Art. 17 
 
                Agenzia per la promozione all'estero 
          e l'internazionalizzazione delle imprese italiane 
 
  1.     L'Agenzia     per     la     promozione     all'estero     e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane e'  autorizzata,  sul
budget assunzionale derivante dal cumulo delle  cessazioni  dell'anno
2018 - budget 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale,  ad
assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate  nella
tabella 17 allegata, che costituisce parte  integrante  del  presente
provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.