Art. 170
                          Norme transitorie

  1.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 65, limitatamente alle
procedure  di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla
data  di  entrata in vigore della parte seconda del presente decreto,
continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei
piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
  2.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 12
ottobre  2000,  n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti all'articolo 1
del   decreto-legge   11   giugno   1998,  n.  180,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 1998, n. 267, devono intendersi
riferiti  all'articolo  66  del  presente decreto; i riferimenti alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi riferiti alla sezione
prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili.
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  della  parte  terza  del  presente
decreto:
    a)  fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 95, commi
4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004;
    b)  fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99, comma
1,  continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n.
185;
    c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 104, comma
4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994;
    d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112, comma
2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005;
    e) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 114, comma
4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004;
    f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 118, comma
2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002
e il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
    g) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 123, comma
2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
    h) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 146, comma
3,  continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n.
99;
    i) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150, comma
2,  all'affidamento della concessione di gestione del servizio idrico
integrato  nonche'  all'affidamento  a  societa'  miste continuano ad
applicarsi  il  decreto  ministeriale  22  novembre  2001, nonche' le
circolari  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio
del 6 dicembre 2004;
    l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma
2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 1996.
  4.  La  parte  terza  del  presente  decreto  contiene  le norme di
recepimento delle seguenti direttive comunitarie:
    a)  direttiva  75/440/CEE  relativa  alla  qualita'  delle  acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
    b)  direttiva  76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da
certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;
    c)  direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle acque dolci
che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita
dei pesci;
    d)  direttiva  79/869/CEE  relativa  ai  metodi  di  misura, alla
frequenza  dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile;
    e)  direttiva  79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle
acque destinate alla molluschicoltura;
    f)  direttiva  80/68/CEE  relativa  alla  protezione  delle acque
sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
    g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita'  per  gli  scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi
dei cloruri alcalini;
    h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita' per gli scarichi di cadmio;
    i)  direttiva  84/ 156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi
di  qualita'  per  gli  scarichi  di  mercurio provenienti da settori
diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
    l)  direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di
qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano;
    m)  direttiva  88/347/CEE relativa alla modifica dell'Allegato 11
della   direttiva  86/280/CEE  concernente  i  valori  limite  e  gli
obiettivi  di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose
che figurano nell'elenco 1 dell'Allegato della direttiva 76/464/CEE;
    n)  direttiva  90/415/CEE  relativa alla modifica della direttiva
86/280/CEE  concernente  i  valori limite e gli obiettivi di qualita'
per   gli   scarichi  di  talune  sostanze  pericolose  che  figurano
nell'elenco 1 della direttiva 76/464/CEE;
    o)  direttiva  91/271/CEE  concernente il trattamento delle acque
reflue urbane;
    p)  direttiva  91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da
inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
    q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE
per quanto riguarda alcuni requisiti dell'Allegato 1;
    r)  direttiva  2000/60/CE,  che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
  5.  Le  regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i
tempi  di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate
ai  sensi  dell'articolo  101,  comma 2, contenute nella legislazione
regionale  attuativa  della  parte  terza  del presente decreto e nei
piani di tutela di cui all'articolo 121.
  6.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo 36 della legge 24
aprile  1998,  n.  128, e dai decreti legislativi di attuazione della
direttiva 96/92/CE.
  7.   Fino   all'emanazione   della   disciplina  regionale  di  cui
all'articolo  112,  le  attivita'  di  utilizzazione  agronomica sono
effettuate  secondo  le  disposizioni  regionali vigenti alla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
  8.  Dall'attuazione  della  parte  terza  del  presente decreto non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri o minori entrate a carico
della finanza pubblica.
  9.  Una  quota  non inferiore al dieci per cento e non superiore al
quindici  per  cento  degli  stanziamenti  previsti  da  disposizioni
statali  di finanziamento e' riservata alle attivita' di monitoraggio
e  studio  destinati  all'attuazione  della  parte terza del presente
decreto.  10.  Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del
mare.
  11.   Fino   all'emanazione  di  corrispondenti  atti  adottati  in
attuazione  della parte terza del presente decreto, restano validi ed
efficaci  i  provvedimenti  e  gli  atti  emanati in attuazione delle
disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175.
