pubblicazione della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali; c) rispettano i requisiti previsti dal decreto 6 novembre 2014. 2. Le graduatorie sono formate in base al criterio della maggiore riduzione percentuale dell'offerta rispetto alla tariffa di riferimento, fermo restando che l'incentivo viene calcolato, rispetto alla tariffa aggiudicata, secondo le modalita' di cui all'art. 7. Non e' consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura delle procedure di registro e di asta. 3. A parita' di riduzione offerta, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorita': a) anzianita' della data di prima entrata in esercizio dell'impianto; b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo; c) per impianti eolici: minore entita' dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna; d) anteriorita' della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura. 4. Sono ammessi all'incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilita' del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto puo' richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente. 5. Le graduatorie non sono soggette a scorrimento. 6. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i termini indicati nella sottostante tabella, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della domanda di ammissione all'intervento di rifacimento. ======================================= | | Mesi | +===========================+=========+ |Eolico onshore | 16 | +---------------------------+---------+ |Idroelettrico (*) | 36 | +---------------------------+---------+ |Gas residuati dai processi | | |di depurazione | 24 | +---------------------------+---------+ |(*) Per impianti idroelettrici con | |con lavori geologici in galleria | |finalizzati a migliorare l'impatto | |ambientale e per impianti a bacino | |di potenza superiore a 10 MW | |il termine e' elevato a 48 mesi. | +---------------------------+---------+ 7. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa offerta, dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 8 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'intervento derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorita' competente, da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. 8. I soggetti inclusi nella graduatoria di cui al comma 4 possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. 9. Ai fini del calcolo del parametro R, il costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto e' individuato con le medesime modalita' di cui all'art. 9, comma 6.