Art. 17 
 
Designazione dell'autorita'  competente  in  materia  di  dispositivi
  medici e dispositivi medici  diagnostici  in  vitro  ai  sensi  dei
  regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera  e)  sono  inserite  le
seguenti: 
  «e-bis) autorita' competente: Ministero della salute; 
  e-ter) autorita' responsabile degli organismi notificati: Ministero
della salute»; 
  b) all'articolo 24, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «4-ter. L'autorita' competente di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera e-bis), del presente  decreto  e'  l'autorita'  designata  ai
sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze
attribuite al  Ministero  dello  sviluppo  economico  in  materia  di
commercializzazione dei dispositivi. L'autorita'  responsabile  degli
organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  e-ter),
del presente decreto e' l'autorita' designata ai sensi  dell'articolo
35  del  regolamento  (UE)  2017/745,  fatte  salve   le   competenze
esercitate da parte del Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale
punto di  contatto  nazionale  del  sistema  informativo  NANDO  (New
Approach Notified and Designated Organisations). 
  4-quater. Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  adottato  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite le tariffe per le attivita'  di  cui  al  regolamento  (UE)
2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni. Fino  all'adozione  del
suddetto decreto, alle  attivita'  di  valutazione  conseguenti  alle
domande presentate ai sensi dell'articolo  38  del  regolamento  (UE)
2017/745 si applicano le tariffe previste dal  decreto  del  Ministro
della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
170 del 22 luglio 2004». 
  2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera  e)  sono  inserite  le
seguenti: 
  «e-bis) autorita' competente: Ministero della salute; 
  e-ter) autorita' responsabile degli organismi notificati: Ministero
della salute»; 
  b) all'articolo 12, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. L'autorita' competente di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera e-bis), del presente  decreto  e'  l'autorita'  designata  ai
sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze
attribuite al  Ministero  dello  sviluppo  economico  in  materia  di
commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorita'  responsabile
degli organismi notificati di cui all'articolo 1,  comma  2,  lettera
e-ter), del  presente  decreto  e'  l'autorita'  designata  ai  sensi
dell'articolo 35  del  regolamento  (UE)  2017/745,  fatte  salve  le
competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico
quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO  (New
Approach Notified and Designated Organisations). 
  3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite  le
tariffe per le attivita' di cui  al  regolamento  (UE)  2017/745,  da
aggiornare almeno ogni  tre  anni.  Fino  all'adozione  del  suddetto
decreto, alle attivita' di valutazione, di competenza  del  Ministero
della  salute,  conseguenti  alle   domande   presentate   ai   sensi
dell'articolo 38  del  regolamento  (UE)  2017/745  si  applicano  le
tariffe previste dal decreto del  Ministro  della  salute  14  luglio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2004». 
  3. Al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e) sono  inserite  le
seguenti: 
    «e-bis) autorita' competente: Ministero della salute; 
    e-ter)  autorita'  responsabile   degli   organismi   notificati:
Ministero della salute»; 
    b) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. L'autorita' competente di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera e-bis), del presente  decreto  e'  l'autorita'  designata  ai
sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/746  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze
attribuite al  Ministero  dello  sviluppo  economico  in  materia  di
commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorita'  responsabile
degli organismi notificati di cui all'articolo 1,  comma  2,  lettera
e-ter), del  presente  decreto  e'  l'autorita'  designata  ai  sensi
dell'articolo 31  del  regolamento  (UE)  2017/746,  fatte  salve  le
competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico
quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO  (New
Approach Notified and Designated Organisations). 
  3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite  le
tariffe per le attivita' di cui  al  regolamento  (UE)  2017/746.  Le
tariffe sono aggiornate ogni tre anni. 
  3-quater. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3-ter, alle
attivita' di valutazione di competenza  del  Ministero  della  salute
previste dagli articoli 34, 40, paragrafo 4, e 42, paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2017/746 si applica la tariffa prevista per il costo
complessivo per il  riconoscimento  dell'organismo  dal  decreto  del
Ministro della salute  14  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2004»; 
    c) il comma 2 dell'articolo 21 e' abrogato. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 17: 
              Il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, relativo ai dispositivi medici, che modifica
          la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002  e
          il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le  direttive
          90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 5 maggio 2017, n. L 117. 
              Il regolamento (UE) 2017/746  del  Parlamento  europeo,
          relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro  e  che
          abroga la direttiva 98/79/CE  e  la  decisione  2010/227/UE
          della Commissione, e' pubblicato nella  G.U.U.E.  5  maggio
          2017, n. L 117. 
              I testi degli articoli 1 e 24 del  decreto  legislativo
          24  febbraio  1997  n.  46  (Attuazione   della   direttiva
          93/42/CEE, concernente i  dispositivi  medici),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n.  54,  S.O.,  come
          modificati dalla presente legge, cosi' recitano: 
              "Art. 1. Definizioni. 
