Art. 17 Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale 1. La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale assicura, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, l'ideazione, la programmazione, il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti. La Direzione generale assicura altresi' il buon andamento e la necessaria unitarieta' della gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, nonche' degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza anti-incendio negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza statale. A tali fini, la Direzione generale coordina tutte le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero, anche secondo modelli organizzativi appositamente previsti per le fasi emergenziali. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) svolge, sul territorio nazionale, tutte le funzioni, anche temporanee, attribuite al Ministero nelle procedure comunque attinenti a interventi di messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione, in coordinamento con le attivita' del Dipartimento della Protezione Civile e delle altre amministrazioni coinvolte nei medesimi interventi; b) puo' adottare ogni provvedimento di competenza del Ministero con riguardo ai beni culturali mobili e immobili e beni paesaggistici coinvolti negli interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, ivi inclusi, ove necessario, i provvedimenti elencati all'articolo 47; c) coadiuva la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio nella predisposizione degli indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di conservazione programmata del patrimonio culturale; d) adotta linee guida in materia di sicurezza del patrimonio culturale rispetto ai rischi antropici, raccordandosi con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale; e) adotta linee guida, nel rispetto dei piu' elevati standard internazionali, per la sicurezza del patrimonio e la prevenzione dai rischi di calamita' naturali e incendio: a tal fine, si raccorda con le altre direzioni generali e con le amministrazioni competenti. 3. La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 4. La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Sono altresi' articolazioni della Direzione generale gli uffici speciali eventualmente istituiti in attuazione dell'articolo 54, comma 2-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 17: - Per l'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5; - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 54, comma 2-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse;