Art. 17 
 
        Modifiche all'articolo 39 - Contenuto della sentenza 
 
  1. All'articolo  39  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
recano l'intestazione "Repubblica italiana"»; 
    b) al comma 2, lettera g), dopo le parole «e dell'estensore» sono
aggiunte le seguenti «o del giudice monocratico»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  La  decisione  e'
nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g)  del  comma
2, nonche' se mancano, e non risultano dal verbale  di  udienza,  gli
elementi di cui  alle  lettere  a),  b),  d)  e  f)  del  comma  2  e
l'indicazione che e' stato sentito il pubblico ministero.»; 
    d) il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Se,  dopo  la
pronuncia della sentenza, il presidente non la puo' sottoscrivere per
morte o altro impedimento, essa e' sottoscritta dal  componente  piu'
anziano  del  collegio,  purche'  prima  della   sottoscrizione   sia
menzionato l'impedimento; se l'estensore non  puo'  sottoscrivere  la
sentenza  per  morte  o  altro   impedimento,   e'   sufficiente   la
sottoscrizione del presidente, purche' prima della sottoscrizione sia
menzionato l'impedimento.» 
 
          Note all'art. 17: 
 
              - Si riporta l'articolo 39 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 39 (Contenuto della sentenza). - 1. Le sentenze
          della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del  popolo
          italiano" e recano l'intestazione "Repubblica italiana". 
                2.  Esse,  definitive  o   non   definitive,   devono
          contenere: 
                  a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato; 
                  b) il nome e cognome delle parti  e  dei  difensori
          quando nominati; 
                  c) la concisa  esposizione  delle  conclusioni  del
          pubblico ministero e delle parti; 
                  d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto  e
          di diritto della decisione, anche con rinvio  a  precedenti
          cui si intende conformare; 
                  e) il dispositivo; 
                  f) la data della pronuncia; 
                  g) la sottoscrizione del presidente del collegio  e
          dell'estensore o del giudice monocratico. 
                3. La decisione e' nulla se mancano gli  elementi  di
          cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonche' se mancano, e
          non risultano dal verbale di udienza, gli elementi  di  cui
          alle lettere a), b), d) e f) del comma  2  e  l'indicazione
          che e' stato sentito il pubblico ministero. 
                4.  Se,  dopo  la  pronuncia   della   sentenza,   il
          presidente non la puo'  sottoscrivere  per  morte  o  altro
          impedimento,  essa  e'  sottoscritta  dal  componente  piu'
          anziano del collegio, purche'  prima  della  sottoscrizione
          sia  menzionato  l'impedimento;  se  l'estensore  non  puo'
          sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, e'
          sufficiente la sottoscrizione del presidente, purche' prima
          della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.».