              1. Il presente decreto si applica ai dispositivi medici
          ed ai relativi accessori. Ai fini del presente decreto  gli
          accessori  sono  considerati  dispositivi  medici  a  pieno
          titolo.  Nel  presente  decreto  e  nei  suoi  allegati   i
          dispositivi medici ed i loro accessori vengono indicati con
          termine «dispositivi». 
              2. Ai fini del presente decreto s'intende per: 
              a)    dispositivo    medico:    qualunque    strumento,
          apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto,
          utilizzato da solo o in combinazione, compreso il  software
          destinato   dal    fabbricante    ad    essere    impiegato
          specificamente con finalita' diagnostiche o terapeutiche  e
          necessario  al  corretto  funzionamento  del   dispositivo,
          destinato dal fabbricante ad essere impiegato  sull'uomo  a
          fini  di  diagnosi,  prevenzione,  controllo,   terapia   o
          attenuazione  di  una  malattia;  di  diagnosi,  controllo,
          terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un
          handicap; di studio, sostituzione o modifica  dell'anatomia
          o  di  un   processo   fisiologico;   di   intervento   sul
          concepimento,  il  quale  prodotto  non  eserciti  l'azione
          principale, nel o sul corpo umano, cui  e'  destinato,  con
          mezzi farmacologici o immunologici  ne'  mediante  processo
          metabolico ma la cui funzione possa  essere  coadiuvata  da
          tali mezzi; 
              b)  accessorio:  prodotto  che,  pur  non  essendo   un
          dispositivo,  sia   destinato   in   modo   specifico   dal
          fabbricante ad essere utilizzato  con  un  dispositivo  per
          consentirne  l'utilizzazione   prevista   dal   fabbricante
          stesso; 
              c) dispositivo medico-diagnostico in  vitro:  qualsiasi
          dispositivo medico composto da un reagente, da un  prodotto
          reattivo, da un calibratore, da un materiale di  controllo,
          da  un  kit,  da  uno   strumento,   da   un   apparecchio,
          un'attrezzatura o un  sistema,  utilizzato  da  solo  o  in
          combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato
          in vitro per l'esame  di  campioni  provenienti  dal  corpo
          umano,  inclusi  sangue  e  tessuti  donati,  unicamente  o
          principalmente allo scopo di fornire  informazioni  su  uno
          stato  fisiologico  o  patologico,  o   su   una   anomalia
          congenita, o informazioni che consentono la  determinazione
          della  sicurezza  e  della  compatibilita'  con  potenziali
          soggetti riceventi, o che  consentono  il  controllo  delle
          misure  terapeutiche.  I  contenitori  dei  campioni   sono
          considerati dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro.  Si
          intendono per contenitori di campioni  i  dispositivi,  del
          tipo  sottovuoto  o  no,   specificamente   destinati   dai
          fabbricanti a ricevere direttamente il campione proveniente
          dal corpo umano  e  a  conservarlo  ai  fini  di  un  esame
          diagnostico in vitro. I prodotti destinati ad usi  generici
          di laboratorio non sono dispositivi  medico-diagnostici  in
          vitro a meno  che,  date  le  loro  caratteristiche,  siano
          specificamente   destinati   dal   fabbricante   ad   esami
          diagnostici in vitro; 
              d)  dispositivo  su   misura:   qualsiasi   dispositivo
          fabbricato appositamente,  sulla  base  della  prescrizione
          scritta di un medico debitamente qualificato  e  indicante,
          sotto la responsabilita' del medesimo,  le  caratteristiche
          specifiche di progettazione del dispositivo e destinato  ad
          essere utilizzato solo  per  un  determinato  paziente.  La
          prescrizione puo' essere redatta anche da altra persona  la
          quale  vi  sia  autorizzata   in   virtu'   della   propria
          qualificazione professionale. I dispositivi fabbricati  con
          metodi di fabbricazione continua od in  serie,  che  devono
          essere successivamente adattati, per soddisfare un'esigenza
          specifica  del  medico   o   di   un   altro   utilizzatore
          professionale, non sono considerati dispositivi su misura; 
              e) dispositivi per indagini  cliniche:  un  dispositivo
          destinato ad essere  messo  a  disposizione  di  un  medico
          debitamente qualificato per lo svolgimento di  indagini  di
          cui all'allegato X, punto 2.1, in un ambiente clinico umano
          adeguato. Per  l'esecuzione  delle  indagini  cliniche,  al
          medico debitamente qualificato  e'  assimilata  ogni  altra
          persona, la quale,  in  base  alla  propria  qualificazione
          professionale, sia autorizzata a svolgere tali indagini; 
              e-bis) autorita' competente: Ministero della salute; 
              e-ter)   autorita'   responsabile    degli    organismi
          notificati: Ministero della salute; 
              f)  fabbricante:  la   persona   fisica   o   giuridica
          responsabile  della  progettazione,  della   fabbricazione,
          dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo  in
          vista  dell'immissione  in  commercio   a   proprio   nome,
          indipendentemente dal fatto  che  queste  operazioni  siano
          eseguite da questa stessa persona o da  un  terzo  per  suo
          conto. Gli obblighi del presente decreto che  si  impongono
          al fabbricante  valgono  anche  per  la  persona  fisica  o
          giuridica che compone,  provvede  all'imballaggio,  tratta,
          rimette  a   nuovo,   etichetta   uno   o   piu'   prodotti
          prefabbricati o assegna loro la destinazione di dispositivo
          in vista dell'immissione in commercio  a  proprio  nome.  I
          predetti obblighi non si applicano alla persona  la  quale,
          senza essere il fabbricante compone  o  adatta  dispositivi
          gia'  immessi  in  commercio   in   funzione   della   loro
          destinazione ad un singolo paziente; 
              g)  destinazione:   l'utilizzazione   alla   quale   e'
          destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal
          fabbricante nell'etichetta, nel foglio illustrativo  o  nel
          materiale pubblicitario; 
              h)  immissione  in  commercio:   la   prima   messa   a
          disposizione a titolo oneroso o  gratuito  di  dispositivi,
          esclusi quelli destinati alle indagini cliniche,  in  vista
          della   distribuzione   o   utilizzazione    sul    mercato
          comunitario, indipendentemente dal fatto che si  tratti  di
          dispositivi nuovi o rimessi a nuovo; 
              i) messa in servizio: fase in  cui  il  dispositivo  e'
          stato reso disponibile all'utilizzatore  finale  in  quanto
          pronto per la prima utilizzazione sul  mercato  comunitario
          secondo la sua destinazione d'uso; 
              i-bis)  mandatario:  la  persona  fisica  o   giuridica
          stabilita nel  territorio  dell'Unione  europea  che,  dopo
          essere  stata  espressamente  designata  dal   fabbricante,
          agisce e puo' essere interpellata dalle autorita' nazionali
          competenti  e  dagli  organismi  comunitari  in  vece   del
          fabbricante  per  quanto  riguarda  gli  obblighi  che   il
          presente decreto impone a quest'ultimo (5); 
              i-ter) dati clinici:  informazioni  sulla  sicurezza  o
          sulle prestazioni ricavate dall'impiego di un  dispositivo.
          I dati clinici provengono dalle seguenti fonti: 
              1)  indagini  cliniche  relative  al   dispositivo   in
          questione; o 
              2) indagini cliniche o  altri  studi  pubblicati  nella
          letteratura scientifica, relativi a un dispositivo  analogo
          di cui e'  dimostrabile  l'equivalenza  al  dispositivo  in
          questione; o 
              3) relazioni  pubblicate  o  non  pubblicate  su  altre
          pratiche cliniche relative al dispositivo in questione o  a
          un dispositivo analogo di cui e' dimostrabile l'equivalenza
          al dispositivo in questione; 
              i-quater)  sottocategoria  di  dispositivi:  serie   di
          dispositivi con settori di utilizzo comuni o con tecnologie
          comuni; 
              i-quinquies) gruppo generico di dispositivi:  serie  di
          dispositivi per i quali e' previsto un identico  o  analogo
          utilizzo e che condividono la stessa tecnologia,  cosicche'
          possono essere classificati in modo generico, senza  tenere
          conto di caratteristiche specifiche; 
              i-sexies) dispositivo monouso: dispositivo destinato ad
          essere utilizzato una sola volta per un solo paziente." 
              "Art. 24. Disposizioni transitorie e finali. 
              1. I dispositivi immessi in commercio fino al 14 giugno
          1998 conformemente alla normativa vigente alla data del  31
          dicembre 1994 possono essere messi in  servizio  sino  alla
          data del 30 giugno 2001. 
              2. Fino al 30 giugno 2004 sono consentite  l'immissione
          in commercio e la messa in servizio dei termometri  clinici
          di vetro a mercurio del  tipo  a  massima  che  hanno  gia'
          ottenuto alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  un'approvazione  CE  di  modello  secondo  quanto
          previsto dalla legge del 27 giugno 1990, n. 171 . 
              3.  Il  Ministero  della  salute   puo'   chiedere   al
          fabbricante  o  al  suo  mandatario   o   al   responsabile
          dell'immissione in commercio di fornire, per i  dispositivi
          di cui al comma 1, informazioni sui  requisiti  essenziali,
          la destinazione e le prestazioni  del  dispositivo  nonche'
          idonea  documentazione  scientifica   atta   a   dimostrare
          l'azione principale del dispositivo  e  la  inesistenza  di
          rischi per la sicurezza e la salute degli utenti.  In  caso
          di inadempimento entro il termine prefissato, il  Ministero
          della salute  puo'  disporre  il  ritiro  dal  mercato  del
          prodotto con spese a  carico  del  fabbricante  o  del  suo
          mandatario o del responsabile dell'immissione in commercio. 