  12.  All'onere  derivante  dalla  costituzione  e dal funzionamento
della  Sezione  per  la  vigilanza  sulle risorse idriche si provvede
mediante  utilizzo  delle  risorse  di  cui all'articolo 22, comma 6,
della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
  13.  All'onere  derivante  dalla  costituzione  e dal funzionamento
della    Sezione    per   la   vigilanza   sui   rifiuti,   pari   ad
unmilioneduecentoquarantamila   euro,   aggiornato   annualmente   in
relazione  al  tasso  d'inflazione,  provvede  il Consorzio nazionale
imballaggi  di cui all'articolo 224 con un contributo di pari importo
a  carico  dei  consorziati.  Dette  somme sono versate dal Consorzio
nazionale  imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad
apposito   capitolo   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
  14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni
di  cui  all'articolo  112, comma 2, decorre dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto.
 
          Note all'art. 170:
              - La  legge  18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per
          il  riassetto  organizzativo  e funzionale della difesa del
          suolo",   e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1989.
              -  L'art.  1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
          recante   "Interventi   urgenti   per  le  aree  a  rischio
          idrogeologico  molto  elevato  e  in  materia di protezione
          civile,  nonche'  a  favore  di  zone  colpite da calamita'
          naturali",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del
          12 ottobre  2000, e convertito in legge, con modificazioni,
          dall'art.  1,  legge  11 dicembre  2000,  n.  365 (Gazzetta
          Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2000), e' il seguente:
              "Art. 1 (Procedura per l'adozione dei progetti di piani
          stralcio).  - 1. I progetti di piano stralcio per la tutela
          dal  rischio  idrogeologico di cui all'art. 1, comma 1, del
          decreto-legge  n.  180  del  1998,  sono  adottati entro il
          termine  perentorio  del  30 aprile  2001,  per i bacini di
          rilievo  nazionale  con  le  modalita'  di cui all'art. 18,
          comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti
          bacini  con  le modalita' di cui all'art. 20 della medesima
          legge, e successive modificazioni.
              2.   L'adozione   dei   piani  stralcio  per  l'assetto
          idrogeologico  e'  effettuata,  sulla base degli atti e dei
          pareri  disponibili,  entro e non oltre sei mesi dalla data
          di  adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e
          non  oltre  il  termine perentorio del 30 aprile 2001 per i
          progetti  di  piano  adottati antecedentemente alla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto.
              3.  Ai  fini  dell'adozione  ed  attuazione  dei  piani
          stralcio  e della necessaria coerenza tra pianificazione di
          bacino  e pianificazione territoriale, le regioni convocano
          una   conferenza   programmatica,  articolata  per  sezioni
          provinciali,  o  per  altro  ambito territoriale deliberato
          dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed
          i  comuni  interessati,  unitamente  alla  regione  e ad un
          rappresentante dell'Autorita' di bacino.
              4.  La  conferenza  di cui al comma 3 esprime un parere
          sul  progetto  di  piano  con  particolare riferimento alla
          integrazione  a  scala provinciale e comunale dei contenuti
          del    piano,   prevedendo   le   necessarie   prescrizioni
          idrogeologiche  ed  urbanistiche.  Il parere tiene luogo di
          quello  di  cui all'art. 18, comma 9, della legge 18 maggio
          1989,  n.  183.  Il comitato istituzionale, di cui all'art.
          12,  comma  2,  lettera a),  della legge 18 maggio 1989, n.
          183,  sulla  base  dell'unitarieta' della pianificazione di
          bacino,  tiene conto delle determinazioni della Conferenza,
          in sede di adozione del piano.
              5.  Le  determinazioni  assunte  in  sede  di  comitato
          istituzionale,   a   seguito   di  esame  nella  conferenza
          programmatica,   costituiscono   variante   agli  strumenti
          urbanistici.".
