(Allegato 2-art. 17)
                              Art. 17. 
 
Consultazione dei dati  identificativi  delle  questioni  pendenti  e
 accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 dell'Allegato 1 
 
    1. L'accesso ai servizi di consultazione dei dati  identificativi
delle questioni pendenti, l'accesso al fascicolo informatico  e  alle
altre informazioni rese disponibili  dalla  Giustizia  amministrativa
avviene  tramite  il   sito   istituzionale,   nel   rispetto   delle
disposizioni del CAD e del Codice dei dati personali. 
    2. L'accesso ai dati essenziali  identificativi  delle  questioni
pendenti, resi ostensibili in modo tale da garantire la  riservatezza
dei nomi delle parti ai sensi dell'articolo 51 del  Codice  dei  dati
personali, e'  consentito,  senza  necessita'  di  autenticazione,  a
chiunque vi abbia interesse attraverso il  sito  istituzionale,  Area
pubblica, attivita' istituzionale, attraverso appositi link. In  tale
aerea sono accessibili, in forma anonima, le informazioni riguardanti
Udienza, Calendario Udienze, Ruolo Udienza, Ricorsi, Provvedimenti. 
    3. Con le medesime modalita' descritte al comma 2, e'  consentito
l'accesso  alle  copie  «uso  studio»  dei  provvedimenti  giudiziari
pubblicati nel «Motore di ricerca» del sito istituzionale,  ai  sensi
dell'articolo 56 del CAD, con le cautele previste dalla normativa  in
materia di tutela dei dati personali. 
    4. L'accesso alle altre informazioni e' consentito esclusivamente
ai soggetti abilitati, tramite apposite  credenziali  rilasciate  dal
Segretariato generale della giustizia amministrativa.