Art. 17 
 
                     Direzione generale «Musei» 
 
  1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei  e  dei
luoghi della cultura  statali,  con  riferimento  alle  politiche  di
acquisizione, prestito, catalogazione,  fruizione  e  valorizzazione.
Sovraintende al sistema museale nazionale  e  coordina  le  Direzioni
territoriali delle reti museali. Svolge altresi' funzioni  e  compiti
di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformita'  a  quanto
disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti i  musei  e
gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 35. Con
riferimento alle funzioni di valorizzazione  svolte  dalle  Direzioni
territoriali delle reti  museali,  dagli  istituti  e  musei  di  cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b), la Direzione generale  esercita
i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso
di  necessita',  informato  il  Segretario  generale,  avocazione   e
sostituzione. 
  2. In particolare, il direttore generale: 
  a) esprime il parere, per il settore di competenza,  sui  programmi
annuali e pluriennali  di  intervento  proposti  dai  titolari  degli
uffici dirigenziali periferici e dai  segretari  distrettuali,  sulla
base dei dati del monitoraggio dei flussi  finanziari  forniti  dalla
Direzione  generale  Organizzazione  e   dalla   Direzione   generale
Bilancio; 
  b) stipula, anche su richiesta degli uffici interessati e  comunque
sentiti gli stessi, gli accordi culturali  di  cui  all'articolo  67,
comma 1, lettera d), del Codice  finalizzati  alla  realizzazione  di
mostre o esposizioni, e ne cura i  diritti  patrimoniali  immateriali
rinvenienti allo Stato; 
  c) stabilisce, sentiti i competenti organi  consultivi,  criteri  e
linee guida per la ricezione in comodato o in  deposito,  di  cose  o
beni  da  parte  di  istituti  e  luoghi  della  cultura,  ai   sensi
dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta,  il  necessario
supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione  dei  relativi
atti; 
  d)  svolge  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  in  materia   di
valorizzazione  del   patrimonio   culturale   statale,   anche   con
riferimento alla scelta delle relative forme di gestione  e,  con  il
supporto della Direzione generale Contratti e concessioni,  individua
gli   strumenti   giuridici   adeguati   ai   singoli   progetti   di
valorizzazione  ed  alle  realta'  territoriali  in  essi  coinvolte;
assicura   il   coordinamento   delle   attivita'   delle   Direzioni
territoriali delle reti museali con le regioni e con gli  altri  enti
pubblici e privati interessati; 
  e) favorisce  la  partecipazione  del  Ministero  ad  associazioni,
fondazioni, consorzi o societa' per la gestione e  la  valorizzazione
dei beni culturali; 
  f)  cura,  anche  tramite  le  Direzioni  territoriali  delle  reti
museali, la predisposizione delle intese istituzionali  di  programma
Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale e
degli accordi con gli enti pubblici  territoriali,  nonche',  con  il
supporto della Direzione generale Contratti e  concessioni,  di  ogni
altro accordo di partenariato pubblico-privato; 
  g) cura la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei  livelli
minimi uniformi di qualita'  delle  attivita'  di  valorizzazione  ai
sensi dell'articolo 114 del  Codice  e  provvede  al  monitoraggio  e
all'incremento   della   qualita'   degli   inerenti   servizi   resi
dall'amministrazione, ivi inclusi i servizi per il pubblico  resi  in
tutti  gli  istituti  ed  i  luoghi  della  cultura  dipendenti   dal
Ministero; predispone altresi' linee guida per la gestione dei musei,
in conformita' con gli standard elaborati dall'International  Council
of Museums (ICOM), e ne verifica  il  rispetto  da  parte  dei  musei
statali; 
  h)  elabora,  avvalendosi  delle  banche  dati  predisposte   dalla
Direzione   generale   Organizzazione,   parametri   qualitativi    e
quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a  valutare  la
gestione degli istituti  e  dei  luoghi  della  cultura  statali,  in
termini di economicita', efficienza ed efficacia, nonche' di qualita'
dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati; 
  i) assicura comunque, tramite gli uffici periferici del  Ministero,
che le attivita' di valorizzazione siano compatibili con le  esigenze
della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di
cui all'articolo 116 del Codice; 
  l) adotta i provvedimenti di acquisto a trattativa privata  di  cui
all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio  1913,  n.  363,  previo
parere del competente Comitato tecnico-scientifico; 
  m) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi  cui  sono
esposti  i  beni  culturali  dei  quali  sia  stata  autorizzata   la
partecipazione a mostre od esposizioni, sul  territorio  nazionale  o
