Art. 170 Norme transitorie 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti all'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, devono intendersi riferiti all'articolo 66 del presente decreto; i riferimenti alla legge 18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili. 3. Ai fini dell'applicazione della parte terza del presente decreto: a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 95, commi 4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004; b) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99, comma 1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185; c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 104, comma 4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994; d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112, comma 2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005; e) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 114, comma 4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004; f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 118, comma 2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002 e il decreto ministeriale 19 agosto 2003; g) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 123, comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003; h) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 146, comma 3, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99; i) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150, comma 2, all'affidamento della concessione di gestione del servizio idrico integrato nonche' all'affidamento a societa' miste continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 22 novembre 2001, nonche' le circolari del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 6 dicembre 2004; l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 1996. 4. La parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie: a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualita' delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico; c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura; f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini; h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio; i) direttiva 84/ 156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini; l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano; m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell'Allegato 11 della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'Allegato della direttiva 76/464/CEE; n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 della direttiva 76/464/CEE; o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane; p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti dell'Allegato 1; r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. 5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell'articolo 101, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa della parte terza del presente decreto e nei piani di tutela di cui all'articolo 121. 6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dai decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE. 7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, le attivita' di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. 8. Dall'attuazione della parte terza del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica. 9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento e' riservata alle attivita' di monitoraggio e studio destinati all'attuazione della parte terza del presente decreto. 10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare. 11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175. 12. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 13. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Sezione per la vigilanza sui rifiuti, pari ad unmilioneduecentoquarantamila euro, aggiornato annualmente in relazione al tasso d'inflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 112, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
Note all'art. 170: - La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1989. - L'art. 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2000, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2000), e' il seguente: "Art. 1 (Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio). - 1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalita' di cui all'art. 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le modalita' di cui all'art. 20 della medesima legge, e successive modificazioni. 2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico e' effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorita' di bacino. 4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'art. 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarieta' della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della Conferenza, in sede di adozione del piano. 5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici.". - L'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1998, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 3 agosto 1998, n. 267 (Gazzetta Ufficiale n. 183 7 agosto 1998), e' il seguente: "Art. 1 (Piani stralcio per la tutela dai rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio). - 1. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia gia' provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonche' le misure medesime.". - Il decreto ministeriale 28 luglio 2004 recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2004. - Il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185, recante "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2003. - Il decreto ministeriale 6 luglio 2005 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005. - Il decreto ministeriale 30 giugno 2004 recante "Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004. - Il decreto ministeriale 18 settembre 2002 recante "Modalita' di informazione sullo stato di qualita' delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2002. - Il decreto ministeriale 19 agosto 2003 recante "Modalita' di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualita' dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2003. - Il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99, recante "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997. - Il decreto ministeriale 22 novembre 2001 recante "Modalita' di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2001. - Le Circolari del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 6 dicembre 2004 recanti "Affidamento in house del servizio idrico integrato" e "Affidamento del servizio idrico integrato a societa' a capitale misto pubblico-privato" sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2004. - Il decreto ministeriale 1° agosto 1996 recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996. - La Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente "Qualita' delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 194 del 25 luglio 1975. - La Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente "L'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 129 del 18 maggio 1976. - La Direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, concernente "Qualita' delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 222 del 14 agosto 1978. - La Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai "Metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 271 del 29 ottobre 1979. - La Direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, concernente "I requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 281 del 10 novembre 1979. - La Direttiva 80/68/CEE, del 17 dicembre 1979, concernente "La protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 020 del 26 gennaio 1980. - La Direttiva 82/176/CEE, del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente "I valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 81 del 27 marzo 1982. - La Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente "I valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 291 del 24 ottobre 1983. - La Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente "I valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 74 del 17 marzo 1984. - La Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente "I valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 274 del 17 ottobre 1984. - La Direttiva 88/347/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1988 che "Modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 158 del 25 giugno 1988. - La Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente "I valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 181 del 4 luglio 1986. - La Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente "L'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 129 del 18 maggio 1976. - La Direttiva 90/415/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1990 che "Modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 219 14 agosto 1990. - La Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente "Il trattamento delle acque reflue urbane", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 135 del 30 maggio 1991. - La Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, concernente "La protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 375 del 31 dicembre 1991. - La Direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27 febbraio 1998, recante "Modifica della direttiva 91/271/CEE del Consiglio per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 67 del 7 marzo 1998. - La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, concernente "Un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque", e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 327 del 22 dicembre 2000. - L'art. 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997), e pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, e' il seguente: "Art. 36 (Norme per il mercato dell'energia elettrica). - 1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico, l'universalita', la qualita' e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire la disponibilita' della capacita' produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica; b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la neutralita' di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori; c) attribuire al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, la responsabilita' di salvaguardare la sicurezza e l'economicita' del sistema di generazione elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilita' complessiva del sistema stesso; a tal fine individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione coerente del sistema di generazione nazionale; d) favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono attualmente presenti piu' soggetti operanti nello stesso territorio, iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali regole di mercato portino alla loro aggregazione, valorizzando le imprese degli enti locali; e) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di C02; f) definire le misure per assicurare condizioni di reciprocita' nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parita' competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto; g) collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali dell'energia elettrica prevista dalla direttiva comunitaria, finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.". - L'art. 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994, e' il seguente: "6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.".