Art. 17 
 
                   Garanzia sviluppo media impresa 
 
  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  istituita,
nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione  europea,  una  sezione
speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie  a
copertura di singoli finanziamenti e portafogli di  finanziamenti  di
importo  massimo  garantito  di  euro   5   milioni   e   di   durata
ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di
dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari  e
finalizzati per almeno  il  60  per  cento  a  investimenti  in  beni
materiali. A tal fine, la dotazione del fondo e' incrementata di  150
milioni per l'anno 2019. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  disciplinate  le  tipologie  di  operazioni   ammissibili,   le
condizioni i criteri e le modalita' di accesso  alla  garanzia  della
sezione speciale. 
  2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente periodo:  «Per  le
garanzie  concesse  nell'ambito  di   portafogli   di   finanziamenti
l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5  milioni  di
euro.». 
  3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui  all'articolo  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non  utilizzate
a valere sulla la sezione speciale di cui  al  decreto  del  Ministro
delle  attivita'  produttive  e  Ministro  per  l'innovazione  e   le
tecnologie del 15 giugno 2004, sulle risorse assegnate al  Fondo  con
la delibera CIPE del 21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva  di  cui  al
Decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  del  15  gennaio  2014,  sono
utilizzate per le finalita' generali del predetto Fondo. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 50.