ARTICOLO 17 Consegna di Cose 1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, in conformita' alla propria legislazione nazionale, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilita' della persona richiesta e, quando e' concessa l'estradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente. Per le finalita' del presente Articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna allo Stato Richiedente: a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova; b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilita' della persona richiesta o sono state rinvenute successivamente. 2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente Articolo e' effettuata anche quando l'estradizione, sebbene gia' accordata, non puo' aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta. 3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, puo' differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle. 4. La consegna delle cose di cui al presente Articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.