((Art. 17-bis Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021. 2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'effettiva rappresentativita' degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonche' un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine e' differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti».))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente dei commi 60 e 79 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), come modificato dalla presente legge: «60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.» «79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si svolge: a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. Al fine di garantire l'effettiva rappresentativita' degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonche' un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine e' differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti.».