              -  L'art.  1  del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
          recante  "Misure  urgenti  per  la  prevenzione del rischio
          idrogeologico  ed  a  favore delle zone colpite da disastri
          franosi  nella regione Campania", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  134  dell'11 giugno  1998,  e  convertito in
          legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 3 agosto 1998,
          n.  267  (Gazzetta  Ufficiale  n. 183 7 agosto 1998), e' il
          seguente:
              "Art.  1  (Piani  stralcio  per  la  tutela dai rischio
          idrogeologico  e  misure  di  prevenzione  per  le  aree  a
          rischio).  -  1.  Entro il termine perentorio del 30 giugno
          2001,  le  autorita'  di  bacino  di  rilievo  nazionale  e
          interregionale   e   le  regioni  per  i  restanti  bacini,
          adottano, ove non si sia gia' provveduto, piani stralcio di
          bacino  per  l'assetto  idrogeologico  redatti ai sensi del
          comma  6-ter  dell'art.  17  della legge 18 maggio 1989, n.
          183,   e   successive   modificazioni,  che  contengano  in
          particolare   l'individuazione   delle   aree   a   rischio
          idrogeologico  e la perimetrazione delle aree da sottoporre
          a misure di salvaguardia, nonche' le misure medesime.".
              - Il decreto ministeriale 28 luglio 2004 recante "Linee
          guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino,
          comprensive   dei   criteri   per   il   censimento   delle
          utilizzazioni  in  atto  e  per  la  definizione del minimo
          deflusso  vitale,  di cui all'art. 22, comma 4, del decreto
          legislativo  11 maggio  1999,  n.  152, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2004.
              -  Il  decreto  ministeriale  12 giugno  2003,  n. 185,
          recante   "Regolamento   recante   norme  tecniche  per  il
          riutilizzo  delle  acque reflue in attuazione dell'art. 26,
          comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 169 del 23 luglio
          2003.
              -   Il   decreto  ministeriale  6 luglio  2005  recante
          "Criteri  e  norme  tecniche  generali  per  la  disciplina
          regionale  dell'utilizzazione  agronomica  delle  acque  di
          vegetazione  e  degli  scarichi  dei frantoi oleari, di cui
          all'art.  38  del  decreto  legislativo  11 maggio 1999, n.
          152",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 166 del
          19 luglio 2005.
              -   Il  decreto  ministeriale  30 giugno  2004  recante
          "Criteri  per  la  redazione del progetto di gestione degli
          invasi,  ai  sensi  dell'art.  40,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche
          ed  integrazioni,  nel rispetto degli obiettivi di qualita'
          fissati  dal  medesimo  decreto legislativo", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004.
              -  Il  decreto  ministeriale  18 settembre 2002 recante
          "Modalita'  di  informazione  sullo stato di qualita' delle
          acque,   ai   sensi  dell'art.  3,  comma  7,  del  decreto
          legislativo  11 maggio  1999,  n.  152",  e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 245 del
          18 ottobre 2002.
              -   Il  decreto  ministeriale  19 agosto  2003  recante
          "Modalita'  di  trasmissione delle informazioni sullo stato
          di  qualita' dei corpi idrici e sulla classificazione delle
          acque",   e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2003.
              -  Il  decreto  ministeriale  8 gennaio  1997,  n.  99,
          recante  "Regolamento  sui  criteri e sul metodo in base ai
          quali   valutare   le  perdite  degli  acquedotti  e  delle
          fognature",  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 90
          del 18 aprile 1997.
              -  Il  decreto  ministeriale  22 novembre  2001 recante
          "Modalita'  di  affidamento  in  concessione  a terzi della
          gestione  del  servizio idrico integrato, a norma dell'art.
          20,  comma  1,  della  legge  5 gennaio  1994,  n.  36", e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre
          2001.
              -  Le  Circolari  del  Ministro  dell'ambiente  e della
          tutela   del   territorio   del   6 dicembre  2004  recanti
          "Affidamento  in  house  del  servizio  idrico integrato" e
          "Affidamento  del  servizio  idrico  integrato a societa' a
          capitale  misto  pubblico-privato"  sono  pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2004.
              -   Il  decreto  ministeriale  1° agosto  1996  recante
          "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di
          costo  e la determinazione della tariffa di riferimento del
          servizio  idrico  integrato",  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996.
              -  La Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno
          1975,   concernente   "Qualita'  delle  acque  superficiali
          destinate  alla  produzione  di  acqua potabile negli Stati
          membri",   e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  n.  L  194  del
          25 luglio 1975.
