Art. 17. Accesso al fascicolo informatico 1. L'accesso al fascicolo informatico dei procedimenti come risultanti dal SIGA, secondo le modalita' stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19, e' consentito al Presidente o al magistrato delegato per i provvedimenti monocratici, a ciascun componente il collegio giudicante nonche', nei limiti di cui al comma 2, agli esperti ed ausiliari del Giudice. 2. Gli esperti e gli ausiliari del Giudice accedono ai servizi di consultazione nel limite dell'incarico ricevuto e dell'autorizzazione concessa dal Giudice. 3. L'accesso di cui al comma 1 e' altresi' consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonche', previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio. 4. In caso di delega, il SIGA consente l'accesso ai fascicoli dei procedimenti patrocinati dal delegante previa comunicazione, a cura di parte, di copia della delega stessa, o di dichiarazione del sostituto da cui risulti il conferimento di delega verbale, al responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti. L'accesso e' consentito fino alla comunicazione della revoca della delega. 5. La delega o la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, e' redatta in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'art. 19. 6. Fermo quanto previsto dal comma 3, gli avvocati e i procuratori dello Stato accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti nei quali e' parte un soggetto che si avvale o puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. 7. L'identificazione informatica dei soggetti cui e' consentito l'accesso ai sensi del presente articolo avviene in conformita' all'art. 64 del CAD secondo le modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19.