all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; 
  n)  elabora  linee  guida  in  materia  di   orari   di   apertura,
bigliettazione e politiche dei prezzi per l'accesso  ai  musei  e  ai
luoghi della cultura statali, anche in forma  integrata,  nell'ambito
degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui  agli  articoli
102 e 112 del Codice; 
  o) promuove, anche tramite convenzioni con regioni, enti  locali  e
altri soggetti pubblici e privati, la costituzione delle reti museali
per la gestione integrata e il coordinamento dell'attivita' dei musei
e dei luoghi  della  cultura  nell'ambito  dello  stesso  territorio;
favorisce la costituzione, con il supporto della  Direzione  generale
Contratti  e  concessioni,  di   fondazioni   museali   aperte   alla
partecipazione di soggetti pubblici e  privati;  individua  altresi',
secondo gli indirizzi e i criteri dettati dal Ministro  e  sentiti  i
direttori delle Direzioni territoriali delle reti museali, i musei  e
i luoghi della cultura da affidare in gestione indiretta  a  soggetti
privati ai sensi dell'articolo 115 del Codice; 
  p)   propone   al   Direttore   generale   Bilancio,   sulla   base
dell'istruttoria  elaborata   sentiti   i   titolari   degli   uffici
dirigenziali di livello generale  periferici  del  Ministero  di  cui
all'articolo 29, gli interventi diretti al  riequilibrio  finanziario
tra gli istituti  e  i  luoghi  della  cultura  statali,  nonche'  il
reintegro degli stanziamenti di bilancio dello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero,  di  cui  all'articolo  2,  comma  8,  del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni; 
  q) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed  ai
fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali  ivi  previste,  il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od  esposizioni
di beni culturali; 
  r) favorisce l'erogazione di  elargizioni  liberali  da  parte  dei
privati  a  sostegno  della  cultura,   anche   attraverso   apposite
convenzioni con gli istituti e i luoghi  della  cultura  e  gli  enti
locali;  a  tal  fine,  promuove  progetti  di  sensibilizzazione   e
specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le  modalita'
di finanziamento collettivo; 
  s) redige e pubblica un rapporto annuale sulla gestione dei servizi
per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura; 
  t)  elabora  linee  guida  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
valorizzazione di competenza del Ministero, in conformita' con i piu'
elevati   standard   internazionali,   nella   gestione    e    nella
comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la
partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive  esperienze
di conoscenza e di pubblico godimento; 
  u) coordina l'elaborazione del progetto culturale di ciascun  museo
all'interno del sistema nazionale, in modo da garantire omogeneita' e
specificita' di ogni museo, favorendo  la  loro  funzione  di  luoghi
vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura; 
  v) elabora programmi pluriennali per la promozione  del  patrimonio
culturale italiano all'estero e per la  valorizzazione  comune  delle
testimonianze del dialogo e degli scambi tra  le  culture  artistiche
italiana e straniere, favorendo in  particolare  la  costituzione  di
reti museali integrate con musei e reti museali stranieri; 
  z) al fine di  assicurare  la  valorizzazione  dei  beni  culturali
mobili dello Stato, sia esposti, sia  custoditi  nei  depositi,  puo'
autorizzare, sulla base degli indirizzi del Ministro, d'ufficio o  su
richiesta  dei  direttori  territoriali  delle  reti  museali  o  dei
direttori  degli  istituti  e  musei  dotati  di  autonomia  speciale
interessati, l'assegnazione di beni culturali da un istituto o  luogo
della cultura statale a un altro, nel rispetto comunque di  eventuali
previsioni contrattuali riguardanti la destinazione dei beni; 
  aa)  elabora  indirizzi  strategici  e   progetti   relativi   alla
valorizzazione e alla  promozione  degli  itinerari  culturali  e  di
eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a  promuovere
la conoscenza delle identita' territoriali e delle  radici  culturali
delle comunita' locali, anche in  raccordo  con  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali  e  del  turismo  e  con  le
regioni; 
  bb) esercita le funzioni di indirizzo,  vigilanza  e  controllo  su
ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti  di  competenza  della
Direzione generale,  per  il  quale  l'ordinamento  attribuisca  tali
funzioni al Ministero; 
  cc) individua, nell'ambito delle regioni nelle quali siano presenti
piu' direzioni territoriali delle reti museali, quella  incaricata  a
svolgere le funzioni da esercitare in modo  unitario  nel  territorio
regionale,  in  raccordo  con   le   altre   direzioni   territoriali
interessate. 
