Art. 17 
 
Programmi  di  informazione  trasmessi  dall'emittenza  televisiva  e
                         radiofonica locale 
 
  1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art.  2,  comma
1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui  al  decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le  emittenti  locali
devono garantire il pluralismo, attraverso la parita' di trattamento,
l'obiettivita',  la  correttezza,   la   completezza,   la   lealta',
l'imparzialita', l'equita' e la pluralita' dei punti di vista; a  tal
fine, quando vengono trattate questioni  relative  relative  al  tema
oggetto del referendum, deve essere  assicurato  l'equilibrio  tra  i
soggetti favorevoli  o  contrari  al  quesito  referendario  politici
secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge  22  febbraio
2000, n. 28, e dal codice  di  autoregolamentazione.  Resta  comunque
salva per l'emittente la liberta' di commento e di critica,  che,  in
chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi  comunque
il rispetto delle persone. 
  2. Le emittenti  locali  a  carattere  comunitario,  come  definite
all'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici. 
  3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da  quelle  di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni  o  preferenze
di voto relative al referendum.