(Trattato di Estradizione-art. 17)
 
                             ARTICOLO 17 
 
                          Consegna di Cose 
 
  1. A domanda  dello  Stato  Richiedente,  lo  Stato  Richiesto,  in
conformita' alla propria legislazione nazionale,  sequestra  le  cose
rinvenute sul suo territorio e che sono  nella  disponibilita'  della
persona richiesta e, quando e' concessa l'estradizione, consegna tali
cose allo Stato Richiedente. Per le finalita' del presente  Articolo,
sono  soggette  a  sequestro  e  successiva   consegna   allo   Stato
Richiedente: 
       a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o
altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova; 
       b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella
disponibilita'  della  persona  richiesta  o  sono  state   rinvenute
successivamente. 
  2. La consegna delle cose  di  cui  al  paragrafo  1  del  presente
Articolo e' effettuata  anche  quando  l'estradizione,  sebbene  gia'
accordata, non puo' aver luogo per la morte, la scomparsa o  la  fuga
della persona richiesta. 
  3.  Lo  Stato  Richiesto,  al  fine  di  dare  corso  a  un   altro
procedimento penale pendente, puo' differire la consegna  delle  cose
sopra  indicate  fino  alla  conclusione  di  tale   procedimento   o
consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente  si
impegni a restituirle. 
  4.  La  consegna  delle  cose  di  cui  al  presente  Articolo  non
pregiudica gli eventuali diritti o interessi  legittimi  dello  Stato
Richiesto o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti
o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o
al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo  la
conclusione del procedimento.