  3. La Direzione generale Musei esercita la vigilanza  sui  musei  e
gli istituti dotati di autonomia speciale  di  cui  all'articolo  29,
comma 2 lettera a) e comma 3. Limitatamente ai  profili  contabili  e
finanziari  ai  fini  dell'approvazione,  su  parere  conforme  della
Direzione  generale  Bilancio,  del  bilancio  di  previsione,  delle
relative proposte di variazione e del conto consuntivo, la  vigilanza
e'  esercitata  d'intesa  con  la  Direzione  generale  Bilancio.  La
Direzione generale  assegna,  altresi',  d'intesa  con  la  Direzione
generale Organizzazione e con  la  Direzione  generale  Bilancio,  le
risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti. 
  4.   La   Direzione   generale   Musei   costituisce   centro    di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza. 
  5.  La  Direzione  generale  Musei  si  articola  in   tre   uffici
dirigenziali di livello  non  generale  centrali  e  nelle  Direzioni
territoriali delle reti museali, uffici di livello  dirigenziale  non
generale periferici, individuati ai  sensi  dell'articolo  17,  comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 17: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 6, 44,  102,  114,
          115, 116 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O.: 
              «Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1.
          La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni  e
          nella disciplina delle attivita' dirette  a  promuovere  la
          conoscenza del patrimonio  culturale  e  ad  assicurare  le
          migliori condizioni di utilizzazione e  fruizione  pubblica
          del  patrimonio  stesso,  anche  da  parte  delle   persone
          diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della
          cultura. Essa comprende anche la promozione ed il  sostegno
          degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
          In riferimento al paesaggio,  la  valorizzazione  comprende
          altresi' la riqualificazione degli immobili  e  delle  aree
          sottoposti a tutela  compromessi  o  degradati,  ovvero  la
          realizzazione di nuovi  valori  paesaggistici  coerenti  ed
          integrati. 
              2. La valorizzazione e' attuata  in  forme  compatibili
          con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 
              3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
          dei   soggetti   privati,   singoli   o   associati,   alla
          valorizzazione del patrimonio culturale. ». 
              «Art. 44 (Comodato e deposito di beni culturali). -  1.
          I direttori degli archivi e degli istituti che  abbiano  in
          amministrazione  o  in  deposito  raccolte   o   collezioni
          artistiche, archeologiche,  bibliografiche  e  scientifiche
          possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo
          assenso del competente organo ministeriale, beni  culturali
          mobili al fine di consentirne la fruizione da  parte  della
          collettivita', qualora si tratti  di  beni  di  particolare
          pregio o che rappresentino significative integrazioni delle
          collezioni pubbliche e purche' la loro  custodia  presso  i
          pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. 
              2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque
          anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari
          a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti  non
          abbia comunicato all'altra  la  disdetta  almeno  due  mesi
          prima  della  scadenza  del  termine.  Anche  prima   della
          scadenza le  parti  possono  risolvere  consensualmente  il
          comodato. 
              3. I direttori adottano ogni misura necessaria  per  la
          conservazione  dei  beni  ricevuti  in  comodato,   dandone
          comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico
          del Ministero. 
              4.  I  beni   sono   protetti   da   idonea   copertura
          assicurativa a carico del Ministero.  L'assicurazione  puo'
          essere sostituita dall'assunzione dei  relativi  rischi  da
          parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5. 
              5. I direttori possono ricevere altresi'  in  deposito,
          previo assenso del  competente  organo  ministeriale,  beni
          culturali  appartenenti  ad  enti  pubblici.  Le  spese  di
          conservazione e custodia specificamente  riferite  ai  beni
          depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo  che
          le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano,  in
          tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in  ragione
          del particolare  pregio  dei  beni  e  del  rispetto  degli
          obblighi di conservazione da parte  dell'ente  depositante.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente
          articolo,  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
          comodato e di deposito. ». 
              «Art. 102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi  della
          cultura di  appartenenza  pubblica).  -  1.  Lo  Stato,  le
          regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro
          ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni
          presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101,
          nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente
          codice. 
