ARTICOLO 17 Perquisizioni, Sequestri e Confisca 1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richieste per accertare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose pertinenti al reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti al reato. 2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti al reato, in conformita' all'Articolo 6 del presente Trattato. 3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente i proventi di reato e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi. 4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.