              4. Il fabbricante, il suo mandatario o in  mancanza  il
          responsabile dell'immissione in commercio  in  Italia,  dei
          dispositivi di cui al comma 1 e'  tenuto  a  comunicare  al
          Ministero della  salute,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore  del  presente  decreto,  l'elenco  e  la
          descrizione generale di  tutti  i  dispositivi  immessi  in
          commercio e messi  in  servizio  in  Italia  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto stesso. 
              4-bis.  Fino  al  12  dicembre  2006,   e'   consentita
          l'immissione  in  commercio  dei  dispositivi  incorporanti
          derivati del sangue,  conformi  alle  disposizioni  vigenti
          alla data del 13 dicembre 2001; per un ulteriore periodo di
          due anni, detti dispositivi possono ancora essere messi  in
          servizio. 
              4-ter. L'Autorita' competente di  cui  all'articolo  1,
          comma  2,  lettera  e-bis),   del   presente   decreto   e'
          l'autorita'  designata  ai  sensi  dell'articolo  101   del
          Regolamento (UE) 2017/745  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 5 aprile 2017,  fatte  salve  le  competenze
          attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia
          di   commercializzazione   dei   dispositivi.   L'Autorita'
          responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo
          1, comma  2,  lettera  e-ter),  del  presente  decreto,  e'
          l'autorita'  designata  ai  sensi  dell'articolo   35   del
          Regolamento  (UE)  2017/745,  fatte  salve  le   competenze
          esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico,
          quale punto di contatto nazionale del  sistema  informativo
          NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). 
              4-quater.  Con  decreto  del  Ministro  della   salute,
          adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sono stabilite le tariffe per le attivita' di  cui
          al Regolamento (UE) 2017/745, da  aggiornarsi  almeno  ogni
          tre anni. Fino  all'adozione  del  suddetto  decreto,  alle
          attivita'  di   valutazione,   conseguenti   alle   domande
          presentate ai sensi dell'articolo 38 del  Regolamento  (UE)
          2017/745, si applicano le tariffe previste dal decreto  del
          Ministro della salute del 14 luglio 2004, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 170, del 22 luglio 2004.". 
              I testi degli articoli 1 e 12 del  decreto  legislativo
          14  dicembre  1992,  n.  507  (Attuazione  della  direttiva
          90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
          degli  Stati  membri   relative   ai   dispositivi   medici
          impiantabili attivi), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 dicembre 1992, n. 305, come  modificati  dalla  presente
          legge, cosi' recitano: 
              "Art. 1. Definizioni. 
              1. Il presente decreto si applica ai dispositivi medici
          impiantabili attivi. 
              2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le
          definizioni seguenti: 
              a)    dispositivo    medico:    qualunque    strumento,
          apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto,
          utilizzato  da  solo  o  in  combinazione,   compresi   gli
          accessori tra cui il software destinato dal fabbricante  ad
          essere impiegato specificamente con finalita'  diagnostiche
          e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del
          dispositivo stesso, destinato  dal  fabbricante  ad  essere
          impiegato sull'uomo a fini di: 
              1)  diagnosi,  prevenzione,  controllo,  trattamento  o
          attenuazione di malattie; 
              2) diagnosi,  controllo,  trattamento,  attenuazione  o
          compensazione di una ferita o di un handicap; 
              3) studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure
          di un processo fisiologico; 
              4) controllo del concepimento, che non eserciti  nel  o
          sul corpo umano l'azione principale cui  e'  destinato  con
          mezzi  farmacologici,  immunologici  o  mediante   processi
          metabolici, ma la cui funzione possa essere  coadiuvata  da
          tali mezzi; 
              b) dispositivo  medico  attivo:  qualsiasi  dispositivo
          medico collegato per il suo funzionamento ad una  fonte  di
          energia elettrica o a  qualsiasi  altra  fonte  di  energia
          diversa da quella prodotta direttamente dal corpo  umano  o
          dalla gravita'; 
              c) dispositivo medico  impiantabile  attivo:  qualsiasi
          dispositivo medico attivo destinato  ad  essere  impiantato
          interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o
          medico nel corpo umano o mediante intervento medico  in  un
          orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l'intervento; 
              d)  dispositivo  su   misura:   qualsiasi   dispositivo
          fabbricato  appositamente  sulla  base  della  prescrizione
          scritta di un medico debitamente qualificato  che  precisi,
          sotto  la  propria  responsabilita',   le   caratteristiche
          specifiche  di  progettazione   e   destinato   ad   essere
          utilizzato solo per un determinato paziente; i  dispositivi
          fabbricati con metodi di produzione  in  serie  che  devono
          essere adattati per soddisfare  un'esigenza  specifica  del
          medico o di un altro utilizzatore  professionale  non  sono
          considerati dispositivi su misura; 
              e)  dispositivi  per   indagini   cliniche:   qualsiasi
          dispositivo destinato ad essere  utilizzato  da  un  medico
          debitamente qualificato  per  lo  svolgimento  di  indagini
          cliniche di cui all'allegato 7, punto 2.1, in  un  ambiente
          clinico umano adeguato;  per  l'esecuzione  delle  indagini
          cliniche, al medico debitamente qualificato  e'  assimilata
          ogni altra  persona  la  quale,  in  base  alle  qualifiche
          professionali, sia autorizzata a svolgere tali indagini; 
              e-bis) autorita' competente: Ministero della salute; 
              e-ter)   autorita'   responsabile    degli    organismi
          notificati: Ministero della salute; 
              f)  destinazione:   l'utilizzazione   alla   quale   e'
          destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal
          fabbricante sull'etichetta, nelle istruzioni per l'uso  e/o
          nei materiali pubblicitari; 
              g) messa in servizio: messa a  disposizione  del  corpo
          medico per l'impianto; 
              g-bis)  immissione  in  commercio:  la  prima  messa  a
          disposizione a titolo oneroso o  gratuito  di  dispositivi,
          esclusi quelli destinati alle indagini cliniche,  in  vista
          della   distribuzione   o   utilizzazione    sul    mercato
          comunitario, indipendentemente dal fatto che si  tratti  di
          dispositivi nuovi o rimessi a nuovo; 
              g-ter) fabbricante: 
              1) la persona fisica o il rappresentante  legale  della
          persona giuridica responsabile della  progettazione,  della
          fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di  un
          dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio
          nome  o  a  nome  della  persona  giuridica  rappresentata,
          indipendentemente dal fatto  che  queste  operazioni  siano
          eseguite dalla stessa persona fisica o giuridica  o  da  un
          terzo per suo conto; 
              2) la persona fisica o il rappresentante  legale  della
          persona giuridica che  compone,  provvede  all'imballaggio,
          tratta, rimette a nuovo o etichetta  uno  o  piu'  prodotti
          prefabbricati o assegna loro la destinazione di dispositivo
          in vista dell'immissione in commercio a proprio  nome  o  a
          nome della persona giuridica rappresentata, fatta eccezione
          per chi senza essere il fabbricante  ai  sensi  del  n.  1)
          compone o adatta dispositivi gia' immessi in  commercio  in
          funzione della loro destinazione ad un singolo paziente; 
              g-quater) mandatario: la  persona  fisica  o  giuridica
          stabilita  nella   Comunita'   che,   dopo   essere   stata
          espressamente designata  dal  fabbricante,  agisce  e  puo'
          essere interpellata dalle autorita' nazionali competenti  e
          dagli organismi comunitari  in  vece  del  fabbricante  per
          quanto riguarda gli obblighi che il presente decreto impone
          a quest'ultimo; 
              g-quinquies)  dati  clinici:  le   informazioni   sulla
          sicurezza e/o sulle prestazioni ricavate dall'impiego di un
          dispositivo;  i  dati  clinici  provengono  dalle  seguenti
          fonti: 
              1)  indagini  cliniche  relative  al   dispositivo   in
          questione; o 
              2) indagini cliniche o  altri  studi  pubblicati  nella
          letteratura scientifica relativi a un  dispositivo  analogo
          di cui e'  dimostrabile  l'equivalenza  al  dispositivo  in
          questione; o 
              3) relazioni pubblicate e/o  non  pubblicate  su  altre
          pratiche cliniche relative al dispositivo in questione o  a
          un dispositivo analogo di cui e' dimostrabile l'equivalenza
          al dispositivo in questione. 
              2-bis. Quando un dispositivo medico impiantabile attivo
          e'  destinato  a  somministrare   una   sostanza   definita
          «medicinale»  ai  sensi   dell'articolo   1   del   decreto
          legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che recepisce il codice
          comunitario sui medicinali per uso umano, tale  dispositivo
          e'  disciplinato  dal  presente  decreto,  fatte  salve  le
          disposizioni del decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.
          219, riguardanti il medicinale. 
              2-ter. Quando un dispositivo medico impiantabile attivo
          incorpora  come  parte  integrante  una  sostanza  che,  se
          utilizzata  separatamente,  puo'  essere   considerata   un
          medicinale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo
          24 aprile 2006, n. 219, e  puo'  avere  effetti  sul  corpo
          umano con un'azione accessoria a  quella  del  dispositivo,
          quest'ultimo   deve   essere   valutato    e    autorizzato
          conformemente al presente decreto. 
