Art. 17 
 
Disposizioni in materia  di  prestazioni  sanitarie  nell'ambito  dei
                    sistemi di sicurezza sociale 
 
  1. In caso di  recesso  del  Regno  Unito  dall'Unione  europea  in
assenza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia  di
tutela della salute dei cittadini britannici,  degli  apolidi  e  dei
rifugiati che  sono  soggetti  alla  legislazione  del  Regno  Unito,
nonche' dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocita'
con i cittadini italiani, si applica, fino al 31  dicembre  2020,  il
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  29  aprile  2004,  relativo  al  coordinamento  dei  sistemi  di
sicurezza sociale. 
  2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma
1, le autorita' e le istituzioni  competenti  italiane  applicheranno
nei confronti delle autorita' e istituzioni del Regno Unito  di  Gran
Bretagna e Irlanda del Nord le disposizioni del regolamento  (CE)  n.
987/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  settembre
2009, che stabilisce la modalita'  di  applicazione  del  regolamento
(CE) 883/2004.