(Convenzione-art. 17)
 
  Articolo 17 - Complicita' e favoreggiamento 
 
  1	Ciascuna Parte adotta le misure legislative  o  di  altra  natura
necessarie  ad  attribuire  il  carattere   di   reato,   nell'ambito
dell'ordinamento   giuridico   interno,   alla   complicita'   e   al
favoreggiamento intenzionali  nella  commissione  di  uno  dei  reati
contemplati all'articolo 15 della presente Convenzione.