Art. 17 
 
 
        Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale 
 
  1.  La  Direzione  generale  Sicurezza  del  patrimonio   culturale
assicura,  nel  rispetto  degli  indirizzi  e  delle  direttive   del
Segretario   generale,    l'ideazione,    la    programmazione,    il
coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le  iniziative
in materia di prevenzione  dei  rischi  e  sicurezza  del  patrimonio
culturale  e  di  coordinamento  degli  interventi   conseguenti   ad
emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le
altre amministrazioni  competenti.  La  Direzione  generale  assicura
altresi' il buon andamento e la necessaria unitarieta' della gestione
degli interventi operativi emergenziali di  messa  in  sicurezza  del
patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni  di  recupero  e
della ricostruzione  nelle  aree  colpite  dagli  eventi  calamitosi,
nonche'  degli  interventi  finalizzati  alla  prevenzione   e   alla
sicurezza anti-incendio negli istituti e nei luoghi della cultura  di
appartenenza statale. A tali fini,  la  Direzione  generale  coordina
tutte le  iniziative  avvalendosi  delle  strutture  periferiche  del
Ministero, anche secondo modelli organizzativi appositamente previsti
per le fasi emergenziali. 
  2. Il Direttore generale, in particolare: 
    a) svolge, sul territorio nazionale,  tutte  le  funzioni,  anche
temporanee,  attribuite  al  Ministero   nelle   procedure   comunque
attinenti a interventi di messa in sicurezza in fase  emergenziale  e
di ricostruzione, in coordinamento con le attivita' del  Dipartimento
della Protezione Civile e delle altre amministrazioni  coinvolte  nei
medesimi interventi; 
    b) puo' adottare ogni provvedimento di competenza  del  Ministero
con riguardo ai beni culturali mobili e immobili e beni paesaggistici
coinvolti negli interventi  di  ricostruzione  a  seguito  di  eventi
calamitosi, ivi inclusi, ove  necessario,  i  provvedimenti  elencati
all'articolo 47; 
    c) coadiuva la  Direzione  generale  Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio  nella  predisposizione  degli  indirizzi  alle   strutture
periferiche per la elaborazione di piani di conservazione programmata
del patrimonio culturale; 
    d) adotta linee guida in  materia  di  sicurezza  del  patrimonio
culturale rispetto ai rischi antropici, raccordandosi con il  Comando
Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale; 
    e) adotta linee guida, nel rispetto  dei  piu'  elevati  standard
internazionali, per la sicurezza del patrimonio e la prevenzione  dai
rischi di calamita' naturali e incendio: a tal fine, si raccorda  con
le altre direzioni generali e con le amministrazioni competenti. 
  3.  La  Direzione  generale  Sicurezza  del  patrimonio   culturale
costituisce  centro  di  responsabilita'  amministrativa   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali  di  competenza
della stessa. 
  4. La Direzione generale  Sicurezza  del  patrimonio  culturale  si
articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali,
individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,   n.   300.   Sono   altresi'
articolazioni  della   Direzione   generale   gli   uffici   speciali
eventualmente istituiti in attuazione dell'articolo 54,  comma  2-bis
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per l'articolo 21, comma 2, della legge  31  dicembre
          2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5; 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; 
              - Per l'art. 54, comma 2-bis del decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse;