(Allegato A-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
                      Cause di inammissibilita' 
 
    1. Sono inammissibili le domande di finanziamento: 
      a) presentate oltre la scadenza del termine previsto; 
      b) prive di firma digitale o sottoscritte da  soggetto  diverso
dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato; 
      c) presentate con modalita' differenti da quelle indicate dagli
articoli 7, 8 e 9 o redatte su formulari  non  conformi  all'apposita
modulistica    rinvenibile     nella     piattaforma     FN     Asilo
(https://fnasilo.dlci.interno.it); 
      d)  presentate  da  un   ente   locale   destinatario   di   un
provvedimento di decadenza o di revoca  del  finanziamento  ai  sensi
degli articoli  45  e  46,  ovvero  ha  espressamente  rinunciato  al
finanziamento, se non ha ancora perfezionato i  relativi  adempimenti
gestionali, amministrativi e contabili; 
      e) presentate  da  soggetti,  in  forma  singola  o  associata,
diversi  da  quelli  indicati  dall'art.  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
      f) presentate da un ente locale per la  medesima  tipologia  di
accoglienza. 
    2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera f), prima di  procedere
alla dichiarazione di inammissibilita' la Commissione  invita  l'ente
locale a individuare, entro  un  congruo  termine,  il  progetto  che
intende  confermare  per  il  finanziamento.   Decorso   il   termine
assegnato,  in  mancanza  di  comunicazioni  dell'ente   locale,   la
Commissione dichiara l'inammissibilita' dei progetti presentati.