Art. 17 Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata, come individuata nel decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' effettuata dal personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco. 2. Sono escluse dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi, nonche' dall'ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, le attivita' funzionali alle operazioni in interventi di soccorso che richiedano l'esecuzione anche di lavori individuati nell'allegato X del decreto legislativo n. 81 del 2008. Tutte le attivita' di cui al presente comma sono realizzate sotto la direzione tecnica di un responsabile operativo, direttamente designato dal datore di lavoro, in qualita' di dirigente, come definito dall'articolo 3 del presente decreto.
Note all'art. 17: - Il Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse) concerne i «Cantieri temporanei o mobili». - Per il testo dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse): «Allegato X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89, comma 1, lettera a) 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.».