              2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,  la
          legislazione regionale disciplina  la  fruizione  dei  beni
          presenti negli istituti e  nei  luoghi  della  cultura  non
          appartenenti  allo  Stato  o  dei  quali  lo  Stato   abbia
          trasferito la disponibilita'  sulla  base  della  normativa
          vigente. 
              3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori
          degli  istituti  e  dei  luoghi  di  cui  all'art.  101  e'
          assicurata, secondo le disposizioni  del  presente  Titolo,
          compatibilmente   con   lo    svolgimento    degli    scopi
          istituzionali cui detti beni sono destinati. 
              4. Al fine di coordinare, armonizzare ed  integrare  la
          fruizione relativamente agli istituti ed  ai  luoghi  della
          cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e  per  esso  il
          Ministero,  le  regioni   e   gli   altri   enti   pubblici
          territoriali  definiscono  accordi  nell'ambito  e  con  le
          procedure dell'art. 112. In  assenza  di  accordo,  ciascun
          soggetto pubblico e' tenuto a garantire  la  fruizione  dei
          beni di cui ha comunque la disponibilita'. 
              5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il  Ministero
          puo' altresi' trasferire alle regioni  e  agli  altri  enti
          pubblici   territoriali,   in   base   ai    principi    di
          sussidiarieta',   differenziazione   ed   adeguatezza,   la
          disponibilita' di istituti e luoghi della cultura, al  fine
          di assicurare un'adeguata fruizione  e  valorizzazione  dei
          beni ivi presenti. ». 
              «Art. 114 (Livelli di qualita' della valorizzazione). -
          1. Il Ministero, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali, anche  con  il  concorso  delle  universita',
          fissano  i  livelli  minimi  uniformi  di  qualita'   delle
          attivita' di valorizzazione su beni di pertinenza  pubblica
          e ne curano l'aggiornamento periodico. 
              2. I livelli di  cui  al  comma  1  sono  adottati  con
          decreto del Ministro previa intesa in  sede  di  Conferenza
          unificata. 
              3. I soggetti che, ai sensi  dell'art.  115,  hanno  la
          gestione delle attivita' di valorizzazione sono  tenuti  ad
          assicurare il rispetto dei livelli adottati. ». 
              «Art. 115 (Forme di gestione). -  1.  Le  attivita'  di
          valorizzazione dei beni culturali di appartenenza  pubblica
          sono gestite in forma diretta o indiretta. 
              2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture
          organizzative  interne  alle  amministrazioni,  dotate   di
          adeguata autonomia scientifica, organizzativa,  finanziaria
          e contabile, e provviste di idoneo  personale  tecnico.  Le
          amministrazioni  medesime  possono  attuare   la   gestione
          diretta anche in forma consortile pubblica. 
              3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione
          a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche  in  forma
          congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i
          beni pertengono o  dei  soggetti  giuridici  costituiti  ai
          sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei
          beni ai sensi del comma 7, mediante procedure  di  evidenza
          pubblica,  sulla  base  della  valutazione  comparativa  di
          specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano
          ai soggetti indicati all'art. 112,  comma  5,  non  possono
          comunque  essere  individuati  quali  concessionari   delle
          attivita' di valorizzazione. 
              4. Lo Stato, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali ricorrono alla gestione indiretta al  fine  di
          assicurare un miglior livello di  valorizzazione  dei  beni
          culturali. La scelta tra le due forme di gestione  indicate
          ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione  comparativa
          in termini di  sostenibilita'  economico-finanziaria  e  di
          efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
          gestione in forma indiretta e'  attuata  nel  rispetto  dei
          parametri di cui all'art. 114. 
              5. Le amministrazioni cui  i  beni  pertengono  e,  ove
          conferitari dei beni, i soggetti  giuridici  costituiti  ai
          sensi dell'art. 112, comma 5, regolano  i  rapporti  con  i
          concessionari delle attivita'  di  valorizzazione  mediante
          contratto di servizio,  nel  quale  sono  determinati,  tra
          l'altro,  i  contenuti  del  progetto  di  gestione   delle
          attivita'  di  valorizzazione  ed  i  relativi   tempi   di
          attuazione,  i  livelli  qualitativi  delle  attivita'   da
          assicurare  e  dei   servizi   da   erogare,   nonche'   le
          professionalita' degli addetti. Nel contratto  di  servizio
          sono  indicati  i  servizi  essenziali  che  devono  essere
          comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene. 