              -  La  Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio
          1976,   concernente   "L'inquinamento  provocato  da  certe
          sostanze  pericolose  scaricate  nell'ambiente idrico della
          Comunita",  e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  n.  L  129 del
          18 maggio 1976.
              -  La Direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio
          1978,   concernente   "Qualita'   delle   acque  dolci  che
          richiedono  protezione  o  miglioramento  per essere idonee
          alla vita dei pesci", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 222
          del 14 agosto 1978.
              -  La Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre
          1979,  relativa  ai  "Metodi  di misura, alla frequenza dei
          campionamenti  e  delle  analisi  delle  acque superficiali
          destinate  alla  produzione  di  acqua potabile negli Stati
          membri",   e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  n.  L  271  del
          29 ottobre 1979.
              - La Direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre
          1979,  concernente  "I  requisiti  di  qualita' delle acque
          destinate   alla  molluschicoltura",  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. n. L 281 del 10 novembre 1979.
              -   La   Direttiva  80/68/CEE,  del  17 dicembre  1979,
          concernente   "La   protezione   delle   acque  sotterranee
          dall'inquinamento  provocato da certe sostanze pericolose",
          e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 020 del 26 gennaio 1980.
              -  La Direttiva 82/176/CEE, del Consiglio, del 22 marzo
          1982,  concernente  "I  valori  limite  e  gli obiettivi di
          qualita'   per   gli   scarichi  di  mercurio  del  settore
          dell'elettrolisi dei cloruri alcalini", e' pubblicata nella
          G.U.C.E. n. L 81 del 27 marzo 1982.
              -   La   Direttiva   83/513/CEE   del   Consiglio,  del
          26 settembre  1983,  concernente  "I  valori  limite  e gli
          obiettivi  di  qualita'  per  gli  scarichi  di cadmio", e'
          pubblicata nella G.U.C.E. n. L 291 del 24 ottobre 1983.
              -  La  Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo
          1984,  concernente  "I  valori  limite  e  gli obiettivi di
          qualita'  per  gli  scarichi  di  mercurio  provenienti  da
          settori  diversi  da  quello  dell'elettrolisi  dei cloruri
          alcalini",   e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  n.  L 74  del
          17 marzo 1984.
              -  La Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre
          1984,  concernente  "I  valori  limite  e  gli obiettivi di
          qualita'   per  gli  scarichi  di  esaclorocicloesano",  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. n. L 274 del 17 ottobre 1984.
              -  La Direttiva 88/347/CEE del Consiglio, del 16 giugno
          1988   che   "Modifica   l'allegato   II   della  direttiva
          86/280/CEE,  concernente i valori limite e gli obiettivi di
          qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che
          figurano   nell'elenco   I  dell'allegato  della  direttiva
          76/464/CEE",  e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  n. L 158 del
          25 giugno 1988.
              -  La Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno
          1986,  concernente  "I  valori  limite  e  gli obiettivi di
          qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che
          figurano   nell'elenco   I  dell'allegato  della  direttiva
          76/464/CEE",  e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  n. L 181 del
          4 luglio 1986.
              -  La  Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio
          1976,   concernente   "L'inquinamento  provocato  da  certe
          sostanze  pericolose  scaricate  nell'ambiente idrico della
          Comunita",  e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  n.  L  129 del
          18 maggio 1976.
              -  La Direttiva 90/415/CEE del Consiglio, del 27 luglio
          1990 che "Modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE
          concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per
          gli  scarichi  di  talune  sostanze pericolose che figurano
          nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE", e'
          pubblicata nella G.U.C.E. n. L 219 14 agosto 1990.
              -  La Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio
          1991,   concernente  "Il  trattamento  delle  acque  reflue
          urbane",   e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  n.  L  135  del
          30 maggio 1991.
              -   La   Direttiva   91/676/CEE   del   Consiglio,  del
          12 dicembre  1991,  concernente  "La protezione delle acque
          dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati  provenienti  da
          fonti  agricole", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 375 del
          31 dicembre 1991.
