Art. 17. Direttore generale 1. L'incarico di Direttore generale e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale. 2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e' regolato dal contratto di diritto privato. 3. Le funzioni e le deleghe del Direttore generale sono determinate dal consiglio di amministrazione. In ogni caso il Direttore generale: a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili; b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio; c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali; d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal consiglio di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti e quadri. L'assunzione ed il licenziamento del singolo dirigente e quadro sono soggetti alla preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i consorziati, le istituzioni, le autorita', il CONAI, gli altri consorzi e soggetti previsti dagli articoli 223 e 221, comma 3, lettere a) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli altri terzi. 4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 5. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresi' la possibilita' di ricevere dal Presidente, a cio' autorizzato dal consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.