              6. Nel  caso  in  cui  la  concessione  a  terzi  delle
          attivita'  di  valorizzazione  sia  attuata  dai   soggetti
          giuridici  di  cui  all'art.  112,  comma  5,   in   quanto
          conferitari  dei  beni  oggetto  della  valorizzazione,  la
          vigilanza sul  rapporto  concessorio  e'  esercitata  anche
          dalle    amministrazioni    cui    i    beni    pertengono.
          L'inadempimento,  da  parte   del   concessionario,   degli
          obblighi derivanti dalla concessione  e  dal  contratto  di
          servizio,   oltre   alle   conseguenze    convenzionalmente
          stabilite,   determina    anche,    a    richiesta    delle
          amministrazioni cui i beni pertengono, la  risoluzione  del
          rapporto concessorio e  la  cessazione,  senza  indennizzo,
          degli effetti del conferimento in uso dei beni. 
              7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio
          dei soggetti di cui all'art. 112, comma  5,  anche  con  il
          conferimento  in  uso  dei  beni  culturali  che  ad   esse
          pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al  di
          fuori dell'ipotesi prevista al comma  6,  gli  effetti  del
          conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in  tutti  i
          casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di  cui
          al primo periodo o  di  estinzione  dei  medesimi.  I  beni
          conferiti  in  uso  non  sono   assoggettati   a   garanzia
          patrimoniale  specifica  se  non  in   ragione   del   loro
          controvalore economico. 
              8. Alla concessione delle attivita'  di  valorizzazione
          puo' essere collegata la concessione  in  uso  degli  spazi
          necessari   all'esercizio   delle    attivita'    medesime,
          previamente  individuati   nel   capitolato   d'oneri.   La
          concessione in uso perde efficacia,  senza  indennizzo,  in
          qualsiasi  caso  di  cessazione  della  concessione   delle
          attivita'. 
              9.  Alle  funzioni  ed  ai  compiti   derivanti   dalle
          disposizioni del presente articolo  il  Ministero  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. ». 
              «Art.  116  (Tutela  dei  beni  culturali  conferiti  o
          concessi in uso). - 1. I beni  culturali  che  siano  stati
          conferiti o concessi in uso ai sensi dell'art. 115, commi 7
          e 8, restano a tutti gli  effetti  assoggettati  al  regime
          giuridico  loro  proprio.  Le  funzioni  di   tutela   sono
          esercitate dal Ministero in conformita'  alle  disposizioni
          del presente codice. Gli organi istituzionalmente  preposti
          alla tutela non partecipano agli organismi di gestione  dei
          soggetti giuridici indicati all'art. 112, comma 5.». 
              - Per l'art. 48  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 14. 
              - Per gli articoli 67 e 112 del decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 15. 
              - Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio  1913,  n.
          363, si vedano le note all'art. 14. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  8,  del
          decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2011, n. 74 e  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  maggio   2011,   n.   75,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2011, n. 122: 
              «Art.  2  (Potenziamento  delle  funzioni   di   tutela
          dell'area archeologica di Pompei). - (Omissis). 
              8. In deroga a quanto previsto dall'art.  4,  comma  3,
          del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003,
          n. 240, al  fine  di  assicurare  l'equilibrio  finanziario
          delle  Soprintendenze  speciali  ed  autonome,  nonche'  il
          reintegro degli stanziamenti di  bilancio  dello  stato  di
          previsione della spesa  del  Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo, il Ministro per i beni e
          le attivita' culturali, con proprio decreto, puo'  disporre
          trasferimenti di risorse tra le  disponibilita'  depositate
          sui conti di tesoreria delle  Soprintendenze  medesime,  in
          relazione alle rispettive  esigenze  finanziarie,  comunque
          assicurando l'assolvimento  degli  impegni  gia'  presi  su
          dette disponibilita', o versamenti all'entrata del bilancio
          dello Stato, anche degli utili  conseguiti  dalla  societa'
          ALES S.p.A., al netto della quota  destinata  alla  riserva
          legale, per i  quali  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato con propri decreti ad  apportare  le
          occorrenti variazioni  di  bilancio,  ai  fini  della  loro
          riassegnazione, in aggiunta agli ordinari  stanziamenti  di
          bilancio,  allo  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo per l'attivita'  di  tutela  e  valorizzazione  del
          patrimonio culturale.». 
              - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, si vedano le note all'art. 4. 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 12.