              2-ter.1. Quando un  dispositivo  incorpora  come  parte
          integrante una sostanza, di seguito  denominata:  «derivato
          del sangue umano», la quale, se  utilizzata  separatamente,
          puo' essere considerata un componente di un medicinale o un
          medicinale derivato dal sangue o dal plasma umano ai  sensi
          dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.
          219, e puo' avere effetti sul  corpo  umano  con  un'azione
          accessoria  a  quella  del  dispositivo,  quest'ultimo   e'
          valutato e autorizzato in base al presente decreto. 
              2-quater. Le  disposizioni  contenute  all'articolo  1,
          comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.  194,
          che recepisce le direttive comunitarie sulla compatibilita'
          elettromagnetica,   non   si   applicano   ai   dispositivi
          disciplinati dal presente decreto. 
              2-quinquies. Il presente decreto non si applica: 
              a) ai medicinali contemplati dal decreto legislativo 24
          aprile 2006, n. 219, che recepisce  il  codice  comunitario
          sui  medicinali  per  uso  umano;  nello  stabilire  se  un
          determinato prodotto rientri nell'ambito di applicazione di
          tale decreto oppure in  quello  del  presente  decreto,  si
          tiene  conto  in  particolare  del  principale   meccanismo
          d'azione del prodotto stesso; 
              b) al sangue umano, ai  prodotti  derivati  dal  sangue
          umano, al plasma o alle cellule ematiche di origine  umana,
          ne' ai  dispositivi  che,  al  momento  dell'immissione  in
          commercio, contengono tali  prodotti  derivati  da  sangue,
          plasma o cellule, ad eccezione dei dispositivi  di  cui  al
          comma 2-ter.1; 
              c) a organi, tessuti o cellule di origine umana, ne'  a
          prodotti comprendenti o derivati da tessuti  o  cellule  di
          origine umana, ad eccezione dei dispositivi di cui al comma
          2-ter.1; 
              d) a organi, tessuti o cellule di  origine  animale,  a
          meno che il  dispositivo  non  sia  fabbricato  utilizzando
          tessuti animali resi  non  vitali  o  prodotti  non  vitali
          derivati da tessuti animali." 
              "Art. 12. Norme finali e transitorie. 
              1. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  si
          applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993. 
              2.   E'   confermata   fino   al   31   dicembre   1994
          l'autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti gia'
          disciplinati dal  decreto  del  Ministro  della  sanita'  8
          agosto 1988,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 1988, concernente
          il   reinquadramento   nella   disciplina    dei    presidi
          medico-chirurgici   degli    elettrostimolatori    cardiaci
          impiantabili  (pace-makers)  alimentati  da   sorgenti   di
          energia  non  radioattiva  e  degli   elettrocateteri   per
          stimolazione cardiaca e loro raccordi. 
              3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti di  cui
          al comma 2 dovranno attivare le procedure di cui all'art. 5
          non  oltre  il  centoventesimo  giorno  precedente  il   31
          dicembre 1994. 
              3-bis. L'autorita' competente, di cui  all'articolo  1,
          comma  2,  lettera  e-bis),  del   presente   decreto,   e'
          l'autorita'  designata  ai  sensi  dell'articolo  101   del
          Regolamento  (UE)  2017/745,  fatte  salve  le   competenze
          attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia
          di commercializzazione dei dispositivi medici.  L'autorita'
          responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo
          1, comma  2,  lettera  e-ter),  del  presente  decreto,  e'
          l'autorita'  designata,  ai  sensi  dell'articolo  35   del
          Regolamento  (UE)  2017/745,  fatte  salve  le   competenze
          esercitate da parte del Ministero dello sviluppo  economico
          quale punto di contatto nazionale del  sistema  informativo
          NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). 
              3-ter. Con decreto del Ministro della salute,  adottato
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono stabilite le  tariffe  per  le  attivita'  di  cui  al
          Regolamento (UE) 2017/745, da aggiornarsi almeno  ogni  tre
          anni.  Fino  all'adozione  del   suddetto   decreto,   alle
          attivita' di valutazione, di competenza del Ministero della
          salute,  conseguenti  alle  domande  presentate  ai   sensi
          dell'articolo  38  del  Regolamento   (UE)   2017/745,   si
          applicano le tariffe  previste  dal  decreto  del  Ministro
          della salute, del 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 170, del 22 luglio 2004.". 
              I  testi  degli  articoli  1,  20  e  21  del   decreto
          legislativo 8 settembre  2000,  n.  332  (Attuazione  della
          direttiva     98/79/CE     relativa     ai      dispositivi
          medico-diagnostici in  vitro),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 novembre 2000, n. 269, S.O.,  come  modificati
          dalla presente legge, cosi' recitano: 
              "Art. 1. Definizioni. 
