Art. 170 
             (Inosservanza di provvedimenti del Garante) 
 
   1.  Chiunque,  essendovi  tenuto,  non  osserva  il  provvedimento
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma  2,  90,  150,
commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), e' punito con la  reclusione
da tre mesi a due anni.