              -   La   Direttiva   98/15/CE  della  Commissione,  del
          27 febbraio   1998,   recante   "Modifica  della  direttiva
          91/271/CEE   del   Consiglio  per  quanto  riguarda  alcuni
          requisiti dell'allegato I", e' pubblicata nella G.U.C.E. n.
          L 67 del 7 marzo 1998.
              -  La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del 23 ottobre 2000, concernente "Un quadro per
          l'azione  comunitaria  in  materia di acque", e' pubblicata
          nella G.U.C.E. n. L 327 del 22 dicembre 2000.
              - L'art. 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante
          "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
          appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee. (Legge
          comunitaria   1995-1997),   e  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998,
          e' il seguente:
              "Art. 36 (Norme per il mercato dell'energia elettrica).
          -  1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore
          energetico,  il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro un
          anno  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno  o  piu'  decreti legislativi, per dare attuazione alla
          direttiva  96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          recante  norme  comuni per il mercato interno per l'energia
          elettrica,  e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti
          rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  che  la  liberalizzazione  del  mercato
          avvenga   nel   quadro   di   regole  che  garantiscano  lo
          svolgimento  del  servizio  pubblico,  l'universalita',  la
          qualita'  e  la  sicurezza del medesimo, in particolare con
          l'applicazione  al  mercato  dei  clienti  vincolati di una
          tariffa  unica  nazionale  e  l'istituzione dell'acquirente
          unico   al   fine  di  garantire  la  disponibilita'  della
          capacita' produttiva necessaria, la gestione dei contratti,
          la fornitura e la tariffa unica;
                b) prevedere   che   il   gestore   della   rete   di
          trasmissione  sia anche il dispacciatore, garantendo sia la
          funzione  pubblicistica sia la neutralita' di tale servizio
          al  fine  di  assicurare  l'accesso  paritario  a tutti gli
          utilizzatori;
                c) attribuire   al   Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentiti  il  Ministro  del
          commercio   con   l'estero   e  l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica ed il gas, la responsabilita' di salvaguardare la
          sicurezza  e  l'economicita'  del  sistema  di  generazione
          elettrica   nazionale  per  quanto  riguarda  l'utilizzo  e
          l'approvvigionamento   delle  fonti  energetiche  primarie,
          operando  per  ridurre  la  vulnerabilita'  complessiva del
          sistema  stesso;  a  tal  fine  individuare  gli  strumenti
          operativi  atti  ad  influenzare  l'evoluzione coerente del
          sistema di generazione nazionale;
                d) favorire  nell'ambito della distribuzione, laddove
          sono  attualmente  presenti  piu'  soggetti  operanti nello
          stesso  territorio,  iniziative  che,  in base a criteri di
          massima  trasparenza,  attraverso normali regole di mercato
          portino  alla  loro  aggregazione,  valorizzando le imprese
          degli enti locali;
                e) incentivare,  attraverso  un'adeguata  politica di
          sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il
          risparmio   energetico,   anche   con  l'obiettivo  di  una
          riduzione delle emissioni di C02;
                f)  definire  le  misure per assicurare condizioni di
          reciprocita'  nei  confronti degli Stati membri dell'Unione
          europea,  in  relazione  al  grado  di  apertura  dei  loro
          mercati, anche al fine di assicurare la parita' competitiva
          sul  mercato  europeo  delle  aziende elettriche italiane e
          dell'industria dell'indotto;
                g) collocare    la   liberalizzazione   del   mercato
          elettrico  nazionale  nell'ottica dell'integrazione europea
          dei mercati nazionali dell'energia elettrica prevista dalla
          direttiva  comunitaria,  finalizzando i decreti legislativi
          anche    all'obiettivo   di   facilitare   la   transizione
          dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.".
              -  L'art.  22,  comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n.
          36,  recante  "Disposizioni in materia di risorse idriche",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994, e' il seguente:
              "6.   All'onere  derivante  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire
          700  milioni  per  il  1993  e a lire 1.750 milioni annue a
          decorrere  dal  1994,  si provvede mediante riduzione dello
          stanziamento  iscritto  al  capitolo  1124  dello  stato di
          previsione  del  Ministero  dei  lavori pubblici per l'anno
          1993   e   corrispondenti   capitoli   per   gli   esercizi
          successivi.".