Art. 17 Realizzazione dell'intervento 1. A seguito della comunicazione ai sensi dell'articolo 15 da parte dell'Autorita' competente, il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea. 2. A seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, adottato su proposta della Banca d'Italia, si dispone l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dall'articolo 20 e l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone altresi': a) l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente; b) il prezzo di sottoscrizione nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione, comprese le fasi successive; c) la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente. 4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformita' con l'Allegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti di indicati all'articolo 20, comma 2. Il valore delle azioni e' calcolato da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 14, comma 3, ed e' determinato in base all'andamento delle quotazioni dei trenta giorni di mercato antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma 3; nel caso di sospensione della quotazione per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nel periodo di riferimento, il valore delle azioni e' il minore tra il prezzo di riferimento medio degli ultimi trenta giorni di mercato nei quali l'azione e' stata negoziata e quello determinato in base alla consistenza patrimoniale della societa', alle sue prospettive reddituali, all'andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse a eventuali operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di cessione di attivi, da perfezionare in connessione con l'intervento dello Stato di cui al presente Capo. 5. I decreti indicato ai commi 2 sono adottati se: a) l'Emittente non versa in una delle situazioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014; b) salvo quanto previsto dal comma 8 per le azioni di risparmio, non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ne' quelli previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014; in caso contrario, si procede ai sensi dell'articolo 20. 6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 si assumono non sussistenti quando non consti un accertamento in tal senso dell'Autorita' competente. 7. I decreti indicato ai commi 2 e 3 sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8. Alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto indicato nel comma 2, le azioni di risparmio emesse sono convertite in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione di risparmio, senza pagamento di alcun conguaglio. 9. Il consiglio di amministrazione provvede ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'Emittente. Si applica l'articolo 2443, comma 3, del codice civile.