(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 17)
 
                             ARTICOLO 17 
 
                 Perquisizioni, Sequestri e Confisca 
 
  1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato  Richiedente,  esegue
gli accertamenti e le indagini richieste per  accertare  se  nel  suo
territorio siano presenti proventi di  reato  o  cose  pertinenti  al
reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati  delle  indagini.
Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo  Stato
Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di
quest'ultimo possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti  al
reato. 
  2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose  pertinenti
al reato ai sensi del paragrafo 1 del  presente  Articolo,  lo  Stato
Richiesto, su domanda  dello  Stato  Richiedente,  adotta  le  misure
previste dalla sua  legislazione  nazionale  al  fine  di  congelare,
sequestrare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti  al
reato, in conformita' all'Articolo 6 del presente Trattato. 
  3. Su  domanda  dello  Stato  Richiedente,   lo   Stato   Richiesto
trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente  i  proventi
di reato e le cose pertinenti al reato  ovvero  le  somme  conseguite
mediante la  vendita  di  tali  beni,  alle  condizioni  che  saranno
concordate tra gli Stati stessi. 
  4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque  rispettati  i
diritti dello Stato Richiesto e dei terzi su tali proventi di reato e
cose pertinenti al reato.