              1. Ai fini del presente decreto s'intende per: 
              a)    dispositivo    medico:    qualsiasi    strumento,
          apparecchio,   impianto,   sostanza   o   altro   prodotto,
          utilizzato da solo o in combinazione, compreso il  software
          informatico impiegato per il loro  corretto  funzionamento,
          la cui azione principale voluta nel o sul corpo  umano  non
          sia conseguita con mezzi farmacologici ne' immunologici ne'
          mediante processo  metabolico,  ma  la  cui  funzione  puo'
          essere  assistita  da  questi  mezzi,   e   destinato   dal
          fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di: 
              1)  diagnosi,   prevenzione,   controllo,   terapia   o
          attenuazione di una malattia; 
              2)  diagnosi,  controllo,   terapia,   attenuazione   o
          compensazione di un trauma o di un handicap; 
              3) studio, sostituzione o modifica dell'anatomia  o  di
          un processo fisiologico; 
              4) intervento sul concepimento; 
              b) dispositivo medico-diagnostico in  vitro:  qualsiasi
          dispositivo medico composto da un reagente, da un  prodotto
          reattivo, da un calibratore, da un materiale di  controllo,
          da  un  kit,  da  uno   strumento,   da   un   apparecchio,
          un'attrezzatura o un  sistema,  utilizzato  da  solo  o  in
          combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato
          in vitro per l'esame  di  campioni  provenienti  dal  corpo
          umano,  inclusi  sangue  e  tessuti  donati,  unicamente  o
          principalmente allo scopo di fornire  informazioni  su  uno
          stato  fisiologico  o  patologico,  o   su   una   anomalia
          congenita, o informazioni che consentono la  determinazione
          della  sicurezza  e  della  compatibilita'  con  potenziali
          soggetti riceventi, o che  consentono  il  controllo  delle
          misure  terapeutiche.  I  contenitori  dei  campioni   sono
          considerati dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro.  Si
          intendono per contenitori di campioni  i  dispositivi,  del
          tipo  sottovuoto  o  no,   specificamente   destinati   dai
          fabbricanti a ricevere direttamente il campione proveniente
          dal corpo umano  e  a  conservarlo  ai  fini  di  un  esame
          diagnostico in vitro. I prodotti destinati ad usi  generici
          di laboratorio non sono dispositivi  medico-diagnostici  in
          vitro a meno  che,  date  le  loro  caratteristiche,  siano
          specificamente   destinati   dal   fabbricante   ad   esami
          diagnostici in vitro; 
              c)  accessorio:  prodotto  che,  pur  non  essendo   un
          dispositivo medico-diagnostico in vitro,  e'  destinato  in
          modo specifico dal suo fabbricante ad essere utilizzato con
          un    dispositivo    per    consentirne     l'utilizzazione
          conformemente alla sua destinazione; ai fini della presente
          definizione, i dispositivi di  tipo  invasivo  destinati  a
          prelevare  campioni  e  i  dispositivi  posti  in   diretto
          contatto con il corpo umano per ottenere  un  campione,  ai
          sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997,  n.  46,  e
          successive modificazioni, non sono considerati accessori di
          dispositivi medico-diagnostici in vitro; 
              d)  dispositivo  per  test  autodiagnostico:  qualsiasi
          dispositivo predisposto dal fabbricante  per  poter  essere
          usato a domicilio da parte di profani,  quali  persone  non
          esperte di test diagnostici; 
              e)  dispositivo  destinato   alla   valutazione   delle
          prestazioni:   qualsiasi    dispositivo    destinato    dal
          fabbricante ad essere sottoposto ad uno  o  piu'  studi  di
          valutazione  delle  prestazioni  in  laboratori   d'analisi
          chimico-cliniche  e  microbiologia  o  in  altri   ambienti
          appropriati al di fuori del sito di fabbricazione; 
              e-bis) autorita' competente: Ministero della salute; 
              e-ter)   autorita'   responsabile    degli    organismi
          notificati: Ministero della salute; 
              f)  fabbricante:  la   persona   fisica   o   giuridica
          responsabile  della  progettazione,  della   fabbricazione,
          dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo  in
          vista  dell'immissione  in  commercio   a   proprio   nome,
          indipendentemente dal fatto  che  queste  operazioni  siano
          eseguite da questa stessa persona o da  un  terzo  per  suo
          conto; gli obblighi del presente decreto che  si  impongono
          al fabbricante  valgono  anche  per  la  persona  fisica  o
          giuridica che compone,  provvede  all'imballaggio,  tratta,
          rimette  a   nuovo,   etichetta   uno   o   piu'   prodotti
          prefabbricati o assegna loro  la  destinazione  d'uso  come
          dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio
          nome; i predetti obblighi non  si  applicano  alla  persona
          che, senza essere il fabbricante, compone o adatta  per  un
          singolo paziente dispositivi gia' immessi in  commercio  in
          funzione della loro destinazione d'uso; 
              g) mandatario: la persona fisica o giuridica  stabilita
          nel territorio dell'Unione europea che, dopo  essere  stata
          espressamente designata  dal  fabbricante,  agisce  e  puo'
          essere interpellata dalle autorita' nazionali competenti  e
          dagli organi dell'Unione europea in  vece  del  fabbricante
          per quanto riguarda gli obblighi che  il  presente  decreto
          impone a quest'ultimo; 
              h)  destinazione:   l'utilizzazione   alla   quale   e'
          destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal
          fabbricante nell'etichetta, nelle istruzioni  per  l'uso  e
          nel materiale pubblicitario; 
              i)  immissione  in  commercio:   la   prima   messa   a
          disposizione, a titolo oneroso o gratuito, di  dispositivi,
          diversi dai dispositivi destinati  alla  valutazione  delle
          prestazioni, in vista della distribuzione  o  utilizzazione
          sul mercato comunitario, indipendentemente dal fatto che si
          tratti di dispositivi nuovi o rimessi a nuovo; 
              j) messa in servizio: fase in  cui  il  dispositivo  e'
          stato reso disponibile all'utilizzatore  finale  in  quanto
          pronto per la prima utilizzazione sul  mercato  comunitario
          secondo la sua destinazione d'uso." 
              "Art. 20. Disposizioni transitorie e finali. 
              1. Fatti salvi gli articoli 3, 6, 7, commi 1,  10,  11,
          17 e 18, sino al 6 dicembre 2003 e' consentita l'immissione
          in commercio di dispositivi conformi alla normativa vigente
          in Italia alla data del 7 dicembre 1998; sino al 6 dicembre
          2005  e'  consentita  la  messa  in   servizio   di   detti
          dispositivi. 
              2.  Il  Ministero  della  sanita'  puo'   chiedere   al
          fabbricante  o  al  suo  mandatario   o   al   responsabile
          dell'immissione in commercio di fornire, per i  dispositivi
          di cui al comma 1, informazioni sui  requisiti  essenziali,
          la destinazione e le prestazioni  del  dispositivo  nonche'
          idonea  documentazione  scientifica   atta   a   dimostrare
          l'azione principale del  dispositivo  e  l'inesistenza  dei
          rischi per la sicurezza e la salute degli utenti.  In  caso
          di inadempimento entro il termine prefissato  il  Ministero
          della sanita' puo'  disporre  il  ritiro  dal  mercato  del
          prodotto con spese a  carico  del  fabbricante  o  del  suo
          mandatario o del responsabile dell'immissione in commercio. 
              3. Il fabbricante, il suo mandatario o, in mancanza, il
          responsabile dell'immissione in  commercio  in  Italia  dei
          dispositivi di cui al comma 1 e'  tenuto  a  comunicare  al
          Ministero della sanita',  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore  del  presente  decreto,  l'elenco  e  la
          descrizione generale di  tutti  i  dispositivi  immessi  in
          commercio in Italia alla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto stesso. 
              3-bis. L' autorita' competente di cui  all'articolo  1,
          comma  2,  lettera  e-bis),   del   presente   decreto   e'
          l'autorita'  designata  ai  sensi  dell'articolo   96   del
          Regolamento (UE) 2017/746, del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 5 aprile 2017,  fatte  salve  le  competenze
          attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia
          di commercializzazione dei dispositivi medici.  L'autorita'
          responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo
          1,  comma  2,  lettera  e-ter),  del  presente  decreto  e'
          l'autorita'  designata  ai  sensi  dell'articolo   31   del
          Regolamento  (UE)  2017/746,  fatte  salve  le   competenze
          esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico,
          quale punto di contatto nazionale del  sistema  informativo
          NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). 
              3-ter.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono stabilite le  tariffe  per  le  attivita'  di  cui  al
          Regolamento (UE) 2017/746. Le tariffe sono aggiornate  ogni
          tre anni. 
              3-quater. Fino all'adozione del decreto di cui al comma
          3-ter, alle attivita'  di  valutazione  di  competenza  del
          Ministero della Salute  previste  dagli  articoli  34,  40,
          paragrafo 4, e 42, primo paragrafo,  del  Regolamento  (UE)
          2017/746 si  applica  la  tariffa  prevista  per  il  costo
          complessivo  per  il  riconoscimento   dell'organismo   dal
          decreto del Ministro  della  Salute  del  14  luglio  2004,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170  del  22  luglio
          2004." 
              "Art. 21. Norma di rinvio. 
              1. Alle procedure di valutazione della conformita'  dei
          dispositivi disciplinati dal  presente  decreto,  a  quelle
          finalizzate all'autorizzazione degli organismi  notificati,
          alla   vigilanza   sugli    organismi    stessi,    nonche'
          all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si  applicano
          le disposizioni dell'articolo 47  della  legge  6  febbraio
          1996, n. 52. 
              2. (Abrogato).".